Amministrativo

Cartella da PEC non presente in pubblici registri? Inesistente. La decisione della Commissione Tributaria tarantina

Quando l'Agente della riscossione notifica un atto esattoriale deve utilizzare un indirizzo pec certificato e risultante dai pubblici registri.

di Angelo Lucarella*

Quando l'Agente della riscossione notifica un atto esattoriale deve utilizzare un indirizzo pec certificato e risultante dai pubblici registri.

Questa è la decisione a cui giunge la Commissione tributaria provinciale di Taranto con la sentenza n. 101 depositata il 05.02.2021 accogliendo il ricorso di un contribuente.

Il Collegio jonico, precisamente, basa il tutto sul fatto che "la nullità, come di insegnamento dall'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, può essere fatta valere dal contribuente impugnando il solo atto successivo per difetto di notifica di quello presupposto (come avvenuto nella presente causa), ovvero, con la scelta del contribuente, di impugnare cumulativamente entrambi gli atti risulta fondato anche il secondo motivo di ricorso quanto alla dedotta eccezione di inesistenza della notifica della intimazione da indirizzo pec non certificato".

Passaggio chiave, quest'ultimo, che rende l'idea di come non sia possibile avere una disparità di trattamento tra pubblico e privato laddove per il primo, molti altri consessi decisionali anche di altre giurisdizioni (ad esempio Tribunale di Taranto sent. n. 1694/2021), non esisterebbe una norma che obblighi l'Agente esattore alla registrazione pec su piattaforme ufficiali.

Cosa che però non ha trovato d'accordo i decidenti del Collegio tarantino i quali, appunto, hanno ritenuto provato in atti che l'indirizzo pec utilizzato ed indicato nella spedizione dell'impugnata intimazione emessa dal concessionario erariale non fosse, evidentemente, pubblico attesa la seguente espressione ed affermazione: "La verifica, compiuta direttamente da questa Commissione sui Registri INI-Pec, Indice PP.AA. e Reginde evidenzia che, l'indirizzo Pec utilizzato dall'ADER, non è certificato e non è presente nei pubblici registri".

Sicché il collegamento operato è presto che tratto in relazione al passaggio che si legge in sentenza e che verte sull'art. 60 del DPR 600/1973 ovvero che, sempre secondo i decidenti, il concessionario erariale ha possibilità di notificare i propri atti utilizzando la posta elettronica certificata, da inviarsi agli indirizzi pec dei destinatari, per come risultanti da INI-PEC, tenendo debito conto che già la giurisprudenza di massima Corte, cioè la Cassazione con la decisione n. 1346/2019, avrebbe da anni precisato che "le casella pec utilizzate per l'invio e la ricezione, devono essere certificate, cioè presenti nei pubblici registri e tanto a pena di inesistenza e/o radicale nullità della notificazione"; solco nomofilattico, quello appena richiamato, sul quale, in verità, già in passato la Commissione jonica aveva identicamente preso posizione con le sentenze nn. 401, 402, 403 del 2019 a cui andrebbe aggiunta anche la decisione del Tribunale Torre Annunziata con sent. 1409/2018.

Concludendo, il Collegio della Magna Grecia equipara il messaggio pec da indirizzo certificato ad una vera e propria raccomandata a.r. spedita per il tramite delle Poste Italiane; di contro la notifica pec di un messaggio elettronico effettuata da una casella non certificata è equiparata ad una spedizione dell'atto per il tramite di operatore postale privato e come tale, inesistente e non suscettibile di sanatoria neppure ai sensi dell'art 156 c.p.c. a seguito della impugnazione da parte del contribuente.

Ciò sta a significare, cercando una interpretazione quanto più vicina al ragionamento logico-giuridico operato dai giudici del provvedimento in analisi, che non solo opera il principio di parità di trattamento ex art. 3 della Costituzione italiana, ma anche che ove giungesse al contribuente una notifica pec di atto esattoriale proveniente da pec non registrata (benché da intendersi geneticamente quale certificata) la proposizione del ricorso tributario non implica il raggiungimento dello scopo dell'atto stesso, ma è lo strumento giudiziale per far accertare, pienamente, l'inesistenza giuridica della notifica e dell'atto da quest'ultima portato nella sfera del cittadino.

*a cura dell'avv. Angelo Lucarella

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