Civile

Cassazione: ricorso al buio solo per notifica esattoriale ko - Opposizione all'esecuzione unica difesa ulteriore.

La decisione in analisi, tuttavia, perimetra la funzione recuperatoria della difesa inviolabile, per come strutturale al ricorso del contribuente, segnatamente all'ipotesi della ritualmente notificata cartella o meno

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di Angelo Lucarella*

È la con l'ordinanza n. 36445, dep. 24.11.2021, che la Suprema Corte di Cassazione ribalta le decisioni dei gradi di merito afferenti alla carenza d'interesse all'accertamento negativo proposto da contribuente una volta conosciute le pretese mediante i famosi c.d. "estratti di ruolo" (nella fattispecie legati a partite previdenziali).

Orbene, i giudici capitolini, discostandosi per certi versi da altri orientamenti granitici che ammettevano una funzione recuperatoria a ritroso più flessibile (come ad esempio la decisione a SS.UU. n. 19704 del 02/10/2015), hanno dato un completo niet al ricorso al buio rispetto ad eccezioni che non siano limitate all'omessa notifica della cartella e/o all'eventuale prescrizione.

È sulla scorta di quest'ultimo passaggio che la Cassazione, quindi, afferma che il ricorso al buio previdenziale "è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999".

La decisione in analisi, tuttavia, perimetra la funzione recuperatoria della difesa inviolabile, per come strutturale al ricorso del contribuente, segnatamente all'ipotesi della ritualmente notificata cartella o meno.

Ma c'è un altro elemento della valutazione sul tema. In pratica il cittadino, ove destinatario comunque di regolare notifica esattoriale, può esclusivamente "far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto anche non preesistente al processo, non superabile se non con l'intervento del giudice. (nella specie, l'interesse ad agire era stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella)".

Quanto sopra stando a significare che il ricorso al buio diventa ancor più stringente: una volta conosciute le pretese mediante la consegna degli estratti di ruolo, pur non essendo atti vincolanti quest'ultimi, il contribuente può operare due scelte difensive (interpretando al meglio il decisum della Cassazione in esame).

Primo rimedio è, appunto, il ricorso al buio mediante cui le uniche direttrici di difesa sono l'accertamento negativo della pretesa il quale passi, tecnicamente, per l'eccezione dell'omessa regolare notifica e, al massimo, sollevando la questione della intervenuta prescrizione.

Secondo rimedio è, tenuto conto anche della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale, esperire l'opposizione ex art. 57 DPR 602/73 in combinato disposto con artt. 615 (in sede civile), 617 cpc e art. 19 D.Lgs. 546/92 (in sede tributaria): azione mediante la quale il contribuente, aprendo ad una cognizione piena (per quanto attiene alla sede civile) dopo la eventuale fase cautelare del giudice dell'esecuzione, può chiedere che sia accertata l'inesistenza del diritto all'esecuzione esattoriale a monte (benché eventualmente stadiata la correttezza delle notifiche esattoriali) inerentemente ai ruoli effettivamente consegnati in affidamento all'esattore od alternativamente gli avvisi di addebito per come previsti dall'art. 30 D.L. 78/2010 (posto che ruoli e avvisi di addebito a loro volta esistano davvero come preordinati alla fase esattoriale).

Rimedi che, ad ogni buon conto, rimangono ben lontani dall'essere unitariamente riconosciuti e/o supportati nomofilatticamente in via definitiva atteso che per quasi venti anni le opposizioni alle esecuzioni erano vietate dal precedente testo dell'art. 57 DPR 602/73 (prima della modifica operata dalla Corte Costituzionale summenzionata) e hanno ancora una strada difficile da percorrere tenuto conto anche dell'ambiguità normativa sui profili di accertamento in termini di competenza per materia (ad esempio art. 9 cpc sul versante tributario e art. 2 D.Lgs. 546/92 e poi l'art. 24 D.lgs. 46/99 con il rito del lavoro), la temporalità della difesa per fase e la genetica giuridica di ciò che si vuole far accertare con la domanda giudiziale ex artt. 99 e 100 cpc.

In tutto ciò non dimenticandosi due pilastri: l'art. 24 della Costituzione sul diritto di difesa e l'art. 1 del prot. add.le CEDU di Parigi 1952 con cui si sancisce il rispetto dei beni della persona (nella cui accezione vanno fatti rientrare anche il rapporto di contribuzione previdenziale e d'imposta-tassazione).

*a cura di Angelo Lucarella

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