Circolazione stradale e carattere strettamente personale del contrassegno invalidi
Circolazione stradale - Zone a traffico limitato – Sanzioni – Opposizione - Contrassegno invalidi di soggetto diverso dall’opponente – Prova del trasporto della persona invalida
Qualora il contrassegno invalidi venga rilasciato a persona diversa dalla opponente, la circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita dalla legge solo qualora l'autovettura sia utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo contrassegno, avendo esso carattere strettamente personale con l'effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella circostanza, che l'uso dell'autoveicolo è avvenuto a beneficio della persona invalida, quale condizione legittimante la possibilità di superare il divieto di circolare nelle predette zone.
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile Ordinanza 30 novembre 2021 n. 37452
Circolazione stradale - Sanzioni - Circolazione e sosta nelle zone a traffico limitato - Persone invalide - Contrassegno invalidi - Carattere strettamente personale del predetto contrassegno - Insussistenza di ogni vincolo tra il contrassegno e uno specifico veicolo - Fattispecie.
Il "contrassegno invalidi" - rilasciato dai comuni alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - è strettamente personale, ha validità dal momento del suo rilascio e non è vincolato ad uno specifico veicolo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio l'impugnata sentenza e ha accolto l'opposizione proposta ritenendo che legittimamente il ricorrente, il cui contrassegno invalidi era sull'autovettura circolante al suo servizio, aveva avuto accesso nella zona a traffico limitato di Roma il giorno dell'avvenuta contestazione, a nulla rilevando che solo successivamente il permesso per invalidi era stato aggiornato con la nuova targa del veicolo).
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 22 gennaio 2008 n. 1292
Circolazione stradale - Circolazione su corsie riservate - Divieto - Circolazione di veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, munite del cd. contrassegno invalidi - Liceità - Collegamento necessario tra il permesso e il veicolo o una o più targhe determinate - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11, comma quarto, e 12 d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992 il cd. "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione del veicolo adibito al trasporto di una persona invalida anche sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire con qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, senza alcuna necessità che detto contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del mezzo mobile sul quale, in un determinato momento, quella persona si trovi a viaggiare. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la decisione del Giudice di Pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada che circolava su una corsia riservata al transito dei mezzi pubblici ma che, sul veicolo dalla stessa condotto, ospitava una persona disabile munita del "contrassegno invalidi").
Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 13 gennaio 2005, n. 508
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