Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 4 gennaio e l'8 gennaio 2021

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di Federico Ciaccafava

Nel primo appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità del nuovo anno in materia processualcivilistica, si segnalano le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) principio processuale della “ragione più liquida”; (ii) domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e giudizio di appello; (iii) vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza; (iv) giudizio di appello e rilievo della nullità della citazione; (v) successore a titolo particolare, giudizio di impugnazione e integrazione del contraddittorio; (vi) procedimento sommario di cognizione e regime della produzione documentale; (vii) spese processuali, liquidazione e limiti al potere discrezionale del giudice; (viii) procedimento di mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte gravata dell’onere di attivazione.

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PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SENTENZA – Cassazione n. 11/2021

Esaminando una controversia in materia tributaria, la decisione riafferma che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

 IMPUGNAZIONI/APPELLOCassazione n. 15/2021

 La sentenza ribadisce che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione.

SENTENZA – Cassazione n. 18/2021

La pronuncia riafferma che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

 IMPUGNAZIONI/APPELLOCassazione n. 32/2021

 Esaminando una controversia in materia condominiale, la decisione afferma che nel giudizio di appello, l’accertamento della nullità della citazione per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, cod. proc. civ. impone la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con consequenziale rinnovazione dello stesso, e, all’esito, decisione nel merito, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

 INTERVENTO O CHIAMATA IN CAUSACassazione n. 39/2021

Nell’ordinanza la Corte ribadisce che, in sede di impugnazione, essendo il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso litisconsorti necessari, ove la sentenza venga appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d’ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE Cassazione n. 46/2021

Enunciando espressamente il principio di diritto, la pronuncia afferma che nel procedimento sommario di cognizione è ammissibile la produzione documentale eseguita successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c..

SPESE PROCESSUALICassazione n. 89/2021

Nel cassare con rinvio una sentenza resa all’esito di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la decisione riafferma che, in sede di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE Cassazione n. 159/2021

In tema di rapporti tra procedimento di mediazione e procedimento monitorio, la decisione, in applicazione del principio enunciato nel settembre dello scorso anno dalle Sezioni Unite chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale, riafferma che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

Sentenza - Deliberazione - Ordine delle decisioni -Principio della ragione più liquida - Operatività - Portata e fondamento. (Cost. articoli 24 e 111; Cpc, articolo 276)
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre; ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo a una controversia avente a oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ex art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, il classamento di un’unità immobiliare del ricorrente, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, esaminando il primo motivo di ricorso in luogo del secondo avente carattere preliminare in quanto attinente a profili di nullità della sentenza per perplessità della motivazione tali da imporre, in caso di accoglimento, l’apertura del giudizio di rinvio, lo ha ritenuto fondato e, previo assorbimento degli altri due, decidendo la causa nel merito, ha accolto la domanda del contribuente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 9 gennaio 2019, n. 363; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 maggio 2014, n. 9936).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 gennaio 2021, n. 11 – Presidente Conti; Relatore D’Aquino

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  Impugnazioni - Giudizio di appello - Domande nuove -Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Omessa pronuncia del giudice di appello - Rimedi - Fondamento. (Cc, articoli 2033 e 2909; Cpc, articoli 112, 336 e 345)
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Qualora il giudice d’appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale proposto dalla società controricorrente, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte distrettuale omesso, in sede di riforma della decisione di prime cure, ogni statuizione in punto di restituzione delle somme maggiori aventi titolo in capi della pronuncia modificati per effetto di una ritenuta minore quantificazione del risarcimento dovuto al ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 novembre 2019, n. 30495; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 24 maggio 2019, n. 14253).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 5 gennaio 2021, n. 15 – Presidente Balestrieri; Relatore Arienzo

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 Sentenza - Contenuto - Motivazione apparente -Configurabilità - Condizioni. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360; Disp, att. c.c., articolo 118)
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Costituzione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta la motivazione dell’impugnato provvedimento di rigetto del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione come meramente apparente, attesa l’assenza in quest’ultimo di una motivazione effettiva richiamata nel provvedimento gravato come “congruamente illustrata”, senza alcuno specifico riferimento al caso concreto, in ordine al rischio di fuga del richiedente, ma solo alle previsioni generali di legge,  ha di conseguenza accolto il ricorso, cassato il provvedimento e, decidendo nel merito, dichiarato la nullità del medesimo con annullamento del decreto prefettizio e regolazione delle spese di giudizio di merito e legittimità in ragione del principio della soccombenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13248; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105)
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 5 gennaio 2021, n. 18 – Presidente Tria; Relatore Patti

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  Impugnazioni - Giudizio di appello - Nullità della citazione - Poteri-doveri del giudice di appello - Nullità del giudizio di primo grado e sua rinnovazione.  (Cpc, articoli 38, 159, 162, 163, 164 e 354)

Nel giudizio di appello, il rilievo della nullità della citazione per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, cod. proc. civ. impone la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con consequenziale rinnovazione dello stesso, e, all’esito, decisione nel merito, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di un Condominio, rimasto contumace in primo grado, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata di rigetto del gravame, non avendo la corte di appello, una volta rilevata la nullità della citazione introduttiva, la quale aveva inficiato l’intero giudizio di primo grado, provveduto a rinnovare gli atti come imposto dall’art. 164 cod. proc. civ., ritenendo erroneamente che la suddetta nullità fosse sanata in quanto il ricorrente in sede di gravame non aveva eccepito l’incompetenza del giudice adito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 marzo 2017, n. 7885; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 7 maggio 2013, n.  10580; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 19 aprile 2010, n. 9217).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 32 – Presidente Cosentino; Relatore Picaroni

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  Intervento o chiamata in causa - Estromissione automatica dell’alienante o del dante causa - Esclusione - Conseguenze - Appello - Litisconsorzio necessario tra successore a titolo particolare ed alienante o dante causa non estromesso - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. -Necessità. (Cpc, articoli 111, 331 e 354)
In base a quanto disposto dall’art. 111 del codice di rito, il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 cod. proc. civ. dovendosi, in difetto, rilevare, anche d’ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso incidentale, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, disposto che le spese del giudizio di appello, previa compensazione di un quinto, fossero poste per la residua quota, come liquidate dal giudice del gravame, in solido a carico della parte, quale litisconsorte necessaria, mai estromessa anche se contumace in appello nonché dell’odierno ricorrente suo avente causa per atto “inter vivos”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15905).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 39 – Presidente Lombardo; Relatore Criscuolo

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  Procedimento sommario di cognizione - Costituzione delle parti - Produzione documentale - Deposito in un momento processuale successivo all’iscrizione al ruolo generale del ricorso introduttivo - Ammissibilità -Fondamento. (Cpc, articoli 702-bis e 702-ter)
Poiché l’art. 702-bis, commi 1 e 4, cod. proc. civ., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell’ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702-bis, e ss. cod. proc. civ., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento del compenso per l’attività prestata dal ricorrente in favore di un’amministrazione comunale nell’ambito di un giudizio civile, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale il giudice adito, nel rigettare la domanda, aveva ritenuto precluso all’attore il deposito della documentazione sulla cui base era stata formulata la richiesta di pagamento in un momento successivo rispetto a quello dell’iscrizione al ruolo generale del ricorso contenente la richiesta medesima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 18 dicembre 2015, n. 25547; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 gennaio 2012, n. 81; Cassazione, sezione civile I, sentenza 15 luglio 2011, n. 15691).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 46 – Presidente Lombardo; Relatore Oliva

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Spese processuali – Liquidazione – D.M. n. 55/2014 – Criteri – Potere discrezionale del giudice – Sindacato in sede di legittimità – Limiti e condizioni. (Cpc, articolo 91; Dm, n. 55/2014)
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva all’emanazione del decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione. Ne consegue che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, accogliendo il ricorso incidentale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice liquidato un importo inferiore rispetto al minimo dei parametri tabellari omettendo ogni motivazione sul punto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 10 maggio 2019, n. 12537; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 novembre 2017, n. 26608; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22991; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 31 gennaio 2017, n. 2386).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 89 – Presidente Vivaldi; Relatore Tatangelo

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Procedimento di mediazione obbligatoria - Procedimento monitorio - Rapporti - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo obbligatorio - Parte opposta - Inosservanza - Conseguenze. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 5/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1–bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento del corrispettivo proposta da una agenzia assicurativa a titolo di premi assicurativi non riscossi, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, accogliendo il ricorso di una società di capitali, in veste di debitore opponente, ha cassato la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito la causa, dichiarato improcedibile la predetta domanda con revoca del decreto d’ingiunzione opposto).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 gennaio 2021, n. 159 – Presidente e relatore Olivieri

 

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