La sentenza n. 3755 del 2025 non si discosta dall'alveo di un plesso di principi che assegna alla fattispecie concorsuale ex art. 110 Cp la funzione - in ossequio a risalente e autorevole dottrina - di operare da moltiplicatore delle fattispecie monosoggettive che devono essere declinate a secondo del contributo morale o materiale che il concorrente (qualificato o meno) reca alla commissione del reato.

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 4 dicembre 2024-29 gennaio 2025 n. 3755 - Stralcio

La Cassazione riapre il caso Davigo-Amara. La sesta sezione penale della Suprema corte con la sentenza 3755/2025, in merito alla vicenda dei verbali dell'interrogatorio dell'avvocato Pietro Amara sulla cosiddetta Loggia Ungheria, ha deciso che l'ex magistrato Piercamillo Davigo è colpevole per rivelazione di segreto d'ufficio ma per la rivelazione a terzi sarà oggetto di un nuovo processo d'Appello. Nel frattempo, il concorrente della rivelazione di segreto, il pm Paolo Storari, è stato definitivamente assolto. Dopo le anticipazioni, il 29 gennaio sono state depositate le motivazioni dei giudici di Piazza Cavour. Pubblichiamo il testo della decisione e il commento di Alberto Cisterna.

LE MASSIME

Reati contro la Pa - Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio - Notizia segreta - Obbligo di segretezza - Fonti - Segreto investigativo. (Cp, articolo 326; Cpp, articolo 329)

In caso di violazione del segreto investigativo, l'onere di riservatezza della notizia risulta imposto ex lege in ragione della previsione di cui all'articolo 329 del Cpp, a prescindere dalla concreta incidenza che abbia assunto il suo disvelamento rispetto all'ordinario e utile sviluppo dell'indagine. Per l'effetto, poiché è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione a un determinato atto o in relazione a un determinato fatto, il reato di cui all'articolo 326 del Cp sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendola conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto. (G.Am.)

Reati contro la Pa - Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio - Notizia segreta - Successiva propalazione - Rilevanza - Effetti. (Cp, articolo 326)

La successiva propalazione a terzi da parte dell'extraneus della notizia riservata ricevuta dall'intraneus costituisce un post factum non punibile laddove il primo debba rispondere già del reato di cui all'articolo 326 del Cp, quale concorrente, laddove cioè non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia influito sulla scelta dell'intraneus di operare la rivelazione. Al contrario, laddove l'extraneus non sia risultato punibile come concorrente, la sua autonoma responsabilità ex articolo 326 del Cp per la successiva diffusione della notizia non può essere affermata in via automatica, dovendosi invece necessariamente verificare la eventuale sussistenza nei confronti di questi dell'obbligo di mantenere il segreto sulla notizia (alla luce del proprio specifico ruolo istituzionale e dei doveri di riservatezza imposti dalla relativa posizione qualificata). (G.Am.)

Reati contro la Pa - Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio - Responsabilità del ricevente la notizia - Condizioni. (Cp, articoli 110 e 326)

Il reato di cui all'articolo 326 del Cp punisce unicamente il propalatore qualificato (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) della notizia riservata e non il soggetto che la riceve, salvo che quest'ultimo non si sia limitato passivamente a riceverla ma abbia, con il proprio contegno, contribuito al disvelamento illecito, istigando, inducendo o comunque supportando l'intraneus nella esecuzione della relativa condotta materiale; con la precisazione, in proposito, che il contributo morale offerto dal concorrente extraneus, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, oltre alle tradizionali forme della determinazione e della istigazione, può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, sottraendosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, cui invece deve uniformarsi la condotta dell'autore dell'illecito e, quindi, del concorrente che esegue l'azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe. (G.Am.)

L'impatto mediatico della vicenda, e le dispute che ne sono seguite, restano interamente tra le riga, nel metatesto si direbbe, di una sentenza che si confronta al massimo livello possibile con le articolate e certo insidiose difese tecniche dell'imputato, articolatesi in decine di motivi di impugnazione.

La trama della decisione

La trama della decisione è fitta di importanti richiami a principi costitutivi della responsabilità concorsuale e ne traccia un perimetro che non può ritenersi circoscritto al solo delitto ex articolo...

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