Penale

Compensazione delle spese tra imputato assolto e parte civile, solo per ragioni gravi ed eccezionali

La regola della soccombenza non può essere superata per la complessità della questione o la moltitudine degli imputati

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di Paola Rossi

Se ricorrono giustificati motivi, che siano gravi ed eccezionali, il giudice può compensare le spese in caso di assoluzione dell'imputato o di rigetto della domanda della parte civile.
Come spiega la Cassazione, con la sentenza n. 35931/2021, non è sufficiente che il giudice faccia rilevare la complessità della vicenda o la pluralità di imputati che non hanno permesso di porre una domanda "mirata" di parte civile. Così come non può avere rilevanza l'affermazione del giudice che sottolinea come l'assoluzione sia dipesa dal difetto di prova dell'elemento psicologico dell'imputato, cioè il mancato accertamento della sua consapevolezza. Proprio nel caso concreto era stata utilizzata tale formula che ora la Cassazione boccia.
La norma al centro del ricorso e del giudizio della Cassazione è quella dell'articolo 541 del Codice di procedura penale che consente solo come eccezione la compensazione delle spese di lite tra le parti, in caso di assoluzione dell'imputato o di respingimento della domanda di risarcimento della parte civile. La norma parla esattamente di giustificati motivi e la Cassazione precisa che essi devono essere gravi ed eccezionali e ovviamente esplicitati dal giudicante.
In particolare la Cassazione non considera legittimamente motivata la sentenza di assoluzione del ricorrente che ha previsto la compensazione delle spese sul rilievo della complessità della scena processuale.
La Cassazione ripercorre, con intento chiarificatore, quanto stabilito in ambito civile dove il Legislatore aveva cercato di tipizzare in sole tre ipotesi i casi di superamento della regola della soccombenza per aprire la via alla compensazione delle spese: la reciproca soccombenza, la novità assoluta della questione trattata o il mutamento significativo di giurisprudenza e quest'ultimo non è identificabile nel caso di incertezza sull'orientamento giurisprudenziale applicabile. Sempre la Cassazione fa rilevare che la norma "tipizzante" è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale proprio dove non consentiva un apprezzamento di fatto del giudice al fine di poter statuire la compensazione per altre analoghe "gravi ed eccezionali ragioni". E concludono i giudici di legittimità che da tale orientamento tracciato in ambito civilistico non c'è ragione di discostarsi quando si tratta della parte civile nel processo penale. In conclusione la Cassazione rinvia per la seconda volta la questione al giudice di merito affinché espliciti - nel caso concreto - il ricorrere di tale ragioni gravi ed eccezionali.

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