Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 30 agosto ed il 3 settembre 2021

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di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento di correzione e nozione di errore materiale; (ii) giudizio di cassazione, accertamento dell'"error in procedendo" del giudice del merito ed oneri di parte ricorrente; (iii) principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ed estremi del vizio di omessa pronuncia; (iv) giudizio di appello e specificità dei motivi d'impugnativa; (v) decisione giudiziaria, supporto probatorio ed onere di contestazione; (vi) contrasto tra motivazione e dispositivo e nullità della decisione; (vii) giudizio di cassazione ed omesso esame o erronea interpretazione della domanda; (viii) rilievo officioso di questione fattuale, violazione del contradditorio e nullità della pronuncia.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE Cassazione n. 23592/2021
L'ordinanza riafferma che l'errore materiale suscettibile di correzione è solo quello che riguarda la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento, risolvendosi lo stesso in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi".

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 23632/2021
La pronuncia ribadisce il principio secondo cui, la Corte di cassazione, chiamata a verificare la ricorrenza dell'"error in procedendo" in cui sia incorso il giudice del merito, non può rilevare il vizio "ex officio" né ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, sicché costituisce onere di parte ricorrente non solo indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte medesima, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato.

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 23666/2021
L'ordinanza consolida il principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda (o su un motivo d'appello), integrante violazione del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" ex articolo 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (o su un motivo d'appello), intendendosi per capo di domanda ogni richiesta diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore (o all'appellante) e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

IMPUGNAZIONICassazione n. 23671/2021
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la decisione riafferma che l'articolo 342 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non occorrendo l'utilizzo di particolari forme né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

PROVA CIVILE Cassazione n. 23722/2021
La decisione, cassando con rinvio la pronuncia gravata, riafferma che l'onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti.

SENTENZA Cassazione n. 23724/2021
La decisione, resa in una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento di differenze retributive, riafferma che il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 23819/2021
La pronuncia consolida il principio secondo cui nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata.

SENTENZACassazione n. 23883/2021
La sentenza consolida il principio secondo cui l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cosieddetta "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.

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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di correzione – Errore materiale suscettibile di correzione – Qualificazione – Estremi. (Cpc, articoli 287 e 288)
Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo l'istanza proposta dal difensore della controricorrente in diverso giudizio, ha disposto la correzione dell'errore materiale consistente nella statuizione di condanna alle spese di lite pronunciata, a carico della parte ricorrente, Agenzia delle Entrate, in veste di soccombente, non già in favore della controricorrente, bensì di soggetto che non era parte del processo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 gennaio 2019, n. 572; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19601).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 31 agosto 2021, n. 23592 – Presidente Doronzo – Relatore Ponterio

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ricorrenza di "error in procedendo" del giudice di merito – Accertamento – Oneri gravanti sul ricorrente – Specificazione. (Cpc, articoli 112, 360 e 366)
Quando la Corte di cassazione è sollecitata ad operare quale giudice del fatto, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, il predetto vizio non è rilevabile "ex officio", non potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento; è necessario, pertanto, che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato (Nel caso di specie, in cui parte ricorrente aveva lamentato la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione mossa in relazione alla pretesa contributiva, non avendo la corte territoriale valutato l'eccezione medesima sia in primo grado che in appello, la Suprema Corte, ritenuta la prospettazione di omessa pronuncia formulata da parte ricorrente in ossequio ai principi richiamati, ha accolto il motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 luglio 2019, n. 20181).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 31 agosto 2021, n. 23632 – Presidente Leone – Relatore De Felice

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato – Vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – Nozione. (Cpc, articol0 112)
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda (o su un motivo d'appello), integrante violazione del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" ex articolo 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (o su un motivo d'appello), intendendosi per capo di domanda ogni richiesta diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore (o all'appellante) e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, essendo la corte territoriale incorsa in una "…omissione di pronuncia…" sul motivo di gravame con il quale era stata ritualmente denunziata l'"extrapetizione" in cui, a sua volta, era incorso il giudice di prime cure). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 31 agosto 2021, n. 23666 – Presidente Di Virgilio – Relatore Abete

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Motivi – Specificità – Condizioni – Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Sufficienza – – Fattispecie in tema di mancato pagamento di compensi professionali. (Cpc, articolo 342)
L'articolo 342 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non occorrendo l'utilizzo di particolari forme né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra un avvocato ed un'amministrazione comunale in ordine al pagamento di compensi reclamati per l'opera prestata in un giudizio arbitrale, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso con cui il professionista aveva censurato la decisione gravata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che, con riguardo alla contestazione relativa al mancato riconoscimento di voci di compensi richiesti ma non riconosciuti dalla sentenza di primo grado, la doglianza formulata con l'atto di appello non fosse al riguardo specifica e, pertanto, rispettosa di quanto prescritto dal citato articolo 342 cod. proc. civ.; infatti, rileva il giudice di legittimità, il ricorrente aveva sufficientemente indicato gli elementi necessari relativi alla collocazione temporale delle ulteriori attività professionali svolte, alla loro specifica individuazione ed al relativo documentato riscontro probatorio, provvedendo anche all'enucleazione dell'inerente allocazione delle operate allegazioni in appello con l'indicazione di quali documenti erano stati prodotti a supporto della richiesta delle ulteriori non riconosciute pretese di compensi professionali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 maggio 2018, n. 13535; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 31 agosto 2021, n. 23671 – Presidente D'Ascola – Relatore Carrato

Procedimento civile – Prova civile – Poteri o obblighi del giudice – Fatti pacifici – Onere di contestazione – Ambito – Fatti ignoti alla parte – Esclusione. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 115)
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti, sicché i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici e, quindi, possono essere posti a fondamento della decisione quando siano stati esplicitamente ammessi da controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (Nel caso di specie, in cui la corte territoriale aveva escluso anche in sede di gravame che l'attività svolta da un ex dipendente della società ricorrente potesse integrare gli estremi della concorrenza sleale (articolo 2598 cod. civ.) o dell'illecito aquiliano (articolo 2043 cod. civ.), la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo il giudice d'appello erroneamente applicato, a carico della società ricorrente medesima, il principio di non contestazione in ordine alla mancata attivazione, da parte società per la quale l'ex lavoratore agiva, del piano concorrenziale, trattandosi di una circostanza estranea alla sua sfera di conoscibilità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 luglio 2016, n. 14652; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 febbraio 2013, n. 3576; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 novembre 2010, n. 23816; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° agosto 2001, n. 10482).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 1° settembre 2021, n. 23722 – Presidente Balestrieri – Relatore Cinque

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Contrasto tra motivazione e dispositivo – Conseguenze – Nullità della sentenza – Configurabilità – Condizioni – Mero errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, al di fuori del sistema delle impugnazioni – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie in materia giuslavoristica. (Cpc, articoli 132, 156, 287, 288, 360 e 395)
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni – distinguendosi, quindi, sia dall'"error in iudicando" deducibile ex articolo 360 cod. proc. civ., sia dall'errore di fatto revocatorio ex articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., – ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato "ictu oculi", senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso del lavoratore, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva accolto l'appello proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza del giudice che aveva respinto l'opposizione all'atto di precetto con la quale il ricorrente, in esecuzione di altra pronuncia, aveva intimato al datore di lavoro somme a titolo di differenze retributive; in particolare, osserva il giudice di legittimità, nella circostanza, la lettura della motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del "decisum", che appare equivoco, posto che la corte territoriale in dispositivo riforma la sentenza di primo grado ed accoglie l'appello del datore di lavoro, accertando che lo stesso non ha alcun debito nei confronti del ricorrente, mentre in motivazione sostanzialmente, salvo alcune voci retributive, aderisce ai conteggi elaborati da consulente tecnico d'ufficio che ha ritenuto sussistente un credito del ricorrente, credito che, peraltro, la corte territoriale ritiene quasi totalmente estinto a seguito dell'esecuzione, da parte del datore di lavoro, della sentenza di primo grado, sentenza che, invece, viene riformata in dispositivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 marzo 2018, n. 5939; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 settembre 2017, n. 22433; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 marzo 2006, n. 6109; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 agosto 2004, n. 17392; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 settembre 1999, n. 10129).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 1° settembre 2021, n. 23724 – Presidente Balestrieri – Relatore Boghetich

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ricorso – Motivi – Omesso esame di domanda – Erronea interpretazione della domanda – Differenze – Rispettivi poteri della Corte di cassazione – Individuazione. (Cpc, articoli 112 e 360)
Nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una banca ed un promotore finanziario per la definizione di reciproche pretese restitutorie in conseguenza del recesso anticipato esercitato dal promotore, rigettando tanto il ricorso principale quanto quello incidentale, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata; in particolare, osserva il giudice di legittimità, l'interpretazione della domanda dell'istituto di credito è stata adeguatamente argomentata dalla corte territoriale secondo la quale, per le somme diverse ed ulteriormente riconosciute al promotore che l'istituto medesimo richiede, benché genericamente, la relativa domanda non può essere accolta, essendo state sin dal primo grado chiarissime le conclusioni, esattamente quantificate nella somma da ultimo richiesta anche nelle note autorizzate e telematicamente depositate innanzi alla Corte in sede di rinvio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30684; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 maggio 2012, n. 7932; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 luglio 2006, n. 15603).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 2 settembre 2021, n. 23819 – Presidente Balestrieri – Relatore Piccone

Procedimento civile – Sentenza – Definizione su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio – Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti – Nullità della sentenza – Sussistenza – Condizioni. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 101 e 183)
L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (c.d. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale la corte del merito aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva processuale del ricorrente in relazione ad una domanda risarcitoria per occupazione illegittima degli immobili per effetto del pignoramento immobiliare eseguito in corso di causa dall'istituto di credito quale creditore ipotecario che aveva erogato il finanziamento utilizzato per il pagamento del prezzo della compravendita: in particolare, la questione era stata rilevata d'ufficio dalla corte territoriale con la sentenza, senza previa segnalazione alle parti per sollecitare il contraddittorio; il ricorrente, specifica il giudice di legittimità, ha evidenziato che, qualora fosse stato sollecitato il contraddittorio sulla carenza della sua legittimazione rispetto alla domanda risarcitoria, avrebbe potuto mutare la domanda proposta in qualità di proprietario, facendo in tal modo valere la sua qualità di custode ex lege del suddetto immobile oggetto di pignoramento; inoltre, il ricorrente medesimo ha rappresentato il pregiudizio che assume aver subito per la mancata attivazione del contraddittorio e, pertanto, il rilievo officioso operato dalla corte d'appello circa la sopravvenuta mancanza di legittimazione ha effettivamente privato il ricorrente della possibilità di difendersi e contraddire sul punto, quantomeno nel senso sopraindicato circa la possibilità di precisare la domanda nella veste di custode una volta dimostrata la sussistenza di siffatta qualità). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 settembre 2019, n. 22778; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 5 dicembre 2017, n. 29098; Cassazione, sezione civile V, sentenza 23 maggio 2014, n. 11453; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 30 settembre 2009, n. 20935).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 3 settembre 2021, n. 23883 – Presidente D'Ascola – Relatore Varrone

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