Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 7 e l'11 giugno 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) difensori, omessa attivazione dell'indirizzo PEC e comunicazioni della cancelleria; (ii) appello, vizio dell'ordinanza di inammissibilità e ricorso straordinario per cassazione; (iii) ricorso per cassazione e dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata; (iv) processo esecutivo, adempimento obbligazione e azione di ripetizione dell'indebito; (v) poteri del giudice e vizio di omessa pronuncia; (vi) rapporti tra giudizio civile e giudizio penale e sospensione per pregiudizialità; (vii) rimessione in termini e stato di malattia del difensore; (viii) giudizio di appello, produzione di documenti nuovi ed indispensabilità per la decisione.


PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

DIFENSORI Cassazione n. 15783/2021
La decisione afferma che le comunicazioni ai difensori, per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando detti difensori non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo PEC, restando escluso che la cancelleria stessa sia tenuta ad effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale quello nominato abbia dichiarato di voler ricevere le notifiche.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 15786/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la decisione afferma che l'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'articolo 348-ter, primo comma, primo periodo, c.p.c., di dichiarare, dopo avere sentito le parti, inammissibile l'appello, che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, prima di procedere alla sua trattazione ex articolo 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità resa in applicazione dell'articolo 348-bis, primo comma, c.p.c..: tale violazione della legge processuale è deducibile per cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost.; senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 15832/2021
L'ordinanza, enunciando espressamente il principio di diritto, afferma che, in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione contenuta nel ricorso secondo cui la sentenza impugnata è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, non può essere revocata o emendata dallo stesso ricorrente con la memoria successiva; pertanto, se il ricorrente, dopo aver formulato la dichiarazione predetta, non provvede a depositare – ai sensi dell'articolo 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. e nel termine ivi previsto – copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, il ricorso va dichiarato improcedibile.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 15963/2021
Nell'ordinanza la Suprema Corte, enunciando espressamente il principio di diritto, specifica che deve considerarsi spontaneo (e non avvenuto coattivamente, all'esito ed in virtù di un processo esecutivo) l'adempimento dell'obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di precetto di pagamento, così come quello che eventualmente avvenga anche dopo il pignoramento, ma prima che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o della relativa assegnazione, nonché quello effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun modo ritenersi preclusa – in virtù del pagamento stesso – la successiva ordinaria azione di ripetizione di indebito.

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 16190/2021
La pronuncia riafferma il principio secondo il quale il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 16195/2021
Ordinando la prosecuzione del giudizio sospeso in accoglimento del ricorso, la decisione dà continuità al principio secondo cui, nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'articolo 75 c.p.p., norma che esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi quale eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi.

RIMESSIONE IN TERMINI Cassazione n. 16448/2021
La decisione specifica che l'istituto della rimessione in termini ex articolo 153, comma 2, c.p.c. esige la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte a meno che lo stato di malattia di quest'ultimo sia costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 16560/2021
La decisione consolida il principio secondo cui la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'articolo 345, comma 3, c.p.c. a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile, ovvero che essi – a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado – siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Difensori – Comunicazioni – Obbligo per i difensori di munirsi dell'indirizzo PEC – Inosservanza – Deposito in cancelleria – Modalità esclusiva – Sussistenza. (Cpc, articoli 125 e 136; Dl, n. 185/2008, articolo 16; Dl, n. 179/2012, articoli 16 e 16-ter)
Le comunicazioni ai difensori, per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando detti difensori non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo PEC, restando escluso che la cancelleria stessa sia tenuta ad effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale quello nominato abbia dichiarato di voler ricevere le notifiche (Nel caso di specie, nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha osservato che l'assenza di un indirizzo PEC, presente nel "ReGIndE", riferito al difensore costituito in giudizio, non poteva trovare rimedio nell'indicazione, nell'atto di appello, del domicilio digitale di un diverso avvocato; tale soluzione perorata dai ricorrenti, infatti, oltre a onerare la cancelleria di una ricerca (quanto all'indirizzo telematico presente negli atti processuali) non compatibile con la disciplina vigente, trascura di considerare che il difensore della parte non può pretendere che la notificazione o comunicazione a mezzo PEC abbiano luogo presso un domicilio digitale diverso dal proprio: il sistema delle notifiche e comunicazioni telematiche è infatti costruito intorno a una precisa, univoca, corrispondenza tra il professionista e l'indirizzo PEC da associare al medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 4 gennaio 2019, n. 83; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 maggio 2018, n. 13224).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 7 giugno 2021, n. 15783 – Presidente De Chiara – Relatore Falabella

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ordinanza di inammissibilità ex articolo 348-bis c.p.c. – Denunzia del vizio relativo all'inosservanza della specifica previsione contenuta nell'articolo 348-ter c.p.c. – Ricorso straordinario ex articolo 111, comma 7, Cost. – Ammissibilità – Fondamento. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 348-bis, 348-ter e 350)
L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'articolo 348–ter, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., di dichiarare, dopo avere sentito le parti, inammissibile l'appello, che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, prima di procedere alla sua trattazione ex articolo 350 cod. proc. civ., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità resa in applicazione dell'articolo 348–bis, primo comma, cod. proc. civ.: tale violazione della legge processuale è deducibile per cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost. senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° giugno 2020, n. 10409; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 luglio 2018, n. 19333; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 settembre 2017, n. 20758; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 luglio 2016, n. 14696; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 giugno 2016, n. 12293; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 7 giugno 2021, n. 15786 – Presidente De Chiara – Relatore Vannucci

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ricorso – Contenuto –Dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione – Revoca o emenda nella memoria successiva – Ammissibilità – Esclusione – Omesso deposito di copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione – Conseguenze – Improcedibilità del ricorso. (Cpc, articoli 324, 325, 326, 327 e 369)
In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione contenuta nel ricorso secondo cui la sentenza impugnata è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, non può essere revocata o emendata dallo stesso ricorrente con la memoria successiva; pertanto, se il ricorrente, dopo aver formulato la dichiarazione predetta, non provvede a depositare – ai sensi dell'articolo 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. e nel termine ivi previsto – copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, il ricorso va dichiarato improcedibile; salvo il caso in cui il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e quello in cui la relazione di notificazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 agosto 2020, n. 17712; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 aprile 2019, n. 11386; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 novembre 2018, n. 30760; Cassazione, sezione civile V, sentenza 19 gennaio 2018, n. 1295; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25453; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 ottobre 2015, n. 20883; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 10 luglio 2013, n. 17066; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 aprile 2009, n. 9005).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 giugno 2021, n. 15832 – Presidente Amendola – Relatore Lombardo

Procedimento civile – Processo esecutivo – Esecuzione forzata – Intimazione di precetto di pagamento – Pagamento spontaneo – Azione di ripetizione di indebito da parte del debitore – Preclusione – Insussistenza – Possibilità per l'intimato di proporre opposizione all'esecuzione – Irrilevanza. (Cc, articolo 2033; Cpc, articoli 487, 510 e 615)
Deve considerarsi spontaneo (e non avvenuto coattivamente, all'esito ed in virtù di un processo esecutivo) l'adempimento dell'obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di precetto di pagamento, così come quello che eventualmente avvenga anche dopo il pignoramento, ma prima che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o della relativa assegnazione, nonché quello effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun modo ritenersi preclusa – in virtù del pagamento stesso – la successiva ordinaria azione di ripetizione di indebito; a tal fine, nessun rilievo può attribuirsi alla possibilità per l'intimato di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 cod. proc. civ., la quale resta un rimedio facoltativo la cui mancata proposizione non ha di per sé, sul piano sostanziale, alcun effetto preclusivo della possibilità per il debitore di esperire una successiva azione di ripetizione di indebito.
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 8 giugno 2021, n. 15963 – Presidente Frasca – Relatore Tatangelo

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato – Vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – Nozione. (Cpc, articol0 112)
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex articolo 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni per responsabilità derivante dalla circolazione stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso con cui parte ricorrente, in veste di cessionaria del credito risarcitorio, aveva lamentato il vizio di omessa pronuncia, in relazione alla somma dovuta a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'attività stragiudiziale, ha cassato con rinvio la decisione gravata, non avendo il giudice del gravame provveduto a soddisfare la richiesta di liquidazione anche di tale somma, ancorché la stessa avesse ritualmente formato oggetto dell'atto di appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 luglio 2018, n. 18797; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 giugno 2021, n. 16190 – Presidente Scoditti – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Sospensione del processo – Rapporti tra giudizio civile e giudizio penale – Articolo 75 c.p.p. – Sospensione necessaria – Eccezione al principio generale di autonomia e separazione tra i due giudizi – Ambito applicativo – Limiti – Azione civile esercitata dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. (Cpc, articoli 46 e 295; Cpp, articolo 75)
Nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'articolo75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti, sicché la sospensione necessaria del giudizio civile è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso in applicazione dell'enunciato principio, ha ordinato la prosecuzione del giudizio sospeso, ritenendo erronea l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui sussisteva un rapporto di pregiudizialità tra il processo penale per il reato di lesioni colpose, contestato a carico del conducente responsabile del sinistro stradale di cui fu vittima il ricorrente (processo nel quale quest'ultimo non si era costituito parte civile), ed il giudizio civile di risarcimento del danno incardinato dal medesimo a carico della proprietaria del veicolo, oltre che del proprio assicuratore ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 dicembre 2016, n. 26863).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 giugno 2021, n. 16195 – Presidente Scoditti – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Atti processuali – Termini – Istituto della rimessione in termini – Operatività – Condizioni – Stato di malattia del difensore – Causa di impedimento non imputabile di per sé – Configurabilità – Esclusione – Malessere improvviso del difensore tale da determinare un totale impedimento a svolgere l'attività professionale – Necessità. (Cpc, articoli 153 e 309)
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'articolo 153, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 69 del 2009 richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte a meno che lo stato di malattia del difensore sia costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice d'appello, rilevato che nessuno era comparso in udienza ai sensi dell'articolo 309 cod. proc. civ., aveva dichiarato l'estinzione del giudizio; in particolare, secondo il giudice di legittimità, le certificazioni allegate agli atti del giudizio di merito, non erano idonee a dimostrare che il difensore dell'appellante fosse stato colpito, il giorno dell'udienza, da uno malessere improvviso tale da impedirgli totalmente lo svolgimento dell'attività professionale, ivi compresa la nomina di un sostituto; in effetti, conclude la decisione, è proprio la possibilità per il procuratore costituito di farsi rappresentare per il compimento di singoli atti da un altro procuratore, con incarico dato per iscritto negli atti di causa o anche con dichiarazione separata, senza ulteriori formalità, ad escludere, in linea di principio, che lo stato di malattia del difensore possa rappresentare causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini della parte in ordine alla decadenza in cui sia incorsa per la mancata comparizione del procuratore in udienza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 agosto 2019, n. 21304; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 dicembre 2018, n. 32725; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 luglio 2005, n. 14586).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 giugno 2021, n. 16448 – Presidente Cosentino – Relatore Dongiacomo

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Produzione di nuovi documenti – Ammissibilità – Condizioni – Indispensabilità per la decisione – Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare. (Cpc, articolo 345Rd, n. 267, articolo 67)
La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'articolo 345, comma 3, cod. proc. civ. (nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la legge n. 69 del 2009) a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile, ovvero che essi – a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado – siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; peraltro, tale produzione resta comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione, non potendo perciò essere effettuata, ad esempio, in comparsa conclusionale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di revoca ex articolo 67 della legge fallimentare di rimesse bancarie proposta da una cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa, il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso dell'istituto di credito, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla non indispensabilità dei nuovi documenti prodotti dal ricorrente, offrendo, sul punto, una motivazione talmente sintetica da risultare apparente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 10 maggio 2019, n. 12574).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 11 giugno 2021, n. 16560 – Presidente Cristiano – Relatore Vella

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