Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 29 agosto e il 2 settembre 2022
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sentenza e motivazione apparente; (ii) controversie disciplinate dal Dlgs n. 150 del 2011 ed erronea introduzione dell’atto introduttivo;(iii) poteri del giudice e applicazione del principio “iura novit curia”; (iv) sospensione del processo e legittimità dei relativi presupposti; (v) spese processuali, principio di causalità e limiti alla sua operatività; (vi) consulenza tecnica d’ufficio e limiti all'acquisizione documentale; (vii) mediazione, pagamento della provvigione e litisconsorzio necessario; (viii) spese processuali e condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, del Cpc.
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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI
SENTENZA - Cassazione n. 25427/2022
L’ordinanza ribadisce che ricorre “motivazione apparente” allorquando la motivazione della pronuncia, pur essendo graficamente e, quindi, materialmente esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost..
PROCEDIMENTI SPECIALI - Cassazione n. 25516/2022
Cassando con rinvio l’ordinanza impugnata, la pronuncia dà continuità al principio secondo cui nei procedimenti disciplinati dal Dlgs n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.
POTERI DEL GIUDICE - Cassazione n. 25522/2022
Cassando con rinvio l’ordinanza impugnata, la decisione riafferma che la deduzione con la quale la parte denunzi l’erroneità di tale individuazione non costituisce un’eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del principio “iura novit curia”.
SOSPENSIONE DEL PROCESSO - Cassazione n. 25530/2022
La pronuncia riafferma che quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’articolo 337, comma 2, del Cpc, sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’articolo 295 del Cpc il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato articolo 337, comma 2, del Cpc.
SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 25538/2022
Cassando con rinvio l’ordinanza impugnata, la decisione ribadisce che il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, che può essere derogato nei soli casi previsti dall’articolo 92 del Cpc, non rilevando a tal fine né la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell’attore, né la sua contumacia, poiché in tali casi permane la sostanziale soccombenza della parte, della quale deve tenersi conto nella regolazione delle spese di lite.
MEZZI DI PROVA - Cassazione n. 25604/2022
Applicando i principi di recente enunciati dalle sezioni Unite, l’ordinanza riafferma che in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.
LITISCONSORZIO NECESSARIO - Cassazione n. 25649/2022
L’ordinanza, cassando con rinvio la sentenza gravata, rimarca che, pur essendo la domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell’affare concluso in ragione del suo intervento suscettibile di dar luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause in sede di impugnazione, in caso di chiamata in garanzia, per quanto impropria in primo grado, in sede di appello, ai fini dell’applicazione dell’articolo 331 del codice di procedura civile, deve comunque ravvisarsi un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale fra il garante ed il garantito, sicché l’attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto nel gravame ad evocare entrambi.
SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 25901/2022
L’ordinanza ribadisce che la condanna ex articolo 96, comma 3, del Cpc non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO
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Procedimento civile - Sentenza - Contenuto - Motivazione apparente - Nullità della sentenza - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie relativa a controversia in materia tributaria. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360; Disposizioni di attuazione del Cpc, articolo 118)
Una sentenza è inficiata da “motivazione apparente” allorquando la motivazione, pur essendo graficamente e, quindi, materialmente esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione (Nel caso di specie, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice tributario d’appello, nel confermare la decisione di prime cure, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente, esercente attività di costruzione di strade, autostrade e piste aereoportuali, avverso un avviso di accertamento con cui l’Ufficio finanziario aveva recuperato a tassazione, costi ritenuti indeducibili, ai fini Irpef ed Irap, e indetraibili, ai fini Iva; in particolare, l’ordinanza in esame, ha disatteso anche il motivo con cui parte ricorrente aveva denunciato la motivazione apparente della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta inerenza all’attività di impresa delle spese sostenute per gli acquisti di generi alimentari, avendo, nella circostanza, la Ctr ritenuto deducibili tali spese in quanto congrue ed inerenti all’attività di impresa, essendo finalizzate, quali “spese di rappresentanza”, a promuovere la notorietà e l’immagine di quest’ultima, attesa la destinazione di tali beni per la composizione di cesti natalizi da regalare a clienti, fornitori e dipendenti anche in considerazione della attinenza temporale degli acquisti con le festività natalizie, del fatturato annuo complessivo dell’impresa e del numero delle persone in rapporto professionale con l’imprenditore da omaggiare, sicché doveva ritenersi palese la “ratio decidendi” nonché lo stesso iter logico-giuridico seguito dal giudice del gravame per la formazione del proprio convincimento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13248; Cassazione, sezione civile IV, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105).
• C assazione, sezione VI civile, ordinanza 29 agosto 2022, n. 25427 - Presidente Di Marzio - Relatore Putaturo Donati Viscido di Nocera
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Procedimento civile - Procedimenti speciali - Controversie disciplinate dal D.lgs. n. 150 del 2011 - Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso - Salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda - Sussistenza - Fondamento e condizioni - Emissione dell’ordinanza di mutamento del rito - Necessità - Esclusione - Ragioni. (Dlgs, n. 150/2011, articoli 4 e 14; Cpc, articoli 633, 641, 645 e 702-bis)
Nei procedimenti disciplinati dal Dlgs n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex articolo 4 del Dlgs n. 150 citato, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l’atto di citazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, assicurando continuità al principio enunciato dalle Sezioni Unite, ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dal ricorrente, sul presupposto che, pur essendo stato l’atto di citazione in opposizione notificato tempestivamente, lo stesso era poi stato tardivamente depositato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 febbraio 2022, n. 5659; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 gennaio 2022, n. 758).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 agosto 2022, n. 25516 - Presidente Lombardo - Relatore Giannaccar i
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Procedimento civile - Poteri del giudice - Allegazione e prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni - Onere a carico delle parti - Individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta - Dovere officioso del giudice - Deduzione di parte diretta a contestare l’erroneità di tale individuazione - Natura di eccezione - Esclusione - Sollecitazione nei confronti giudice - Configurabilità - Fondamento. (Legge, n. 890/1982, articolo 7; Cpc, articoli 113, 139 e 345)
Le parti hanno l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, mentre l’esatta individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta è dovere officioso del giudice, sottratto a qualunque limitazione o preclusione; sicché la deduzione con la quale la parte denunzi l’erroneità di tale individuazione non costituisce un’eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del principio “iura novit curia” (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice del gravame, pronunciandosi sulla decisione di prime cure che aveva annullato una cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per infrazione al Codice della Strada, dichiarando nulla la notifica del verbale di accertamento presupposto, perché eseguita mediante consegna dell’atto al portiere senza invio al destinatario della raccomandata informativa prescritta dall’art. 139 cod. proc. civ., aveva di conseguenza rigettato l’appello interposto dalla ricorrente, dichiarando inammissibile la questione dell’applicabilità alla fattispecie della normativa sulle notificazioni postali, in quanto introdotta solamente in sede di gravame, in presunta violazione del divieto di “ius novorum” in secondo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 19 maggio 2017, n. 12731; Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 dicembre 2016, n. 27365).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 agosto 2022, n. 25522 - Presidente Lombardo - Relatore Oliva
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Procedimento civile - Sospensione del processo - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione ex articolo 337, comma 2, del Cpc - Necessità - Conseguenze - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Cpc, articoli 295 e 337)
Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’articolo 337, comma 2, del codice di procedura civile, sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato articolo 337, comma 2, del codice di procedura civile (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, ha cassato l’ordinanza impugnata - che sul presupposto che occorresse attendere l’esito di una causa pendente in appello tra il Condomino resistente e una società di capitali, aveva sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il diverso giudizio, pendente in primo grado, tra il ricorrente ed il Condominio medesimo - disponendo la prosecuzione di tale giudizio davanti al tribunale adito in persona di altro magistrato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 luglio 2016, n. 13823; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 798).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 agosto 2022, n. 25530 - Presidente Lombardo - Relatore Grasso
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Procedimento civile - Spese processuali - Regime applicabile - Principio della soccombenza - Conseguenze - Principio di causalità - Deroga - Ammissibilità - Limiti - Mancata opposizione alla domanda dell’attore o contumacia del convenuto - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. (Cpc, articoli 91 e 92)
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza, espressione del principio di causalità, che può essere derogato nei soli casi previsti dall’art. 92 cod. proc. civ., non rilevando a tal fine né la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell’attore, né la sua contumacia, poiché in tali casi permane la sostanziale soccombenza della parte, della quale deve tenersi conto nella regolazione delle spese di lite. Infatti, poiché, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale. Ne consegue che non può darsi meramente rilievo alla natura dell’impugnazione, o alla riduzione della domanda in sede decisoria, ovvero alla contumacia della controparte, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese giudiziali (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza gravata, affinché il giudice del merito possa quantificare le spese di lite tenendo conto dell’attività difensiva in esso effettivamente svolta dal ricorrente, con la quale il tribunale adito, nell’accogliere integralmente l’opposizione proposta da quest’ultimo avverso il decreto con cui il giudice di prime cure aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, aveva disposto la compensazione delle spese processuali valorizzando la contumacia del Ministero della Giustizia e motivando testualmente “…nulla sulle spese in difetto di costituzione del convenuto…”).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2018, n. 13498; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 ottobre 2015, n. 21083; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 17 ottobre 2013, n. 23632).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 agosto 2022, n. 25538 - Presidente Lombardo - Relatore Oliva
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Procedimento civile - Mezzi di prova - Consulenza tecnica d’ufficio - Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento - Fattispecie relativa a giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 61, 101, 112, 183, 194)
In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. Tuttavia, tale potere è subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel rigettare l’impugnazione, e confermando di conseguenza la sentenza del giudice di prime cure, aveva ritenuto che correttamente quest’ultimo avesse dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal
C.T.U. e dal ricorrente e volta ad acquisire la documentazione (C.D.) relativa ad un referto medico in quanto diretta a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 31 agosto 2022, n. 25604 - Presidente Amendola - Relatore Scrima
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Procedimento civile - Litisconsorzio necessario - Contratti - Mediazione - Diritto del mediatore nei confronti delle parti dell’affare - Litisconsorzio facoltativo - Scindibilità delle cause in appello - Chiamata in garanzia operata dal convenuto in primo grado - Impugnazione - Litisconsorzio necessario processuale tra il garante e garantito - Sussistenza - Conseguenze. (Cc, articoli 1754 e 1755; Cpc, articoli 101, 103, 106 e 331)
La domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell’affare concluso in ragione del suo intervento dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause in sede di impugnazione. Tuttavia, in caso di chiamata in garanzia, per quanto impropria in primo grado, in sede di impugnazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., deve comunque ravvisarsi un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale fra il garante ed il garantito, sicché l’attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto nel gravame ad evocare entrambi (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte di appello, nell’accogliere la domanda formulata dalla società immobiliare per ottenere il pagamento della provvigione per l’attività di intermediazione svolta con riguardo alla compravendita di un immobile di cui si era reso acquirente il convenuto, omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., del venditore, terzo chiamato in garanzia dal convenuto medesimo e rimasto contumace in primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 marzo 2020, n. 5989; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2018, n. 30730; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24707; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 gennaio 2005, n. 1668; Cassazione, sezione civile II, sentenza 1° febbraio 1995, n. 1152).
• Cassazione, sezione II civile, sentenza 31 agosto 2022, n. 25649 - Presidente D’Ascola - Relatore Scarpa
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Procedimento civile - Spese processuali - Responsabilità aggravata - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Finalità e presupposti - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di successioni ereditarie. (Costituzione, articolo 24; Cpc, articoli 91 e 96)
In tema di spese processuali, poiché le risorse del “servizio giustizia” sono scarse rispetto al fabbisogno, l’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti nei singoli casi è una variabile dipendente dalla capacità del sistema giudiziario di allocare le proprie risorse in modo tale da garantire risultati medi efficienti nella gestione della massa delle controversie. Un sistema - come quello italiano - che garantisce l’accesso alla giustizia in modo pieno e rimesso all’apprezzamento individuale (articolo 24, comma 1, Costituzione) deve poter mettere in campo degli strumenti diretti a sanzionare “ex post” (con funzione anche dissuasiva pro futuro rivolta alla collettività) gli abusi della “potestas agendi” che si manifestano con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte, oltre che per la collettività dei cittadini utenti (attuali o potenziali) del predetto servizio giustizia. La condanna ex articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile secondo cui “…quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata…” è uno di tali strumenti. A tal fine, tale condanna non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Nel caso di specie, respingendo il ricorso, la Suprema Corte, nel ritenere incensurabile la sentenza impugnata, ha giudicato infondato anche il motivo con cui parte ricorrente aveva lamentato che la domanda era stata disposta senza che i convenuti avessero allegato e dato la prova del danno, nonché l’esistenza di qualsivoglia colpa grave o malafede in capo alla ricorrente medesima per aver proposto l’azione di nullità del testamento pur non essendo erede; infatti, osserva l’ordinanza in esame, la sentenza gravata è del tutto in linea con l’enunciato orientamento, dal momento che - rinunciando ad intrattenersi sul profilo irrilevante dell’allegazione e della prova del danno - ha concentrato le proprie energie sul profilo della colpa grave dell’attrice con un apprezzamento congruo, che in concreto non si espone a censure in sede di sindacato di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22405).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 2 settembre 2022, n. 25901 - Presidente Manna - Relatore Caponi