Giustizia

L'udienda da remoto è un tassello fondamentale delle garanzie processuali

Le dotazioni tecnologiche di base costituiscono oggi per il difensore tecnico uno strumentario irrinunciabile

di Davide Gambetta

Nel complesso panorama giurisprudenziale dell'emergenza, va affastellandosi una pluralità multiforme di provvedimenti sulle tanto contestate udienze "da remoto".

Nel processo amministrativo questa particolare modalità di realizzazione del contraddittorio processuale si è ormai stabilmente insediata come unica possibilità di contatto diretto con il collegio giudicante. Le udienze in presenza sono infatti, almeno allo stato, soppresse per inequivoca previsione del dato normativo.

Tra le innumerevoli questioni postesi in ragione delle difficoltà tecniche di gestione delle udienze telematiche, una in particolare ha trovato di recente soluzione in un decreto presidenziale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, depositato il 25 febbraio 2020 (n. 39, reso nel giudizio rubricato al n. 588/2017).

Si tratta di un decreto pronunciato all'esito di una opposizione, avanzata dall'amministrazione, alla discussione orale da remoto, motivata sull'unico assunto della carenza di dotazione informatiche. Il Comune appellato, infatti, in relazione all'istanza di discussione orale da remoto proposta dalla società appellante, aveva formalizzato opposizione "non essendo l'ufficio fornito né di webcam, né di casse acustiche o cuffie per l'ascolto né di microfono per poter interloquire".

È noto come la necessità, per i difensori, di dotarsi di infrastrutture informatiche per poter partecipare alle udienze da remoto sia stata oggetto di una vivace polemica, trattandosi di un onere economico e organizzativo imprevisto per la maggior parte dei professionisti abituati alle usuali modalità di interazione processuale. In tal senso, a parere di alcuni si tratterebbe di un ostacolo ulteriore per la realizzazione del diritto di difesa.

Il decreto presidenziale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana conclude in termini esattamente opposti. È l'udienza da remoto a rappresentare un necessario e funzionale tassello del contraddittorio processuale nei termini di cui all'art.111 comma II della Costituzione e, dunque, in ultima analisi a inverare il diritto di difesa. Sicché la stessa non può essere soppressa ove non militino obiettive ragioni di opposizione.

Va infatti ricordato che, ferma l'impossibilità dell'udienza in presenza, l'alternativa all'udienza da remoto è il passaggio in decisione senza discussione orale, che garantisce di certo un inferiore livello di esplicazione del contraddittorio. Ne consegue che le ragioni di opposizione alla discussione orale devono essere positivamente valutate unicamente nel caso in cui siano effettivamente apprezzabili, a tal punto da motivare il sacrificio dell'interlocuzione tra le parti.

Le ipotesi di diniego dell'udienza da remoto sono quindi "residuali" ossia "ipotesi limite" in cui per la particolare conformazione della dialettica processuale è lo svolgimento dell'udienza medesima ad arrecare pregiudizio al contraddittorio.

A tali fini, non si può presentare opposizione alla discussione da remoto sull'unico rilievo dell'assenza di adeguate infrastrutture tecnologiche per il collegamento. Il giudice amministrativo conclude che tale circostanza costituisce un inconveniente facilmente rimediabile, comunque rientrante nella sfera gestoria della parte.

In effetti, alla luce della modesta dotazione richiesta per il collegamento da remoto (webcam, microfono e casse acustiche), nonché della facile reperibilità sul mercato anche a costi decisamente contenuti, quella addotta dall'amministrazione appare come una opposizione inconsistente.

In effetti, le dotazioni tecnologiche di base costituiscono oggi per il difensore tecnico uno strumentario irrinunciabile. L'aggiunta di accessori dal costo irrisorio (una webcam dotata di microfono e cassa audio è reperibile sul mercato senza particolare impegno economico) non può dirsi di per sé ragione sufficiente per limitare il contraddittorio in danno delle altre parti.

In effetti, mai si è dubitato che i costi per l'acquisto di un pc per la dattiloscrittura degli atti ovvero della firma digitale ovvero ancora i costi di trasporto per recarsi all'udienza in presenza siano fisiologici dell'attività professionale e dunque rientranti nell'attività gestoria di base del professionista. Nella nuova cornice dell'emergenza epidemiologica, parimenti può dirsi delle tecnologie minime per la videoconferenza.

È anche significativo come il decreto non dia particolare rilievo al fatto che l'opponente sia una pubblica amministrazione e il difensore tecnico accampi una carenza che affligge l'ufficio più che sé stesso. Si tratta pur sempre infatti di attività che connota parte e difensore nell'unità della posizione processuale.

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