Penale

Case popolari, reato di invasione di edifici anche se si paga il canone

Non basta a evitare la condanna il fatto che l’occupante abusivo si sia autodenunciato per regolarizzare la sua posizione

immagine non disponibile

di Selene Pascasi

Risponde del reato di invasione di edifici anche l’occupante abusivo di un alloggio popolare che si sia autodenunciato per regolarizzare la propria posizione e paghi regolarmente il canone di locazione. L’acquiescenza dell’Istituto autonomo case popolari, quindi, non fa cadere l’illecito penale. Lo ha puntualizzato la Corte d’appello di Napoli con sentenza 9246 del 21 giugno 2022 (estensore Paone).

A finire sotto processo è una donna accusata di aver occupato in maniera abusiva un’abitazione di proprietà dello Iacp e per tale ragione condannata in primo grado a sei mesi di reclusione. Decisione contro la quale la signora formula ricorso affidandosi a un legale. La Corte d’appello, però, conferma la condanna. Secondo quanto emerso dalle testimonianze e dalla documentazione acquisita, la sua responsabilità era evidente. Durante alcune verifiche tese a controllare se l’imputata avesse ottemperato all’ordinanza di sgombero emessa dal Comune, infatti, era stata accertata la presenza in casa – dai cui arredi era chiara la destinazione abitativa – della donna e della sua famiglia. Insomma, nonostante l’invito a rilasciare l’alloggio, non ne era mai andata via.

La situazione, del resto, era stata ammessa dalla stessa occupante che, dopo essersi autodenunciata, aveva dichiarato di aver già vissuto in quella casa come convivente dell’ex assegnataria, poi deceduta. Tuttavia, esaminati i certificati di residenza storica, di morte della precedente affittuaria e lo stato anagrafico familiare, la defunta risultava averci abitato sempre da sola. In ogni caso, è vero che l’imputata aveva presentato domanda di regolarizzazione ma si trattava di circostanza irrilevante sul piano della responsabilità penale. In pratica, il versamento dei canoni poteva sanare la posizione amministrativa ma non cancellava il reato.

Quanto, invece, alla richiesta di assoluzione formulata dalla difesa per totale carenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato, la Corte d’appello convalida il ragionamento del Tribunale che, sottolinea, aveva deciso in modo coerente con gli elementi di prova acquisiti.

Peraltro, aggiunge il Collegio, l’occupazione senza titolo di un alloggio di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari integra il reato di invasione arbitraria di edifici sia se l’occupante abbia presentato regolare istanza di assegnazione e il relativo procedimento non sia ancora definito (Cassazione 12752/2011), sia se ne fruisca con l’acquiescenza dell’ente (Cassazione 40822/2008), sia a seguito di autodenuncia e pagamento dei canoni (Cassazione 37139/2007).

La prova del dolo specifico, infine, poteva dedursi anche dalla stabile permanenza della donna nell’immobile o da ogni altro elemento che ne indicasse un possesso non transitorio e non occasionale (Cassazione 50659/2014). A pesare, inoltre, il fatto che la donna non era nuova a reati del genere. Per queste ragioni la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©