Circonvenzione di incapaci per l'amministratore di sostegno che induce il beneficiario a fare testamento
L'amministratore di sostegno che induce il beneficiario della misura a disporre per testamento in favore di una persona a sé vicina commette il reato di circonvenzione di persone incapaci. L'articolo 643 codice penale tutela, infatti, non solo i soggetti totalmente o parzialmente incapaci dall'abuso che il soggetto agente possa compiere a loro danno a causa dello stato di incapacità in cui versano, ma qualsiasi persona che, seppur capace di intendere e volere, può in concreto venirsi a trovare in situazioni tali da diminuire la propria capacità di autodeterminarsi liberamente e per conseguenza in uno stato di suggestionabilità, ovvero di circonvenibilità. Ad affermarlo è il Tribunale di Genova nella sentenza 907/2019.
Il caso - La vicenda, alquanto singolare, vede come protagonista un anziano signore, proprietario di un patrimonio composto da dieci appartamenti e da un deposito bancario di 800 mila euro, il quale viveva da solo in mancanza di parenti stretti ed era beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno per via di una infermità cognitiva e di una forte vulnerabilità. Il suo amministratore di sostegno era anche il suo amministratore di condominio, nominato dal Tribunale, in assenza di altre persone vicine, proprio perché già da molto tempo si occupava dei suoi interessi patrimoniali, gestendo gli immobili dati in locazione e presentando la dichiarazione dei redditi. Tale stretto rapporto, tuttavia, superava ogni limite quando l'amministratore di condominio cercava di far disporre all'uomo un testamento, con il quale costui attribuiva circa metà del suo patrimonio in favore della fidanzata del figlio, non riuscendovi per via del rifiuto da parte dei notai interpellati a causa dello stato confusionale in cui versava l'uomo al momento della redazione dell'atto.
La decisione - La vicenda finiva poi in Tribunale, dove l'amministratore e suo figlio venivano processati per tentata circonvenzione di persona incapace. Alla luce delle risultanze probatorie, il giudice non ha dubbi in merito alla responsabilità penale dei due imputati. Ebbene, per il Tribunale nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi costitutivi del reato ex articolo 643 cod.pen.. Quanto allo stato di infermità o deficienza psichica della vittima, l'uomo, pur capace di intendere e di volere, al momento dei fatti era senza dubbio circonvenibile, data la necessità per la gestione dei suoi interessi patrimoniali proprio dell'amministrazione di sostegno, ovvero per via di «una sostanziale incompatibilità tra le condizioni dell'anziano ed il libero compimento da parte dello stesso di atti gestione patrimoniale, onde di una situazione tale da renderlo, sotto tale aspetto, assoggettabile alle pressioni». Tale stato di assoggettabilità, secondo il Tribunale è sufficiente per integrare lo stato di deficienza richiesto dalla norma penale, in quanto persone offese del reato di circonvenzione di incapaci non sono solo i soggetti totalmente o parzialmente incapaci, bensì tutti coloro che, «trovandosi in situazioni tali da renderli particolarmente assoggettabili alle pressioni, agli stimoli ed agli impulsi che altri esercitino su di loro, siano facilmente determinabili e coscientemente indotti al compimento di atti per loro stessi o per altri pregiudizievoli».
Quanto alla prova del fatto, poi, prosegue il giudice, senza la presa di posizione dei notai che hanno rilevato lo stato confusionario in cui versava l'uomo, «la volontà di costui di disporre per testamento del proprio (consistente) patrimonio mobiliare e immobiliare sarebbe stata certamente influenzata» dagli imputati, con conseguente lesione del suo diritto di «testare liberamente e con conseguente lesione delle spettanze successorie di eventuali altri eredi».
Tribunale di Genova – Sezione penale - Sentenza 6 marzo 2019 n. 907