Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 15 ed il 19 marzo 2021
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di cassazione, principi di effettività della tutela giurisdizionale e limiti alla sanzione di improcedibilità del ricorso; (ii) spese di giudizio, compensi professionali e limiti di deroga rispetto agli importi tabellari; (iii) giudizio per la responsabilità civile automobilistica e natura dell'ordinanza di assegnazione al danneggiato di una somma a titolo di provvisionale; (iv) azione esecutiva in violazione dei doveri di correttezza e buona fede ed abuso del processo; (v) statuizione di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. e suoi presupposti di operatività; (vi) spese di lite, giudizio di appello e limiti al potere del giudice di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento; (vii) giudizio contumaciale ed intangibilità degli oneri di allegazione e prova; (viii) istanza di riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio e condizioni per l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 7156/2021
Esaminando una controversia in materia tributaria, la decisione afferma che non può essere dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ove il documento mancante risulti nella disponibilità del giudice per opera della controparte o in quanto la documentazione sia stata acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio.
SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 7294/2021
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, il giudice di legittimità riafferma che, in sede di liquidazione dei compensi professionali, una deroga rispetto all'applicazione dei parametri minimi stabiliti dalle tabelle ministeriali si rivela illegittima in assenza di una specifica motivazione.
PROVVEDIMENTI – Cassazione n. 7389/2021
La pronuncia precisa che, in caso di rigetto della domanda, l'ordinanza con la quale il giudice in corso di giudizio abbia assegnato la provvisionale prevista dall'articolo 147 del Codice delle assicurazioni private diviene priva di effetti, così da consentire alla parte che abbia pagato di agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 7409/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte afferma che il creditore il quale, violando i doveri di correttezza e buona fede, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l'inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione.
SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 7513/2021
La decisione riafferma che la responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c., sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 7616/2021
Cassando con rinvio la decisione gravata, la Suprema Corte riafferma che, pur competendo al giudice di appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, qualora venga modificata la pronuncia di primo grado, non è ammessa la riforma della statuizione sulle spese adottata in prime cure ove la decisione impugnata sia stata sostanzialmente confermata e se la statuizione sulle spese non sia stata appellata.
CONTUMACIA – Cassazione n. 7860/2021
Nell'ordinanza il giudice di legittimità ribadisce che la contumacia del convenuto non è suscettibile di rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale, in particolare, ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
PROVA CIVILE – Cassazione n. 7873/2021
La pronuncia ribadisce che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ricorso – Documento mancante nella disponibilità del giudice per opera della controparte – Esclusione – Improcedibilità (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 360, 366, 369, e 387)
Nel giudizio di cassazione, non è applicabile la sanzione dell'improcedibilità del ricorso allorquando il documento mancante risulti nella disponibilità del giudice per opera della controparte o in quanto la documentazione sia stata acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio. Ne consegue che, ove l'adempimento omesso da una parte risulti espletato dall'altra, nell'ambito della medesima fase iniziale dell'impugnazione, lo scopo di attivare la sequenza procedimentale non può dirsi impedito, né apprezzabilmente ritardato, provenendo, del resto, il documento dalla stessa parte interessata a far constatare la violazione processuale. Militano in favore di tale conclusione, la necessaria proporzionalità tra la sanzione irrimediabile dell'improcedibilità (articolo 387 cod. proc. civ.) e la violazione processuale commessa, la strumentalità che le forme processuali hanno in funzione dell'attuazione della giurisdizione mediante decisioni di merito, nonché la giustizia della decisione quale scopo dell'equo processo (Nel caso in esame, relativo ad un giudizio di impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro oggetto di un atto di trasferimento immobiliare, la Suprema Corte ha ritenuto che la censura prospettata dalla società ricorrente superasse il vaglio di ammissibilità, sebbene mancasse la trascrizione integrale dell'avviso opposto oggetto del ricorso ovvero la localizzazione del menzionato documento prodotto nel giudizio di merito in quanto il predetto atto impositivo risultava comunque trascritto nel controricorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 27 dicembre 2019, n. 34469; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4370; Cassazione, sezione civile V, sentenza 13 novembre 2018, n. 29093; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 2 maggio 2017, n. 10648).
• Cassazione, sezione V civile, ordinanza 15 marzo 2021, n. 7156 – Presidente Chindemi – Relatore Balsamo
Spese processuali – Liquidazione – Compensi professionali – Potere del giudice di derogare ai limiti previsti dalle tabelle ministeriali – Sussistenza – Motivazione della deroga – Necessità. (Cpc, articolo 91; Dm. n. 55/2014, articolo 4)
In tema di liquidazione delle spese processuali, tanto nel sistema di cui al decreto ministeriale n. 140 del 2012 quanto in quello di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2014, l'indicazione degli importi medi, minimi e massimi contenuta nelle allegate tabelle per la liquidazione delle spese giudiziali non è soggetta a vincolo di inderogabilità, ma il discostamento dai limiti in questione richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza dell'impugnazione da parte del ricorrente di un preavviso di fermo amministrativo fondato su cartelle di pagamento per titoli di varia natura, notificatogli dal locale agente della riscossione, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice di appello liquidato un importo inferiore al minimo pur omettendo ogni motivazione a sostegno della deroga rispetto ai parametri minimi applicabili). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11601; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 dicembre 2017, n. 29606; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 novembre 2017, n. 26608; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 gennaio 2017, n. 2386).
•Cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 marzo 2021, n. 7294 – Presidente Vivaldi – Relatore Tatangelo
Provvedimenti – Codice delle assicurazioni private – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti – Ordinanza di assegnazione al danneggiato di una somma a titolo di provvisionale in corso di giudizio – Successivo rigetto della domanda – Sopravvivenza dell'ordinanza fino al passaggio in giudicato della sentenza reiettiva della pretesa attorea – Configurabilità – Esclusione. (Dlgs, n. 209/2005, articolo 147; Cpc, articolo 702-bis)
L'ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale prevista dall'articolo 147 del Codice delle assicurazioni private produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado. Ne consegue che, in caso di rigetto della domanda, tale ordinanza diviene priva di effetti, così da consentire alla parte che abbia pagato di agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva confermato la statuizione di condanna alla restituzione della somma in favore dell'impresa assicuratrice che aveva agito separatamente per il recupero con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 702-bis cod. proc. civ.) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 agosto 2017, n. 20145; Cassazione, sezione civile III, sentenza 31 agosto 2011, n. 17862; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 dicembre 1991, n. 13968; Cassazione, sezione civile I, sentenza 13 febbraio 1980, n. 1044).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 marzo 2021, n. 7389 – Presidente Travaglino – Relatore Sestini
Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Abuso del processo – Caratteri – Iniziativa processuale volta a conseguire un ingiusto vantaggio con distorsione dei fini naturali del processo civile – Inammissibilità del ricorso – Principio enunciato in riferimento ad una intimazione di precetto per il pagamento del decuplo dell'importo portato dal titolo esecutivo all'esito di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazioni al Codice della Strada. ( Cost, articolo 111; Cc, articoli 1175, 1176 e 1375; Dl, n. 669/1996, articolo 14; Cpc, articoli 88, 100 e 366)
Se il debitore ha l'obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione (imposto dall'articolo 1176 cod. civ.), il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall'articolo 1175 cod. civ.) di collaborare con il creditore per facilitarne l'adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione; di tollerare quei minimi scostamenti nell'esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l'inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito dell'introduzione di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazioni al Codice della Strada, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando al contempo il ricorrente anche per responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 26 settembre 2019, n. 24071; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 26 novembre 2018, n. 30539; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25210; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 ottobre 2017, n. 24689; Cassazione, sezione civile V, sentenza 2 ottobre 2013, n. 22502).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 17 marzo 2021, n. 7409 – Presidente Vivaldi – Relatore Rossetti
Spese processuali – Responsabilità aggravata – Articolo 96, comma 3, c.p.c. – Presupposti – Domanda di parte e prova del danno – Esclusione – Elemento soggettivo – Necessità – Colpa grave – Nozione – Riferimento all'esercizio dell'azione nel suo complesso – Necessità. (Cpc, articolo 96)
La responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata, avendo la corte del merito esaustivamente motivato sulle ragioni poste a fondamento della condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., con valutazione del tutto coerente con i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912)
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 marzo 2021, n. 7513 – Presidente Amendola – Relatore Valle
Impugnazioni – Giudizio di appello – Riforma parziale della pronuncia di primo grado – Nuova pronuncia sulle spese da parte del giudice dell'impugnazione – Ammissibilità – Condizioni – Limiti. (Cpc, articoli 91, 92, 324, 336, 345 e 346)
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del cosiddetto effetto espansivo interno di cui all'articolo 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna. La preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute a titolo di compensi professionali, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che, nel riformare parzialmente la decisione di prime cure, riconoscendo in favore del ricorrente un ulteriore importo a titolo di spese vive, aveva poi compensato le spese di entrambi i gradi di causa; nella circostanza, infatti, non essendovi stata impugnazione incidentale sulle spese da parte del soccombente, gli oneri processuali di primo grado non erano suscettibili di compensazione, non potendo il giudice d'appello modificare d'ufficio la decisione assunta, in proposito, dal tribunale, avendo riformato la prima pronuncia comunque in senso più favorevole all'appellante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27606; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 gennaio 2004, n. 58).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 marzo 2021, n. 7616 – Presidente Lombardo – Relatore Fortunato
Contumacia – Convenuto dichiarato contumace in primo grado – Potere-dovere del giudice di verificare la fondatezza della domanda – Sussistenza – Costituzione tardiva – Contestazione della domanda – Ammissibilità – Fondamento. (Cc, articoli 2697; Cpc, articoli 115 e 345)
La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dall'attore che resta onerato della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, contestare le circostanze poste a fondamento della domanda riproposta dalla controparte in appello, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni per occupazione senza titolo di un immobile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata, avendo il giudice d'appello errato nel ritenere che i convenuti, rimasti contumaci in primo grado e costituitisi solo nel giudizio di appello, avessero preclusa la possibilità di contestare la legittimazione attiva degli appellanti già attori in primo grado, così come la loro titolarità del diritto di proprietà sul bene oggetto della richiesta risarcitoria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 novembre 2014, n. 24885; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 giugno 2009, n. 14623).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 19 marzo 2021, n. 7860 – Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone
Prova civile – Consulenza tecnica d'ufficio – Mezzo di prova – Riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza – Potere discrezionale del giudice del merito – Incensurabilità in sede di legittimità – Condizioni e limiti – Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione del testamento olografo per difetto di autenticità. (Cc, articolo 602; Cpc, articoli 61, 196 e 360)
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'impugnazione della pronuncia di conferma in sede di gravame del rigetto della domanda volta a fare accertare il difetto di autenticità di un testamento olografo proposta dalla ricorrente in veste di successibile ex lege, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata accogliendo la doglianza del ricorso volta a censurare l'omessa ammissione dell'istanza di riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio "…affinché lo stesso, considerata la dedotta scarsità di firme comparative, possa valutare anche la quarta firma (da questi non esaminata per mera dimenticanza) apposta sul medesimo unico atto utilizzato dal C.T.U. sul quale sono state apposte le firme comparative esaminate…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 20 agosto 2019, n. 21525; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 luglio 2011, n. 15666).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 19 marzo 2021, n. 7873 – Presidente Di Virgilio – Relatore Tedesco