Commercio di prodotti con segni falsi: confini di tutela e diversità dal reato di ricettazione
Commercio di prodotti con segni falsi – Requisiti fondamentali del reato – Registrazione del marchio contraffatto – Non necessaria
Il reato di commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.) tutela la fede pubblica intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi e quindi l'interesse non solo dello specifico consumatore occasionale, ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti. Per la configurazione del suddetto reato, afferma la Suprema Corte, è sufficiente e necessaria l'idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti o meno registrato.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 settembre 2016 n. 38664
Commercio di prodotti con segni falsi – Contraffazione grossolana – Sussistenza di reato impossibile – Esclusione
La contraffazione grossolana che sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità di vendita non integra l'ipotesi del reato impossibile (articolo 49 c.p.) ma quello di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 21 luglio 2016 n. 31597
Commercio di prodotti con segni falsi (requisiti) – Reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Differenze – Sussistenza del primo reato – Fattispecie relativa alla vendita di borse con marchio “Luis Vuitton”
Per la configurazione del reato di cui all’ articolo 474 c.p., che ha per oggetto la tutela della fede pubblica, è richiesta la contraffazione o l'alterazione del marchio e/o segno distintivo della merce, laddove per la configurazione del reato di cui all'articolo 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) , che tutela l'ordine economico, è sufficiente che il marchio sia solo imitato, non necessariamente contraffatto e idoneo a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore (Nel caso di specie l'imputato si doleva del fatto che il marchio non fosse uguale a quello originale in quanto il logo era composto dalle lettere “X” ed “L” sovrapposte, piuttosto che “V” ed “L” e che la stella fosse a cinque e non a quattro punte. Per la Suprema Corte la contraffazione, ancorchè grossolana, era idonea a offendere la fede pubblica ed a integrare il reato di cui all'articolo 474 c.p.,).
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 maggio 2016 n. 20781
Commercio di prodotti con segni falsi – Reato di ricettazione – Differenze – Elemento psicologico – Rapporto di specialità tra i due reati – Esclusione
Il reato di ricettazione (articolo 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere poiché le fattispecie incriminatrici presuppongono condotte diverse tra le quali non è configurabile un rapporto di specialità (articolo 15 c.p.). Le condotte sono ontologicamente e strutturalmente diverse, né l'una presuppone l'altra: infatti, se la detenzione implica per sua natura un'apprensione questa non integra sempre la ricettazione, potendosi verificare un acquisto senza la consapevolezza del carattere contraffatto dei segni (elemento essenziale del reato di ricettazione) con posticipata presa di coscienza e deliberazione di porre in circolazione i relativi prodotti.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 aprile 2016 n. 16915