Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 12 ed il 16 giugno 2023

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di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di cassazione, erronea indicazione del giudice del rinvio e rimedi esperibili; (ii) scrittura privata e oggetto della procedura di verificazione; (iii) irritualità della notifica a mezzo PEC e sua sanatoria; (iv) equa riparazione, rimedi preventivi e mutamento di rito; (v) spese processuali e condanna solidale; (vi) competenza per territorio e diritti di obbligazione; (vii) estinzione del processo e regolamentazione delle spese processuali; (viii) giudizio definito con transazione e compenso spettante all'avvocato.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONICassazione n. 16511/2023
L'ordinanza riafferma il principio secondo cui l'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parte interessata, se dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio.

PROVA CIVILE Cassazione n. 16545/2023
La decisione riafferma che la procedura di verificazione della scrittura privata è diretta esclusivamente a stabilire la provenienza del documento da parte di colui che appare esserne il sottoscrittore, sicché l'accertamento di autenticità, con cui la stessa può concludersi, prescinde dal contenuto ideologico del documento e dalla rilevanza giuridica del rapporto documentato.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 16778/2023
Cassando la sentenza impugnata, la decisione riafferma che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

EQUA RIPARAZIONE Cassazione n. 16801/2023
Enunciando il principio di diritto, la sentenza afferma che l'articolo 1-ter, primo comma, della legge n. 89/2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal Dlgs n. 149/22, e nella parte in cui prevede che costituisce, altresì, rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis cod. proc, civ. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, va interpretato nel senso che detta richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione ovvero entro i termini di cui sopra, solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, producendo le connesse decadenze e preclusioni.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 16885/2023
La pronuncia ribadisce che, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto.

COMPETENZACassazione n. 17000/2023
La decisione rinsalda il principio secondo cui, qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, la questione della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo alla effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità.

ESTINZIONE DEL PROCESSO – Cassazione n. 17225/2023
L'ordinanza riafferma che, in tema di spese giudiziali, ove l'insorta controversia in ordine alla estinzione del processo venga decisa con sentenza, non trova applicazione la regola di cui all'articolo 310, ultimo comma c.p.c., ma riprendono vigore i principi sanciti dagli articoli 91 e 92 c.p.c., e, quindi, il criterio della soccombenza, sebbene limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione.

DIFENSORICassazione n. 17325/2023
Enunciando il principio di diritto, la decisione afferma che ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del d.m. n. 55 del 2004, nel testo in vigore "ratione temporis", nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all'avvocato va riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, e questo è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Giudizio di rinvio – Erronea indicazione ad opera della Corte di cassazione – Correzione ad istanza di parte – Ammissibilità – Fondamento – Condizioni. (Cpc, articoli 287, 383, 391-bis e 395)
L'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parte interessata, se dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso nonché la specifica la censura con la quale parte ricorrente aveva lamentato l'erronea indicazione del giudice del rinvio: infatti, osserva la decisione in epigrafe, l'espressa menzione, nella pronuncia della Corte di Cassazione, del rinvio della causa "ad altra sezione" della Corte di Appello, ovvero "in diversa o differente composizione" costituiscono elementi sufficienti ad indicare la volontà della Corte di legittimità di disporre il rinvio della causa alla stessa Corte distrettuale dalla quale essa proveniva, salva la necessaria alterità dei giudici, sicché il vizio denunziato non assume i connotati dell'errore revocatorio, ma integra una mera svista materiale, suscettibile di correzione mediante il ricorso all'apposito procedimento previsto dall'articolo 391-bis, primo comma, prima parte, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 marzo 2014, n. 6603).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 12 giugno 2023, n. 16511 – Presidente Mocci – Relatore Oliva

Procedimento civile – Prova civile – Prova documentale – Scrittura privata – Procedura di verificazione – Finalità – Oggetto dell'accertamento – Autenticità della sottoscrizione – Sussistenza – Veridicità delle dichiarazioni rese – Esclusione. (Cc, articoli 2702 e 2909; Cpc, articoli 214, 215 e 216)
La procedura di verificazione della scrittura privata è diretta esclusivamente a stabilire la provenienza del documento da parte di colui che appare esserne il sottoscrittore, ma l'accertamento di autenticità con cui si conclude investe unicamente la sottoscrizione e certamente non il contenuto ideologico del documento e, in correlazione, le questioni giuridiche inerenti al rapporto documentato. Infatti, pur dopo la verificazione ex articolo 216 cod. proc. civ. la scrittura ha valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'articolo 2702 cod. civ., della sua sola provenienza da chi ne appare come sottoscrittore, ma non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate: conseguentemente, il loro contenuto può essere contestato dal sottoscrittore come non rispondente a verità con ogni mezzo di prova legalmente consentito (Nel caso di specie, relativo ad una controversia relativa ad una asserita violazione delle distanze tra fondi confinanti, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte del merito ritenuto vincolante, ai fini dell'identificazione e determinazione dei confini, il giudicato formatosi sull'autenticità di una scrittura privata, omettendo di considerare che la relativa sentenza di verificazione acquisita al giudizio era suscettibile di far stato, in quanto coperta da giudicato, soltanto sull'autenticità della sottoscrizione, da parte dell'odierno ricorrente, della predetta scrittura oggetto di accertamento, ma non certamente sulla sussistenza di un accordo vincolante per la determinazione dei confini né sulla identificazione degli stessi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 giugno 2015, n. 13321; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 maggio 2008, n. 11674; Cassazione, sezione civile II, sentenza 1° luglio 1996, n. 5958; Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 gennaio 1980, n. 694).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 12 giugno 2023, n. 16545 – Presidente Mocci – Relatore Papa

Procedimento civile – Notificazioni – Irrituale notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata – Conoscenza da parte del destinatario – Nullità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a notifica della sentenza di primo grado a mezzo PEC ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione. (Legge, n. 53/1994, articolo 3-bis; Cpc, articoli 156, 160, 170, 285 e 325)
L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di merito che opponeva l'odierno ricorrente ad una amministrazione comunale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile, per violazione del termine breve ex articolo 325 cod. proc. civ., l'appello proposto da quest'ultima avverso la sentenza di prime cure: nella circostanza, infatti, il giudice d'appello aveva affermato che non era provata l'avvenuta notifica della sentenza appellata dall'amministrazione comunale ai fini del decorso del predetto termine breve non essendo stati depositati i files in estensione "eml" al fine di verificare la relata ed il contenuto della notifica, trascurando di considerare che la stessa amministrazione aveva comunque ammesso che il ricorrente aveva comunicato con PEC la decisione allegando la sentenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 marzo 2022, n. 10138; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 luglio 2021, n. 20214; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 29 settembre 2018, n. 23620).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 13 giugno 2023, n. 16778 – Presidente Manna – Relatore Varrone

Procedimento civile – Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Art. 1-ter della legge n. 89/2001 nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149/22 – Interpretazione – Rimedi preventivi – Richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario al fine di inverare il rimedio preventivo – Formulazione – Limite temporale – Udienza di trattazione effettivamente e compiutamente celebrata – Necessità. (Legge, n. 89/2001, articolo 1-ter; Cpc, articoli 183-ter e 702-bis e 702-ter)
L'articolo 1-ter, primo comma, della legge n. 89/2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal Dlgs n. 149/22, e nella parte in cui prevede che costituisce, altresì, rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis cod. proc, civ. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, va interpretato nel senso che detta richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione ovvero entro i termini di cui sopra, solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, producendo le connesse decadenze e preclusioni (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto ai sensi degli articoli 384, primo comma, cod. proc. civ. e 143 disp. att. cod. proc. civ., la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui la corte territoriale aveva respinto l'opposizione proposta, ai sensi dell'articolo 5-ter legge n. 89/2001, avverso il decreto monocratico che aveva rigettato la domanda d'equo indennizzo avanzata dal ricorrente).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 13 giugno 2023, n. 16801 – Presidente e relatore Manna

Procedimento civile – Spese processuali – Pluralità di soccombenti – Condanna solidale – Condizioni – Comunanza di interessi – Nozione – Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi – Diverso valore della domanda – Irrilevanza. (Cpc, articolo 97)
In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti, in qualità di medici iscritti alle scuole di specializzazione, avevano agito nei confronti delle amministrazione pubbliche per ottenere il riconoscimento, oltre alla borsa di studio ricevuta, di ulteriori emolumenti, la Suprema corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha condannato i ricorrenti medesimi in solido alla rifusione delle spese processuali, anche titolo di responsabilità processuale aggravata, in favore delle amministrazioni controricorrenti in solidarietà attiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1650; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 aprile 2019, n. 9063).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 giugno 2023, n. 16885 – Presidente Scoditti – Relatore Porreca

Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Diritti di obbligazione – Domanda di adempimento contrattuale – Parte convenuta in giudizio – Formulazione incompetenza territoriale del giudice adito – Contestazioni attinenti al merito dei fatti dedotti dall'attore – Scrutinabilità – Esclusione – Determinazione della competenza – Criterio – In base ai fatti prospettati dall'attore – Necessità – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo dovuto per l'acquisto di beni. (Cc, articoli 1182 e 1498; Cpc, articoli 19, 20 e 38)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto che la veste sostanziale di convenuto è ricoperta dall'opponente, deve ritenersi che, laddove siano applicabili, a fronte di una domanda di adempimento contrattuale, i fori concorrenti stabiliti per le cause relative a diritti di obbligazione, ed in particolare il criterio del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, la parte convenuta per l'adempimento non può limitarsi, nell'eccepire la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, a contestare il fatto stesso che l'obbligazione sia sorta, assumendo che il contratto non si è concluso ovvero non si è perfezionato nei suoi elementi essenziali. Una tale contestazione, infatti, è di per sé generica, dal momento che non assolve all'onere della parte di allegare e provare le circostanze di fatto che determinano la competenza per territorio di un giudice diverso. Essa, inoltre, appartiene al merito, sicché, dovendo la questione della competenza essere risolta, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, cod. proc. civ., sulla base di quello che risulta dagli atti, non è evidentemente scrutinabile ai fini della sua risoluzione. L'esigenza di tenere separata la questione di competenza da quelle di merito, comporta così che nel caso in cui la parte convenuta in giudizio per l'adempimento del contratto eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice, affermando che il contratto non si è concluso ovvero è nullo, la questione di competenza debba essere risolta alla stregua della prospettazione fatta dall'attore, attenendo l'accertamento in ordine alla effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità al merito della causa (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla società opposta, ha cassato la sentenza impugnata, affermando la competenza a decidere la controversia presso il tribunale adito che, al contrario, aveva declinato la propria competenza in favore del tribunale nel cui circondario aveva sede la società opponente revocando il decreto ingiuntivo opposto e concedendo termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice designato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 luglio 2020, n. 15254; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2012, n. 8189; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 11 luglio 2003, n. 10966; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 luglio 2001, n. 10226).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 giugno 2023, n. 17000 – Presidente Di Virgilio – Relatore Bertuzzi

Procedimento civile – Estinzione del processo – Controversia re l ativa – Decisione con sentenza – Pronuncia sulle spese – Principi applicabili – Individuazione. (Cpc, articoli 91, 92 e 310)
Il principio fissato dall'articolo 310, ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso in applicazione del ribadito principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel dichiarare l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, aveva errato nel porre a carico degli appellanti le spese di tutti i gradi di giudizio, potendo al contrario questi ultimi essere condannati solo in riferimento alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non essendo i principi della soccombenza dettati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. estensibili anche alle spese delle fasi processuali e dei gradi di giudizio precedenti al verificarsi della predetta estinzione, rispetto alla quale non poteva pertanto configurarsi soccombenza alcuna). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 14 luglio 2021, n. 20073; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 14 gennaio 2016, n. 533).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 15 giugno 2023, n. 17225 – Presidente Berrino – Relatore Solaini

Procedimento civile – Difensori – Onorario – Giudizio definito con transazione – Compenso ulteriore spettante all'avvocato – Liquidazione – Criterio. (Dm, n. 55/2004, articolo 4)
Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del d.m. n. 55 del 2004, nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all'avvocato va riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, e questo è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto (Nel caso di specie, la Suprema Corte, interpretando il disposto di cui all'articolo 4, comma 6, del Dm n. 55/2004, nel testo applicabile "ratione temporis" ed enunciando il principio di diritto, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio l'ordinanza impugnata la quale aveva invece calcolato e liquidato il compenso spettante ai ricorrenti avvocati per la transazione raggiunta in sede giudiziale aggiungendo al "quantum" derivante dall'attività fino a quel momento svolta un importo nella misura del 25% rispetto a quello che sarebbe spettato agli stessi per la fase decisionale, ove l'attività in quest'ultima fase fosse stata prestata).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 16 giugno 2023, n. 17325 – Presidente e relatore Giusti

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