Penale

Cattivi rapporti di vicinato: quando la conflittualità assume rilevanza penale?

L'art. 610 del Codice Penale prevede che "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni"

di Stefania Colombo *

È noto come i rapporti di vicinato non siano semplici da gestire: liti ed incomprensioni, anche per i motivi più futili, sono infatti all'ordine del giorno.

Ciò che non tutti sanno, però, è che quello che in apparenza può sembrare un semplice dispetto tra vicini talvolta assume i caratteri di un reato, quello di Violenza Privata.

Esaminiamone i tratti salienti.

L'art. 610 del Codice Penale prevede che "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni". La pena è aumentata nel caso in cui la violenza o la minaccia siano commesse con armi, oppure da una persona travisata o da più persone riunite, o con uno scritto simbolico, oppure valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o soltanto supposte.

Il reato è integrato ogni qualvolta la condotta dell'agente, connotata da violenza o da minaccia, sia idonea a produrre una coazione del soggetto passivo, che resta così privato della libertà di determinarsi in piena autonomia.

Nel concetto di violenza la giurisprudenza include sia quella cosiddetta "propria", che si estrinseca con l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, sia quella "impropria", comprensiva cioè di ogni altra condotta, non riconducibile all'uso di un mezzo fisico, che sia comunque diretta a raggiungere l'effetto di coazione.

Quanto alla minaccia, ovvero la prospettazione di un male ingiusto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che, ai fini dell'integrazione del reato, è sufficiente "un qualsiasi comportamento od atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato a ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa" (Cassazione Penale n.16149/2022 ).

Chiariti gli elementi costitutivi del reato, esaminiamo alcuni recenti arresti giurisprudenziali in cui, proprio in abito condominiale, sono stati ravvisati comportamenti penalmente rilevanti.

Ad esempio, è stata giudicata illecita la condotta di un soggetto che aveva intenzionalmente parcheggiato la propria autovettura all'interno del cortile condominiale in modo tale da impedire l'uscita di quella della vittima, opponendo un netto rifiuto, nonostante le ripetute sollecitazioni, a rimuovere il proprio mezzo. ( Cassazione Penale n. 7592/2011 ).

Ancora, la Cassazione ha ritenuto integrato il reato di violenza privata nella condotta di colui che aveva occupato il parcheggio riservato ad una persona invalida, impedendo a quest'ultima di accedervi e, quindi, privandola della libertà di autodeterminazione e di azione ( Cassazione Penale n. 17794/2017 ).

Tale indirizzo interpretativo è stato confermato anche con la sentenza n.1912/2018, con cui la Suprema Corte ha conferito rilevanza penale alla condotta di un condomino che, parcheggiando malamente la propria autovettura, aveva impedito al vicino ogni manovra.

È sempre la Cassazione ad allargare l'applicazione del reato di violenza privata al caso in cui un automobilista parcheggi la propria vettura rasente allo sportello di un'altra accanto, in modo da impedire al conducente di quest'ultima di uscire o entrare nell'abitacolo ( Cassazione Penale n. n. 53978/2017 ).

Lo stesso dicasi nei casi in cui un soggetto collochi la propria auto dietro quella della persona offesa e opponga un netto rifiuto all'invito di quest'ultima di spostarla ( Cassazione Penale n. 24614/2005).

Quanto all'elemento soggettivo, la condotta del soggetto agente, per assumere rilevanza penale, deve essere sorretta dal dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa.

Per valutare l'eventuale rilevanza penale di condotte che si assumono lesive è quindi fondamentale affidarsi all'esperienza di un legale. Il reato di violenza privata, infatti, è proseguibile d'ufficio: una volta avviata, l'azione penale non è revocabile e non può essere interrotta.

* a cura dell'Avvocato Stefania Colombo di A&A Studio Legale

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