Lavoro

Cassa Forense, con la cancellazione dell'albo si perdono i contributi soggettivi

Lo ha chiarito la Cassazione con la ordinanza n. 544 del 14 gennaio 2021

È legittima l'inversione di rotta di Cassa Forense che, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ha deciso di superare la precedente previsione di legge che dava diritto al recupero dei contributi versati, in caso di cancellazione dall'albo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la ordinanza n. 544 del 14 gennaio 2021.

La Sezione Lavoro ha così accolto (con rinvio) il ricorso dell'Ente contro la decisione della Corte di appello di Roma che invece aveva confermato il diritto "alla restituzione dei contributi soggettivi versati alla Cassa" per i tre anni di iscrizione di una donna avvocato, prima della sua cancellazione dall'albo, senza dunque aver conseguito il diritto alla pensione.


Per la Suprema corte infatti con la privatizzazione della Cassa (Dlgs 509/1994) e la Riforma Dini (335/1995 ) "il riconoscimento dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile del nuovo soggetto, che, comunque, non esclude l'eventuale imposizione di limiti al suo esercizio, ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti". E l'operatività di tale delegificazione all'interno del sistema delle fonti, è stata confermata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 254/2016.

In merito dunque alla questione della vigenza dell'art. 21 ("Restituzione dei contributi") contenuto nella vecchia legge di Riforma del sistema previdenziale forense (n. 576/1980), la Suprema corte afferma che la Cassa previdenziale "nell'esercizio della propria autonomia che la abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, può adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui all'art. 21 della legge n. 570 del 1980".

Tutto ciò, sempre nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del pro rata), "senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica".

L' abrogazione dell'art. 21 della legge n. 576 del 1980 ad opera dell'art. 4 del Regolamento, conclude la decisione, "è dunque giustificata dalla delegificazione prevista dall'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 che, nella sua originaria formulazione, attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata".

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