Class action in dubbio per il socio azionista
Con la circolare 17 del 29 luglio 2019 Assonime fornisce un commento ragionato della legge 31/2019 ( si veda l’inserto del Sole del 24 aprile), che ha modificato profondamente la disciplina dell’azione di classe e collettiva inibitoria nel processo civile. Il documento fornisce un raffronto con la precedente normativa indicando i nodi risolti e alcune criticità da sciogliere da parte della dottrina e della giurisprudenza. La nuova disciplina prevede strumenti processuali per consentire a un insieme di soggetti danneggiati da una stessa condotta di far valere in via congiunta le loro omogenee richieste di risarcimento e far cessare atti che possono pregiudicare gli interessi di più soggetti.
La circolare evidenzia la facoltà per i danneggiati di aderire all’azione anche dopo la sentenza che accerta la responsabilità dell’impresa, la previsione di una sorta di disclosure delle prove rilevanti, l’introduzione di nuova figura processuale il «rappresentante comune degli aderenti», la quantificazione a percentuale delle spese nel caso di successo dell’azione paragonata ai danni punitivi. Nella circolare anche alcuni dubbi sull’ eventualità di poter esperire l’azione di classe per i rapporti tra società emittenti e azionisti, alludendo alle ultime crisi bancarie e finanziarie in cui i piccoli azionisti sono stati coinvolti in massa con danni patrimoniali rilevanti. Sulla base del vecchio testo del Codice del consumo la questione era stata risolta negativamente in base a precedenti di merito che avevano rilevato l’impossibilità di attribuire al socio, anche piccolo azionista, lo status di consumatore, se esercita dei diritti derivanti dalla sua qualità di azionista. Si sarebbe, infatti, trattato di un soggetto che già faceva parte della società, e che già partecipava al capitale di rischio, agendo non come soggetto estraneo. Secondo Assonime nella nuova disciplina manca la qualifica di consumatore che pertanto non costituirebbe una causa ostativa all’azione di classe, ma rimarrebbe la circostanza che l’azionista sarebbe sempre una parte della compagine societaria e quindi non dovrebbe essere considerato soggetto terzo rispetto alla società emittente. Sulla esperibilità dell’azione di classe per i piccoli azionisti la circolare mette in dubbio che le eventuali irregolarità commesse dall’emittente e reclamate dagli azionisti possano essere ricondotte nel perimetro delle attività di impresa previste dalla norma processuale, quelle che comportano offerte di beni o servizi al mercato. Per ragioni analoghe Assonime dubita che l’azione di classe sia utilizzabile nei rapporti di lavoro (ad esempio discriminazione da parte dei datori di lavoro) segnalando la possibilità della tutela collettiva per i lavoratori delle imprese e degli enti gestori di servizi pubblici, escludendola per altri. Si potrebbe così configurare un vizio di costituzionalità. I dubbi della circolare riguardano anche l’applicabilità di azioni di classe ai danni alla salute per la particolarità dell’accertamento di tali situazioni.
Assonime rammenta che la legge 31/2019 entrerà in vigore il 19 aprile 2020, per consentire al ministero della Giustizia di adeguare i sistemi informatici. Le disposizioni si applicheranno solo alle condotte illecite poste in essere dopo l’entrata in vigore mentre alle condotte illecite precedenti si applicano le vecchie regole. Rimane il dubbio sulla disciplina applicabile alle condotte iniziate prima dell’ entrata in vigore e continuate dopo tale data.