Amministrativo

Class action, non è legittimata ad agire l'associazione che non dimostra di rappresentare una classe omogenea di utenti

Lo precisato la sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza 22 maggio 2023 n. 5031

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Deve ritenersi preclusa la legittimazione a proporre l'azione per l'efficienza di cui al Dlgs n. 198 del 2009 da parte di una associazione che non dimostri di rappresentare una classe "determinata ed omogenea" di "utenti e consumatori". Lo precisato la sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza 22 maggio 2023 n. 5031.

Il caso esaminato

La Confconsumatori si era rivolta al Tar Lombardia per contestare il piano tariffario per l'erogazione dell'acqua nella provincia di Sondrio. Ma il Tar ha respinto la richiesta ritenendo l'associazione non legittimata ad agire perché non era stato possibile individuare i soggetti dei quali rappresenta le istanze. Confconsumatori quindi si rivolge al Consiglio di Stato:
Ma i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che l'associazione «era tenuta a dimostrare la sua legittimazione ad agire, ossia di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante, differenziato in capo ad una collettività di utenti ( residenti o titolari di diritti reali della provincia di Sondrio e intestatari di utenze idriche), quindi la propria rappresentatività».
Per il Consiglio di Stato «va, quindi, condivisa la soluzione interpretativa prospettata dal Giudice di prima istanza, il quale, nel dichiarate l'inammissibilità del ricorso, ha fatto proprie le deduzioni difensive dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, che aveva evidenziato come, al fine di valutare l'effettiva legittimazione in capo a Confconsumatori, fosse indispensabile verificare se i soggetti "delle cui ragioni la ricorrente afferma di essere portatrice, siano effettivamente una pluralità di associati, residenti nella Provincia di Sondrio ovvero, titolari di diritti reali in relazione ad unità immobiliari ubicate nel territorio provinciale in questione nonché intestatari di utenze idriche"».

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