Civile

Comodato, l'appartamento rimane alla ex-nuora se sussistono esigenze abitative familiari

di Andrea Alberto Moramarco

Se il comodato di un immobile è stipulato in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, il contratto ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche a fronte di una crisi coniugale, salva l'ipotesi della sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno. A precisarlo è la Corte d'appello di Napoli con la sentenza 1004/2019, con la quale i giudici campani hanno negato alla suocera, proprietaria di altri appartamenti, la possibilità di riottenere la casa concessa in comodato al figlio al momento delle nozze e abitata, dopo la separazione, dalla ex nuora e dai nipoti.

La vicenda - La controversia prende le mosse dalla richiesta di rilascio di un immobile concesso in comodato gratuito, presentata da una signora sessantottenne con alcuni problemi di salute, proprietaria del bene per 1/2 assieme alla figlia e usufruttuaria per l'intero, nei confronti della ex nuora e dei suoi tre nipoti, i quali vivevano da sempre nell'appartamento adibito a casa familiare. Nello specifico, la signora riteneva di aver concesso la casa al figlio in occasione delle sue nozze e di aver diritto ad ottenere indietro l'appartamento, una volta cessata la relazione sentimentale di quest'ultimo, anche per poter così usufruire delle cure della figlia, residente nelle vicinanze dello stesso immobile. La nuora e i nipoti, dal canto loro, sostenevano di non essere a conoscenza di tale contratto di comodato e che, ad ogni modo, vi era un vincolo di destinazione a casa familiare, oltre che un ordinanza presidenziale di assegnazione della stessa abitazione. D'altra parte, per gli inquilini dell'immobile non sussisteva alcun urgente ed imprevisto bisogno della comodante tale da giustificare la richiesta di restituzione, essendo la stessa proprietaria di ben altri otto appartamenti in città.

La decisione - Il Tribunale riteneva fondata la richiesta della proprietaria e ordinava il rilascio dell'immobile. Di diverso avviso, invece, si mostra la Corte d'appello che ribalta il verdetto di merito. Per i giudici, infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità se il comodato di un immobile è stipulato in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, esso «ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno». Nel caso di specie, l'immobile è stato concesso in comodato in occasione delle nozze, sicché «alcun dubbio può sussistere in ordine alla volontà di assoggettare il bene ad un vincolo d'uso particolarmente gravoso, quale la destinazione a residenza familiare». Inoltre, prosegue la Corte, quanto al precario stato di salute della comodante, che potrebbe in astratto giustificare la restituzione, occorre tenere in considerazione il fatto che la stessa è proprietaria di numerosi altri appartamenti, «cosicché nella comparazione fra le esigenze di tutela della prole e il suo contrapposto bisogno, ella è sicuramente perdente».

Corte d'appello di Napoli - Sezione VI civile - Sentenza 27 febbraio 2019 n. 1004

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