Professione e Mercato

Censurato l’avvocato che usa frasi razziste

Il CNF ribadisce che le espressioni offensive e razziste sono disciplinarmente rilevanti perché contrarie ai principi di probità, dignità e decoro che devono guidare l’avvocato anche fuori dall’attività professionale

di Marina Crisafi

L’uso di espressioni gratuitamente offensive e di natura razzista ha rilevanza disciplinare per l’avvocato. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 22/2025, pubblicata il 16 luglio sul sito del Codice deontologico, esaminando il caso di un legale sanzionato con la censura per aver utilizzato espressioni sconvenienti ed offensive nell’atto d’appello redatto nell’interesse del proprio assistito.

La vicenda

A seguito di esposto, l’avvocato veniva sottoposto a procedimento disciplinare dal CDD di Firenze, il quale ritenendolo responsabile dell’illecito disciplinare ascrittogli, gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura.

Nello specifico, il Consiglio Distrettuale di Disciplina riteneva che le frasi riportate nell’atto di appello non potevano considerarsi, contrariamente all’assunto difensivo, né giustificate dall’esercizio del diritto di difesa né espressione del diritto di critica: “l’equiparazione “marocchini-approfittatori” e “nigeriani-assassini” che emerge dalle espressioni utilizzate nulla avrebbe a che fare con profili di natura giuridica e difensiva in senso tecnico dell’atto di appello e, pertanto, tali espressioni non sarebbero da ritenersi in alcun modo giustificate ma del tutto inopportune e sconvenienti ed anche ipotizzandone per assurdo la pertinenza, mancherebbero, comunque, le medesime espressioni del requisito di continenza per poter essere ritenute lecite” sostiene infatti il CDD.

“L’esercizio del diritto di libertà di opinione e di critica deve essere sempre accompagnato dal rispetto del dovere di continenza e l’utilizzo di un linguaggio forte e talora colorito deve essere contemperato con la tutela dei diritti e delle libertà altrui e, pertanto, non può essere esercitato con espressioni che risultano obiettivamente offensive che il professionista deve, ai sensi dell’art. 52 CDF, evitare anche nei confronti di terzi”, per cui le espressioni usate dall’incolpato, estranee alla dialettica processuale, per il CDD di Firenze sarebbero da qualificarsi sconvenienti ed offensive, atteso che la libertà di espressione e lo stesso diritto di difesa, non possono mai tradursi nella violazione del decoro e della dignità, valori a cui deve ispirarsi la professione forense.

L’avvocato, per nulla d’accordo, adiva il CNF per l’annullamento della decisione impugnata, ritenendo che le sue affermazioni non avessero alcuna volontà di diffamare.

La decisione

Il CNF ritiene tuttavia destituite di fondamento le sue doglianze. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, appare evidente e comprovata, afferma il Collegio, “la contrarietà delle espressioni utilizzate ai basilari principi di probità, dignità e decoro che devono sempre caratterizzare la condotta dell’avvocato, sia nell’esercizio della professione forense sia nella vita privata, rinvenendosi nelle stesse un intento gratuitamente offensivo di natura razzista nei confronti delle parti civili nel procedimento penale dove il ricorrente era difensore dell’imputato, espressioni non giustificabili dall’esercizio del diritto di difesa in quanto assolutamente non necessarie e neppure utili ai mezzi ed ai fini della difesa medesima”.

Ritenuta, pertanto, la piena sussistenza della responsabilità disciplinare dell’avvocato e congrua la sanzione edittale della censura irrogata, il Cnf respinge il ricorso.

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