Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 3 maggio ed il 7 maggio 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) pubblicazione sentenza in formato elettronico e regime impugnatorio; (ii) espropriazione forzata del concessionario e regime della sospensione feriale; (iii) sentenza fondata su distinte ed autonome ragioni e giudizio di cassazione; (iv) sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità e regime impugnatorio; (v) ordinanza affermativa della competenza e regime impugnatorio; (vi) gravi ed eccezionali ragioni e compensazione delle spese di lite; (vii) contradditorio non integro, rinvio e regolamentazione delle spese di lite; (viii) competenza territoriale derogabile ed eccezione del convenuto.

PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 11156/2021

La pronuncia consolida il principio secondo cui in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cosiddetto “lungo” di impugnazione di cui all'articolo 327 del Cpc, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati.

TERMINI PROCESSUALI - Cassazione n. 11604/2021

Enunciando espressamente il principio di diritto, la pronuncia, nel quadro di una controversia insorta in seguito all’iscrizione ipotecaria operata dall’agente della riscossione nei confronti del contribuente in relazione a due cartelle di pagamento, afferma che non è soggetto alla sospensione feriale il termine dilatorio di sessanta giorni di cui articolo 50, comma, 1 del Dpr n.602 del 1973 diretto al concessionario per procedere ad espropriazione forzata.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 11639/2021

La decisione riafferma il principio secondo il quale quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell'argomento riconosciuto esatto.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 11738/2021

L’ordinanza consolida l’orientamento incline a ritenere che, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro, accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'articolo 14 del Cpc – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.

COMPETENZA - Cassazione n. 11742/2021

La decisione ribadisce che l'ordinanza con la quale il giudice, affermando la propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio, è impugnabile con regolamento di competenza a condizione che l'ordinanza medesima abbia un contenuto decisorio che si appalesa come definitivo.

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 11836/2021

Nell’ordinanza la Corte riafferma che, le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione totale o parziale delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Cpc, non devono essere fondate, pena il vizio di violazione di legge in cassazione, su ragioni che si si appalesino illogiche od erronee.

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 11865/2021

La pronuncia consolida il principio secondo il quale il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'articolo 354 del Cpc, deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello, potendo altresì provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa,  qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice.

COMPETENZA Cassazione n. 12156/2021

Il giudice di legittimità riafferma che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 del Cpc, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché, in difetto, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

 

Procedimento civile - Impugnazioni - Termini - Processo civile telematico - Redazione della sentenza in formato elettronico - Pubblicazione - Modalità - Decorrenza del termine cosiddetto “lungo” di impugnazione - Criterio - Individuazione. (Cc, articolo 2700; Cpc, articoli 133 e 327; Disposizioni di attuazione del Cpc, articolo 119; Dm, n. 44/2011, articolo 15)

  In tema di redazione della sentenza in formato digitale, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, la pubblicazione si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, di talché, costituendo tale attestazione atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ex articolo 2700 del codice civile, può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, la sentenza, ai fini della decorrenza del termine in questione, deve ritenersi depositata nella data risultante dalla copia telematica munita del numero identificativo e della data di pubblicazione fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dal controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2362).

Cassazione, sezione L civile, ordinanza 3 maggio 2021, n. 11156 - Presidente Manna - Relatore Cavallaro

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  Procedimento civile - Termini processuali - Nozione - Riscossione delle imposte sul reddito - Espropriazione forzata del concessionario - Termine dilatorio di sessanta giorni - Regime della sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. (Dpr, n. 602/1973, articolo 50; Legge, n. 742/1969, articolo 1)
Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, la nozione di “termine processuale” non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, sicché non è soggetto alla sospensione feriale il termine dilatorio di sessanta giorni di cui art. 50, comma, 1 del Dpr n.602 del 1973 diretto al concessionario per procedere ad espropriazione forzata, non incidendo sul diritto ad agire in considerazione dell'alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione ordinaria e del fatto che l'iscrizione si colloca tra la notificazione della cartella di pagamento ed il pignoramento. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 gennaio 2016, n. 442; Cassazione, sezione civile I, sentenza 11 novembre 2011, n. 23638; Cassazione, sezione civile I, sentenza 25 ottobre 2007, n. 22366).

Cassazione, sezione V civile, ordinanza 4 maggio 2021, n. 11604 - Presidente Bisogni - Relatore Gori

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  Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Sentenza di merito fondata su distinte ed autonome ragioni - Ricorso per cassazione articolato su più motivi - Rigetto del motivo attinente ad una delle ragioni – Esame degli ulteriori motivi - Necessità - Esclusione. (Cpc, articoli 132 e 360)

 Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell'argomento riconosciuto esatto (Tale principio, precisa la Suprema Corte, investita dell’impugnativa concernente un giudizio relativo a domande proposte da alcune lavoratrici nei confronti del Ministero degli Esteri per ottenere il riconoscimento di differenze retributive, vale evidentemente anche per il caso in cui, rispetto ad una “ratio decidendi”, come nel caso di specie, il ricorso per cassazione risulti inammissibile). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1107; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1106; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1101; Cassazione, sezione civile I, sentenza 18 maggio 2005, n. 10420; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 giugno 2004, n. 11505; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 marzo 2004, n. 5606; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 novembre 2003, n. 17627; Cassazione, sezione civile L, sentenza 6 giugno 2003, n. 9131; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 luglio 2002, n. 10377; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 maggio 2001, n. 7077).

Cassazione, sezione L civile, ordinanza 4 maggio 2021, n. 11639 - Presidente Tria - Relatore Bellè

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  Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Appellabilità - Presupposti. (Cpc, articoli 10, 14, 113 e 339)

 Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'articolo 339, comma 3, del codice di procedura civile, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità c.d. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un’azione risarcitoria per danni arrecati ad un autoveicolo in conseguenza della caduta di una statuetta di un edificio condominiale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale il tribunale, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione, aveva erroneamente ritenuto che la richiesta di una “…somma maggiore che risulterà in corso di causa…” non fosse idonea a fissare come indeterminato il valore della causa, atteggiandosi a mera clausola di stile, o addirittura a mero refuso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3290; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 giugno 2012, n. 9432).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 maggio 2021, n. 11738 - Presidente Amendola - Relatore Cricenti

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Procedimento civile - Competenza - Regolamento di competenza - Ordinanza del giudice di affermazione della competenza con prosecuzione del giudizio - Impugnazione - Ammissibilità - Condizioni.  (Cpc, articoli 30-bis, 38 e 42)

Benché l'ordinanza con la quale il giudice, affermando la propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio, non sia impugnabile con regolamento, l'impugnazione è tuttavia consentita quando comunque l'ordinanza abbia un contenuto decisorio che si appalesa definitivo, dimostrando l'intenzione del giudice di merito di avere chiuso la questione della competenza, di non doverci cioè ritornare con la decisione della causa, così che l'ordinanza ha l'idoneità a decidere in modo definitivo ed incontrovertibile la questione della competenza (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni da diffamazione riguardante un magistrato, la Suprema Corte, pur ritenendo ammissibile il ricorso, lo ha rigettato, ritenendo incensurabile l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito, affermata la competenza per territorio come inderogabile, e prescindendo dall'adesione alla eccezione di incompetenza formulata da controparte, aveva dichiarato la propria competenza disponendo la prosecuzione del giudizio e motivando ampiamente ed in guisa tale da decidere in modo definitivo la questione di competenza, non trasparendo ragioni di rinvio della questione medesima alla decisione finale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 29 settembre 2014, n. 20449; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 giugno 2017, n. 14223).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 maggio 2021, n. 11742 - Presidente Amendola - Relatore Cricenti

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 Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione - Articolo 92, comma 2, del Cpc – Gravi ed eccezionali ragioni - Sindacato in sede di legittimità – Ragioni illogiche o erronee - Violazione di legge - Sussistenza.  (Cost, articolo 24; Cpc, articolo 92)
In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla legge n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. Tale principio appare valido anche per il disposto dell'articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile modificato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, con la legge n. 162/2014 e dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tuttavia, anche nell’ipotesi in esame, nella quale il giudice abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge ove le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata  avendo il tribunale sostenuto che tra “le gravi ed eccezionali ragioni”, suscettibili di giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, potesse ricomprendersi anche la condotta extraprocessuale di parte ricorrente che, dopo aver comunicato i dati richiesti dall'articolo 126-bis, comma 2, del CdS avrebbe dovuto, altresì, inoltrare anche formale richiesta all’amministrazione comunale di annullare il verbale al fine di evitare la successiva notifica dello stesso nonché il giudizio di opposizione, poi alla stessa favorevole, conseguitone: trattasi, infatti, di ragione di compensazione palesemente illogica ed erronea, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 aprile 2019, n. 9977; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 maggio 2016, n. 11222; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 febbraio 2014, n. 2883; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 10 giugno 2011, n. 12893).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 maggio 2021, n. 11836 - Presidente Lombardo - Relatore Casadonte

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  Procedimento civile - Spese processuali - Giudizio di appello - Rinvio della causa al giudice di primo grado - Per integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario - Regolamentazione delle spese giudiziali - Di entrambi i gradi merito - Criteri e limiti. (Cpc, articoli 91, 102 e 354)

 Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 del codice di procedura civile per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio. Inoltre, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensato per intero tra le parti le spese sostenute nel giudizio di primo grado; ciò in quanto la corte distrettuale aveva regolato le spese del giudizio di primo grado definendo “equo” mantenere la condanna alle spese come originariamente disposta dal giudice di prime cure, e dunque in capo anche ai ricorrenti, senza tuttavia fornire alcuna plausibile motivazione in ordine alle circostanze di attribuzione dell'irregolarità che aveva dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 giugno 2017, n. 14495; Cassazione, sezione civile II, sentenza 16 luglio 2010, n. 16765; Cassazione, sezione civile II, sentenza 5 maggio 2003, n. 6762).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 maggio 2021, n. 11865 - Presidente Lombardo - Relatore Scarpa

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  Procedimento civile - Competenza - Per territorio derogabile - Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Onere di proposizione dell'eccezione e di prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione. (Cpc, articoli 18, 19 e 20)
In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 del codice di procedura civile, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 luglio 2018, n. 17311; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 luglio 2011, n. 15996).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 7 maggio 2021, n. 12156 - Presidente Armano - Relatore Guizzi

 

 

 

 

 

 

 

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