Certificazione della parità di genere negli appalti pubblici, una innovativa pronuncia sul requisito “sostanziale”
La Certificazione è il risultato di un percorso interno dell’azienda e non può essere oggetto di scambio o avvalimento nell’ambito della contrattazione pubblica
Con sentenza n. 257 del 4 novembre 2024 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di Bolzano ha statuito che la Certificazione della parità di genere (di seguito anche solo “la Certificazione”) attiene ad una condizione soggettiva intrinseca dell’azienda che, in quanto tale, non può costituire oggetto di un contratto di avvalimento premiale perché non è assimilabile ad una risorsa da mettere a disposizione di terzi e da impiegare nell’esecuzione di un lavoro o di un servizio.
La Certificazione è stata introdotta dal legislatore nazionale con la Legge n. 162 del 5 novembre 2021. Tale norma ha inserito nel Codice per le Pari Opportunità (D. Lgs. n. 198/2006), l’art. 46 – bis, con cui si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 le imprese possano dotarsi della Certificazione che attesti le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere all’interno dell’azienda.
La Certificazione è stata inserita nel Codice degli Appalti e consente ai concorrenti, che abbiano conseguito la Certificazione, l’ottenimento di un miglior posizionamento in graduatoria nelle gare volte all’acquisizione di servizi e forniture.
Nel caso di specie il TRGA Bolzano si è pronunciato sul ricorso promosso da una società, seconda classificata in una gara d’appalto, avverso il provvedimento della Stazione Appaltante, con cui quest’ultima ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (l“RTI”) costituito da due società: la mandante e la mandataria.
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, chiedendone l’annullamento, censurando che la Stazione Appaltante avesse assegnato al RTI un punteggio premiale per il possesso della Certificazione della parità di genere nonostante solo la Società mandataria (e non anche la mandante) ne fosse in possesso.
Difatti, poiché la società mandante era priva della Certificazione, la stessa aveva stipulato con la mandataria del RTI un contratto di avvalimento.
Tuttavia, secondo la ricorrente, la Certificazione non poteva costituire oggetto di avvalimento premiale per i seguenti motivi:
- i. la lex specialis di gara non consentiva di ricorrere all’avvalimento, nei casi in cui il concorrente fosse un RTI, per sopperire alla mancanza della predetta certificazione di uno dei membri del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Il Disciplinare di gara con riferimento alla Certificazione della parità di genere precisava espressamente che “[i]n caso di RTI, consorzi, GEIE e reti d’impresa la certificazione deve essere presentata da tutti”;
- ii. il punteggio premiale è previsto a riconoscimento di una condizione soggettiva del concorrente che deve già sussistere al momento della gara. L’art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023 prevede che l’attribuzione del punteggio premiale alle imprese, che abbiano adottato politiche tese al raggiungimento della parità di genere, persegue lo scopo di sollecitare le imprese ad adottare politiche organizzative e produttive orientate al raggiungimento di obiettivi primari e superindividuali e, quindi, a premiare la condizione soggettiva di quel concorrente che ha già posto in atto le misure concrete e conseguito la parità di genere (o è in procinto di conseguirla).
Il contratto di avvalimento concluso tra le due società non sarebbe quindi idoneo a trasferire il requisito in capo all’impresa ausiliata.
Il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso della società seconda classificata in graduatoria e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara (contestualmente a tutti gli atti impugnati).
Il TRGA ha spiegato che il legislatore ha previsto la possibilità di attribuire un punteggio premiale a determinate imprese che hanno implementato importanti misure a favore della parità di genere all’interno dei contesti aziendali in cui operano e si tratta di una qualità intrinseca alla loro organizzazione aziendale che, in quanto tale, deve essere certificata da un apposito organismo accreditato.
Da ciò, secondo il TRGA, ne consegue che: “tale qualità non può essere oggetto di trasferimento a mezzo di un contratto di avvalimento che prevede attività di consulenza, messa a disposizione di standard operativi e procedure di intervento o anche supporto tecnico-organizzativo o quant’altro all’impresa ausiliata. Infatti un simile contratto di avvalimento è in ogni caso inidoneo a garantire che le procedure adottate siano effettivamente funzionali ed efficaci al raggiungimento della parità di genere nell’organizzazione aziendale dell’impresa ausiliata, anche perché una simile valutazione è riservata unicamente agli organismi di certificazione accreditati”.
Si tratta di una pronuncia sulla certificazione della parità di genere, nell’ambito degli appalti pubblici, particolarmente innovativa.
Il Giudice Amministrativo, con la pronuncia in commento, ha rimarcato l’importanza della certificazione della parità di genere quale strumento in grado incentivare le imprese ad adottare misure adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree e a promuovere una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro come previsto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”).
Il PNRR (Missione 5, Investimento 1.3) prevede proprio l’attivazione di un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere, con l’obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità.
Emerge ancora una volta l’importanza della Certificazione nell’ambito degli appalti pubblici che costituisce un meccanismo di premialità per le imprese che si sono certificate e possono quindi ottenere un punteggio più elevato e, di conseguenza, un miglior posizionamento in graduatoria.
Con tale pronuncia viene confermato il carattere sostanziale e non meramente formale del requisito della Certificazione, che è il risultato di un percorso interno dell’azienda e non può essere oggetto di scambio o di avvalimento in ambito della contrattazione pubblica.
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*A cura di Carlotta Carta, Associate Ughi e Nunziante - Studio Legale