Compensi CTU: il giudice non può revocare né modificare il decreto di liquidazione
La Cassazione chiarisce che il decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari non può essere né revocato né modificato d’ufficio dall’autorità giudiziaria che lo emette
Il giudice non può né revocare né modificare d’ufficio il decreto di liquidazione del compenso al CTU, perché l’autorità giudiziaria consuma il suo potere decisionale nel momento in cui emette il decreto stesso e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa. È quanto emerge dall’ordinanza n. 313/2024 della seconda sezione civile della Cassazione.
La vicenda
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta, ex articolo 170 del Dpr n.115/2002, avverso il decreto di liquidazione...