COMODATO: DUE LE STRADE NEL CASO DI SUCCESSIONE
Il contratto di comodato di bene immobile, regolato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, può prevedere un termine di durata del medesimo o meno.Nel primo caso, stante la natura obbligatoria del contratto, alla morte del comodante gli eredi sono tenuti a rispettare il termine di durata previsto, rimanendo pertanto in essere il vincolo contrattuale.Nel secondo caso, ovvero quello che interessa al lettore, si parla di comodato precario, in quanto in assenza di previsione di un termine per la restituzione, il bene dovrà tornare al comodante a sua semplice richiesta.La morte del comodante determina l’estinzione del contratto tra le parti, che dovrà quindi essere nuovamente stipulato, con ogni relativo onere di registrazione e adempimento fiscale.