Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 5 ed il 9 giugno 2023
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sentenza e vizio di nullità per motivazione apparente; (ii) interruzione del processo ed ultrattività del mandato alla lite; (iii) giudizio di legittimità e definizione della lite con accordo convenzionale; (iv) giudizio di legittimità, questioni assorbite e ricorso incidentale condizionato; (v) pignoramento presso terzi e forma della dichiarazione di quantità; (vi) giudizio di appello, giudicato esterno e rimedi impugnatori; (vii) notificazioni, giudizio di appello ed esito negativo della notifica telematica per "casella piena" del destinatario; (viii) notificazione a mezzo posta elettronica certificata e violazione delle forme digitali; (ix) esecuzione forzata, decreto di trasferimento e dati catastali dei beni.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
SENTENZA – Cassazione n. 15661/2023
La sentenza riafferma che la motivazione apparente, che rende nulla sentenza, ricorre allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture; parimenti, apparente è poi la motivazione che non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese, sia pure in via mediata o indiretta, la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard, ovvero un modello argomentativo a priori, che prescinda dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto.
INTERRUZIONE DEL PROCESSO – Cassazione n. 15674/2023
L'ordinanza, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, rimarca l'ammissibilità dell'atto di appello notificato al procuratore di una società che, regolarmente costituitasi in primo grado, sia stata cancellata da registro delle imprese dopo il deposito della sentenza di prime cure.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 15724/2023
La decisione rinsalda il principio secondo cui nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli articoli 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 15893/2023
La pronuncia riafferma che nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
ESECUZIONE FORZATA – Cassazione n. 16005/2023
L'ordinanza afferma che la dichiarazione di quantità resa dal terzo del terzo pignorato ex articolo 547 c.p.c. via telefax è da considerarsi "tamquam non esset", dovendo la stessa essere esclusivamente eseguita come impone la disposizione in esame a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 16099/2023
La decisione riafferma che qualora l'esistenza del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex articolo 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione.
NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 16125/2023
La pronuncia riafferma che, in caso di notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata al difensore costituito dell'appellante non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario dovuta a "casella piena" di quest'ultimo, ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico – eventualmente in associazione al domicilio digitale – il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico.
NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 16189/2023
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla legge – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" – previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex articolo 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis della citata legge, la nullità della notificazione.
ESECUZIONE FORZATA – Cassazione n. 16336/2023
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che, in tema di espropriazione immobiliare, non è viziato il decreto ex articolo 586 c.p.c. che individui i beni trasferiti con dati catastali diversi e aggiornati rispetto a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nell'avviso di vendita, a condizione che non vi sia alcuna incertezza sulla fisica identità tra i beni trasferiti e quelli oggetto di espropriazione e, quindi, che l'atto non comporti un riferimento a beni ontologicamente differenti.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Nullità – Motivazione apparente – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie relativa a controversia insorta in tema di appalto. (C ost, articolo 111; Cc, articolo 1667; Cpc, articoli 132 e 360 )
La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. A tale ipotesi, deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard: cioè un modello argomentativo a priori, che prescinda dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in tema di appalto di lavori edili, la Suprema Corte, revocata una propria precedente ordinanza limitatamente alla declaratoria d'inammissibilità del terzo motivo del ricorso, ha poi accolto il predetto motivo e cassato con rinvio la sentenza resa dalla corte territoriale in quanto quest'ultima, dopo aver evocato sommariamente, richiamando "de relato" la sentenza di primo grado, le osservazioni rese dai consulenti tecnici d'ufficio, aveva escluso, senza il necessario supporto motivazionale, la responsabilità dell'impresa appaltatrice odierna controricorrente; in particolare, osserva il giudice di legittimità, la sentenza deve essere dichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s'impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13248; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 5 agosto 2019, n. 20921; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13977; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21257; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8054; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
• Cassazione, sezio ne II civile, sentenza 5 giugno 2023, n. 15661 – Presidente Di Virgilio – Relatore Grasso
Procedimento civile – Interruzione del processo – Omessa dichiarazione o notificazione degli eventi interruttivi da parte del difensore – Ultrattività del mandato alla lite – Effetti – Stabilizzazione posizione giuridica della parte colpita dall'evento – Modificabilità – Condizioni – Conseguenze – Fattispecie relativa a cancellazione della società dal registro delle imprese. (Cc, articolo 2495; Cpc, articoli 75, 83, 285, 300 e 330)
In tema di interruzione del processo, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'articolo 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'articolo 300 cod. proc. civ. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'articolo 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell'articolo 330 cod. proc. civ., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato l'unico motivo di ricorso con cui gli ex soci di una società a responsabilità limitata avevano censurato la sentenza impugnata per aver la corte territoriale condannato la società in liquidazione al risarcimento del danno per gravi difetti costruttivi e difformità di un immobile venduto all'odierno controricorrente, nonostante la stessa fosse stata cancellata dal registro delle imprese dopo la sentenza di prime cure, ma prima della notifica dell'atto di appello che, tuttavia, nella circostanza, era stato validamente notificato al procuratore della società che si era regolarmente costituita in primo grado, e la cui procura alle liti, apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, risultava espressamente estesa anche al giudizio di appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 aprile 2022, n. 11193; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 5 gennaio 2022, n. 190; Cassazione, sezione civile T, ordinanza 7 luglio 2021, n. 19197; Cassazione, sezione civile V, sentenza 23 novembre 2018, n. 30341; Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 agosto 2018, n. 20964; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 marzo 2015, n. 5 855).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 giugno 2023, n. 15674 – Presidente Di Virgilio – Relatore Bertuzzi
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Definizione della lite tra le parti mediante accordo negoziale – Formula decisoria – Cessazione a materia del contendere con perdita di efficacia della sentenza impugnata – Sussistenza –Applicabilità degli artt. 382, 383 e 384 c.p.c. – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 100, 382, 383 e 384)
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli articoli 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia assicurativa, rilevato il deposito di un atto denominato "note di trattazione scritta" avente ad oggetto "rinuncia al giudizio per carenza di interesse" con cui i difensori di entrambe le parti avevano testualmente affermato che "…I sottoscritti procuratori dichiarano congiuntamente di non avere più interesse alla prosecuzione della lite in quanto nelle more della fissazione dell'udienza hanno transatto la vertenza, pertanto, dichiarano di non avere alcun interesse alla pronuncia della Corte in merito al giudizio de quo, con compensazione integrale delle spese di lite…" la Suprema Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 aprile 2023, n. 10483; Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 ottobre 2019, n. 24632; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 11 aprile 2018, n. 8980).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 giugno 2023, n. 15724 – Presidente Frasca – Relatore Graziosi
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Parte vittoriosa nel giudizio di appello – Questioni ritenute assorbite anche in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida – Riproposizione in sede di legittimità – Ricorso incidentale condizionato – Inammissibilità. (Cpc, articoli 100, 346, 371 e 394)
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio c.d. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia assicurativa, la Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente, risolvendosi lo stesso, in ragione del suo contenuto, in questioni che, rimaste assorbite nella predetta sentenza, potranno ben essere riproposte davanti al giudice di rinvio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 luglio 2018, n. 19503).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 6 giugno 2023, n. 15893 – Presidente Frasca – Relatore Graziosi
Procedimento civile – Esecuzione forzata – Pignoramento presso terzi – Dichiarazione di quantità resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. – Invio a mezzo raccomandata o PEC – Necessità – Invio via telefax – Inesistenza – Fondament o. (Cc, articolo 1335; Cpc, articoli 136, 547 e 548)
In tema di espropriazione presso terzi, l'articolo 547, comma 1, cod. proc. civ., nel prescrivere che "…Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna…" detta una disciplina le cui modalità esecutive, in ragione della natura formale della dichiarazione di quantità, devono essere esattamente osservate dallo stesso terzo, non risultando le stesse pertanto assolvibili con mezzi diversi da quelli esplicitamente considerati dal legislatore. Infatti, al di là di intuitive ragioni ed esigenze di certezza delle comunicazioni, non viene in rilievo, in proposito, un mero rapporto epistolare tra il procedente ed il terzo pignorato, risolvibile alla stregua dei comuni canoni in ordine alla prova delle comunicazioni ex articolo 1335 cod. civ., o anche ex articolo 136 cod. proc. civ. in ambito più strettamente processuale, bensì un'attività effettuata da un soggetto, il terzo pignorato, che assume il ruolo di vero e proprio ausiliario del giudice. La dichiarazione del terzo, in altri termini, concentrando l'azione esecutiva (qualora essa sia positiva) sul bene o sul credito che in essa viene indicato come di spettanza del debitore esecutato, non può essere considerata alla stregua di una qualsivoglia comunicazione comunque effettuata, perché sul punto l'alternativa è secca: o detta comunicazione viene effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, ed in tal guisa può considerarsi idonea a produrre l'effetto suo proprio, oppure, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli indicati dalla citata disposizione e comunque non idonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente l'esistenza ed il contenuto della dichiarazione stessa, essa è da considerarsi "tamquam non esset", con conseguente necessità di procedere ai sensi dell'articolo 548, comma 2, cod. proc. civ.: in tal caso, occorre dunque che il giudice dell'esecuzione fissi apposita udienza, e se il terzo non si presenta a rendere la dichiarazione, il credito pignorato si ha per non contestato, secondo il meccanismo della "ficta confessio" (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito ex articolo 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettando l'opposizione agli atti esecutivi spiegata dalla banca controricorrente in veste di terzo pignorato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 25 maggio 2017, n. 13143; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 febbraio 2017, n. 5037; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 settembre 2006, n. 19059).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 7 giugno 2023, n. 16005 – Presidente Rubino – Relatore Saija
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di gravame – Rimedi impugnatori – Ricorso per revocazione – Ricorso per cassazione – Presupposti rispettivi – Individuazione. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 112, 324, 345, 360 e 395)
In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex articolo 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia assicurativa, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza gravata, in quanto nella circostanza la corte territoriale, nel rigettare l'appello proposto dalla ricorrente compagnia assicurativa, aveva omesso di pronunciarsi in merito all'eccezione di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di gravame – costituito da due pronunce rese fra le stesse parti del giudizio – ritualmente ivi sollevata dalla compagnia medesima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 23 maggio 2019, n. 13987).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 7 giugno 2023, n. 16099 – Presidente Frasca – Relatore Scoditti
Procedimento civile – Notificazioni – Impugnazioni – Giudizio di appello – Notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata al difensore costituito dell'appellante – Esito negativo dovuto a "casella piena" del destinatario – Conseguenze – Perfezionamento procedimento notificatorio – Oneri del notificante. (Legge, n. 53/1994, articolo 3-bis; Dl, n. 179/2012, articoli 16 e 16-sexies; Cpc, articoli 325, 326 e 327)
In caso di notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata al difensore costituito dell'appellante non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario dovuta a "casella piena" di quest'ultimo, ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico – eventualmente in associazione al domicilio digitale – il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo nella circostanza la corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello per tardività della notificazione dell'impugnazione a motivo del decorso inutile del termine breve, ancorché il sistema, in relazione alla notifica della pronuncia di prime cure effettuata via PEC al difensore costituito dell'appellante, non avesse generato la ricevuta di "avvenuta consegna", bensì una di "mancata consegna per casella PEC piena"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile T, ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2193; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 settembre 2022, n. 26810; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 dicembre 2021, n. 40758; Cassazione, sezione civile T, ordinanza 20 luglio 2018, n. 19397).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 7 giugno 2023, n. 16125 – Presidente Acierno – Relatore Valentino
Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione a mezzo PEC – Violazione delle forme digitali previste dalla legge – Conseguenze – Nullità notificazione – Sussistenza – Limiti – Fondamento. (Legge, n. 53/1994, articoli 3-bis, 9 e 11; Dlgs., n, 82/2005, articolo 23; Cpc, articolo 156)
In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli articoli 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994, nonché dall'articolo 19-bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (argomento ex articolo 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis della citata legge (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa ed al contraddittorio e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta "aliunde", sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 156, terzo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte, ritenuta non sanata la nullità della notificazione telematica dell'atto di citazione in opposizione, propagatasi ai successivi atti processuali sino alla sentenza impugnata, ha cassato quest'ultima, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., rimettendo le parti innanzi al primo giudice, per la rinnovazione del giudizio di merito a contraddittorio integro e correttamente instaurato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 luglio 2021, n. 20214; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 maggio 2020, n. 8815; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 marzo 2019, n. 6417; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 28 settembre 2018, n. 23620; Cassazione, sezione civile I, sentenza 31 agosto 2017, n. 20625; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 giugno 2023, n. 16189 – Presidente De Stefano – Relatore Spaziani
Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. – Beni trasferiti aventi dati catastali diversi e aggiornati rispetto a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nell'avviso di vendita – Conseguenze. (Cpc, articolo 586)
In tema di espropriazione immobiliare, non è viziato il decreto ex articolo 586 cod. proc. civ. che individui i beni trasferiti con dati catastali diversi e aggiornati rispetto a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nell'avviso di vendita, a condizione che non vi sia alcuna incertezza sulla fisica identità tra i beni trasferiti e quelli oggetto di espropriazione e, quindi, che l'atto non comporti un riferimento a beni ontologicamente differenti (Nel caso di specie, nel cassare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'articolo 382 cod. proc. civ. nella parte in cui aveva respinto l'opposizione ex articolo 617 cod. proc. civ. avverso l'aggiudicazione e rigettando per il resto il ricorso, la Suprema Corte ha formulato il suddetto principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 novembre 2013, n. 25055).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 giugno 2023, n. 16336 – Presidente De Stefano – Relatore Fanticini