Civile

Carte di credito clonate, l'esercente che non verifica l'identità del cliente non riceve l'accredito della somma

La mancata annotazione delle generalità dell'acquirente sullo scontrino Pos costituisce un inadempimento per mancata diligenza

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di Paola Rossi

Il commerciante che non annota sullo scontrino del Pos, con cui riceve tramite carta di credito il prezzo della merce venduta, non può vantare l'accredito della somma che risulti pagata con carta clonata da chi non ne è il vero titolare.

Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 19400/2023 ha respinto il ricorso dell'esercente che aveva violato le condizioni della convenzione con la società emittente lo strumento di pagamento.

Al ricorrente non è servito affermare che essendo stata clonata la carta di credito, utilizzata dal falso titolare, la responsabilità fosse in realtà da attribuire alla società emittente lo strumento di pagamento, per non aver garantito e predisposto regole tecniche tali da evitare la clonazione della carta.

La mancata diligenza
Il negoziante è stato ritenuto, invece, responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni relative alla convenzione con la società essendo venuto meno al suo dovere di diligenza, che va detto non coincide con la generica correttezza o buona fede, bensì con il rispetto puntuale delle modalità di esecuzione della prestazione e impone di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse della controparte a ottenere un esatto adempimento dall'altro contraente. Ciò che non ha fatto il ricorrente non avendo verificato e indicato gli estremi del documento d'identità del cliente sullo scontrino.

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