Comunitario e Internazionale

Compagnie aeree, in caso di sciopero è sempre dovuta la compensazione

Non è una «circostanza eccezionale» neppurel’astensione per solidarietà

di Marina Castellaneta

Lo sciopero del personale di una compagnia aerea, per solidarietà con i lavoratori della società madre, non è una circostanza eccezionale. Di conseguenza, i passeggeri che subiscono la cancellazione del volo hanno diritto a ottenere la compensazione in base al regolamento Ue n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

È la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la sentenza del 6 ottobre (C-613/20), che ha chiarito l’ambito di applicazione del regolamento, escludendo la possibilità per il vettore di utilizzare la nozione di “circostanze eccezionali” nei casi di sciopero e sottrarsi all’obbligo di indennizzare il cliente.

Un passeggero di un volo da Salisburgo a Berlino, operato da Eurowings, non aveva potuto imbarcarsi perché il personale di cabina aveva aderito a uno sciopero indetto dai lavoratori della società madre (Lufthansa). Il prolungamento del periodo di sciopero, che era continuato anche senza preavviso e dopo il raggiungimento di un accordo con Lufthansa, aveva portato alla cancellazione del volo. Di qui la richiesta di una compensazione pecuniaria di 250 euro, respinta dal tribunale circoscrizionale di Salisburgo, secondo il quale lo sciopero doveva essere classificato come “circostanza eccezionale”. I giudici di appello, prima di decidere, si sono rivolti a Lussemburgo per un chiarimento sulla nozione inserita nel regolamento Ue che prevede l’esonero della compagnia aerea dall’obbligo di compensazione solo nel caso in cui il vettore si trovi in una circostanza eccezionale.

Per la Corte, lo sciopero, pur essendo un momento conflittuale tra datore di lavoro e lavoratore, è «un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato». La compagnia aerea, quindi, deve mettere in conto l’ipotesi di uno sciopero finalizzato a ottenere un aumento della retribuzione e questo in particolare quando lo sciopero è proclamato nel rispetto della legge. Non solo. Se il personale della società madre proclama l’astensione dal lavoro è prevedibile che anche le società figlie dello stesso gruppo aderiscano perché «non è né insolito, né imprevedibile» che vi sia un’estensione dei conflitti sociali nello stesso gruppo. Lo sciopero – osservano gli eurogiudici – è un diritto per i lavoratori garantito dall’articolo 28 della Carta Ue dei diritti fondamentali e rientra «nell’ordine del prevedibile per ogni datore di lavoro». Da escludere, inoltre, la distinzione tra scioperi legittimi o illegittimi in base al diritto nazionale perché questo porterebbe a un ampliamento della nozione di “circostanze eccezionale”, compromettendo il livello di protezione per i passeggeri.

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