Patto di quota lite sempre sanzionabile se il compenso è sproporzionato
Per il Cnf anche nel periodo in cui era lecito (tra il 2006 e il 2012) doveva comunque essere coerente rispetto alla attività svolta
In tema di accordi sulla definizione del compenso (art. 25 Cdf), il patto di quota lite - quand’anche lecito perché stipulato nel periodo intermedio - non può comunque derogare al divieto deontologico ex art. 29 co. 4 Cdf di richiedere compensi manifestamente sproporzionati in relazione all’attività svolta(2). Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), nella sentenza n. 65 del 22 marzo 2025, pubblicata nei giorni scorsi.
Il caso era quello di un avvocato del foro di Taranto che era stato sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Lecce-Brindisi-Taranto con 3 anni di sospensione dall’esercizio della professione per la gestione di somme risarcitorie (804.000 €) ottenute da suoi clienti a seguito di un sinistro mortale. L’avvocato, tra l’altro, avrebbe indotto i clienti ad aprire carte prepagate MPS intestate a loro, ma poi se ne sarebbe appropriato, utilizzandole personalmente, senza rendiconti e senza emettere fatture, per un totale di circa 115.000 €, importo considerato molto superiore rispetto ad un compenso congruo in relazione all’attività prestata.
Secondo il ricorrente, invece, l’accordo di quota lite (pari al 20% della liquidazione ottenuta) era da “considerarsi lecito in quanto sottoscritto prima dell’entrata in vigore della Legge professionale, il 6 novembre 2012”.
Per il Collegio l’incasso di €. 115.000, a fronte di un risarcimento liquidato pari ad €. 769.000 (per capitale) e in presenza di un’attività professionale stragiudiziale, consistita nel raggiungere un accordo con la compagnia di assicurazione, “rispetto alla quale non è stata fornita alcuna documentazione idonea a comprovare il carattere della complessità”, è “comunque eccessivo e sproporzionato”. Se, infatti, si considerano i parametri del D.M. 140 /2012 per l’attività di primo grado il compenso massimo (aumento del 60%) è pari ad 32.400 euro; anche applicando l’art. 4 del D.M., quindi l’aumento fino al doppio per la difesa congiunta di più persone, comunque si arriverebbe a 64.800 euro.
Con riguardo al patto di quota lite, dunque, se non è in dubbio che i conferimenti di incarico siano avvenuti il 6 novembre 2012 e, quindi, nella vigenza della normativa che non recava un divieto assoluto del patto, tuttavia, la “rilevata sproporzione” del compenso integra l’illecito contestato, in ossequio al principio secondo cui: “Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione del terzo comma dell’art 2233 c.c. operata dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 4, della L. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all’art. 1261 c.c. è valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell’equità alla stregua della regola integrativa di cui all’art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, la stima tra compenso e risultato effettuata dalle parti all’epoca della conclusione dell’accordo non risulta sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, rispondendo allo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui alla tutela di interessi generali” (Cass n° 28914/2022).
Del resto, la condotta del legale ha integrato anche l’illecito di cui all’art. 23, 3° comma, del codice deontologico forense, in quanto le pattuizioni con i propri assistiti e finalizzate al rilascio delle carte prepagate integrano il divieto di “intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale”, non potendo tali attività ricondursi nell’ambito degli accordi sulla definizione del compenso, ai sensi dell’art. 25 C.D.F.
In definitiva, il legale è stato ritenuto colpevole di essersi appropriato di somme dei clienti tramite carte prepagate, senza rendiconti né fatture, con compensi eccessivi e patto di quota lite squilibrato. Mentre è stato assolto dall’accusa di conflitto di interessi e prescritto per omessa fatturazione. La sanzione è stata così ridotta (da 3 anni) a 2 anni e mezzo di sospensione dall’attività forense.