Amministrativo

Compliance 231 ed energie rinnovabili

Il mercato delle energie rinnovabili in Italia e in Europa è composto da una pluralità di operatori, spesso attivi in diversi paesi, contraddistinti da profili organizzativi molto eterogenei, anche in funzione della composizione del proprio azionariato e della propria missione industriale e imprenditoriale.

di Paolo Peroni*


Il mercato delle energie rinnovabili in Italia e in Europa è composto da una pluralità di operatori, spesso attivi in diversi paesi, contraddistinti da profili organizzativi molto eterogenei, anche in funzione della composizione del proprio azionariato e della propria missione industriale e imprenditoriale.

In moltissimi casi, si tratta di gruppi in cui operano una pluralità di società di scopo proprietarie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio, impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici) o titolari di autorizzazioni per la loro costruzione e una o più società che ne gestiscono e coordinano le attività.

Si tratta quindi di gruppi in cui le società di scopo titolari degli asset sono contraddistinte da una struttura organizzativa estremamente semplice: sono spesso prive di dipendenti e le attività di gestione e manutenzione degli impianti o di sviluppo propedeutiche alla loro costruzione ed entrata in esercizio sono condotte da collaboratori e dipendenti di altre società del medesimo gruppo che offrono tali servizi sulla base di rapporti di natura contrattuale, talvolta formalizzati, talvolta no o non del tutto.

SOCIETÀ DELLE RINNOVABILI E RISCHI SANZIONATORI

Le società titolari degli impianti o dei diritti inerenti al loro sviluppo, autorizzazione e futura costruzione sono però centro di imputazione di tutti gli interessi, le relazioni e i rapporti giuridici e contrattuali connessi appunto allo sviluppo, costruzione, esercizio e gestione degli impianti nonché alla cessione di energia elettrica prodotta.
E come tali sono passibili di sanzioni amministrative dipendenti da reato esattamente come ogni altra società operante in Italia. Con l'aggravante, sotto il profilo della potenziale responsabilità a titolo di concorso nel reato di altre società del gruppo di appartenenza, della soggezione ad altrui direzione e coordinamento cui le SPV delle rinnovabili sono spesso sottoposte.

L'IMPORTANZA DI ADOTTARE E ATTUARE MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DIRETTI ALLA PREVENZIONE

Insomma, la struttura aziendale estremamente semplice di una società veicolo titolare di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili non deve trarre in inganno perché la sua attività si integra e si alimenta del contributo di altre società del gruppo o di fornitori di servizi e partner esterni che potrebbero ipoteticamente commettere reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231 nel suo interesse o a suo vantaggio.
In ottica 231 e prevenzione dei reati presupposto, la particolare fisionomia societaria dei gruppi attivi nelle rinnovabili si riflette quindi nella necessità di concepire dei modelli di organizzazione, gestione e controllo volti alla prevenzione dei reati del tutto "peculiari", in cui riveste centrale importanza la corretta impostazione di tutta la rete di relazioni e contratti anche infragruppo tra le società di scopo, le società di asset management e tutti i provider di servizi esterni e principali partner contrattuali.
I modelli dovranno tener conto sia dei rischi tipici, sia delle caratteristiche organizzative e strutturali delle società medesime, le cui attività sono imperniate sui rapporti contrattuali con partner esterni o altre società del medesimo gruppo.
Oltre ai rapporti con la pubblica amministrazione e l'accesso agli incentivi – di cui parleremo nel prosieguo della pubblicazione – molte sono le aree potenzialmente critiche cui dedicare specifiche procedure penal-preventive.

LA PREVENZIONE DEI REATI CONNESSI ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Se nella maggior parte dei casi le SPV attive nel mercato delle rinnovabili non hanno propri dipendenti, non dispongono di uffici, magazzini o siti nei quali siano condotte attività significative sotto il profilo della sicurezza, esse si avvalgono di servizi di soggetti terzi ed esterni, potendo in ipotesi conferire in appalto la costruzione e manutenzione degli Impianti FER.
Nel quadro delle proprie attività, quindi, le SPV potrebbero ad esempio stipulare contratti di appalto, in particolare per la costruzione e manutenzione di Impianti FER e operare quale parte committente, dovendo quindi osservare tutte le misure e prescrizioni previste a carico dei committenti in forza del D. Lgs. 81/2008 e di altre disposizioni di legge applicabili in materia, tenuto conto, tra l'altro, dell'oggetto, natura e rischi specifici correlati agli Impianti FER. I gruppi più strutturati hanno elaborato dei Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL), ad esempio secondo gli standard OHSAS 18001 e 18002.

LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

In relazione ai reati ambientali, occorrerà prestare attenzione ad alcune fasi tipicamente connesse allo sviluppo dei progetti quali la verifica di assoggettabilità del progetto di costruzione dell'Impianto FER alla VIA ("Valutazione Impatto Ambientale"); le valutazioni e studi di compatibilità tra i progetti relativi alla costruzione di Impianti FER e le norme e vincoli ambientali delle aree interessate; le valutazioni di impatto degli Impianti FER sull'ambiente e la comunità circostante nel corso della costruzione, allacciamento alla rete elettrica e successivo esercizio.

LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI

In relazione alla prevenzione dei reati tributari, occorrerà elaborare regole di condotta per la prevenzione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti o ipotesi di sovrafatturazione. Occorrerà inoltre dedicare regole di condotta e procedure operative ai contratti infragruppo o con parti correlate.

CHI SONO I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO NELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL MONDO DELLE RINNOVABILI?

Uno dei tratti più distintivi dei modelli organizzativi 231 delle società operanti nelle rinnovabili è il seguente: le prescrizioni e procedure penal-preventive ivi contemplate devono essere osservate non tanto (o non solo) dal personale dell'SPV, la cui organizzazione molto spesso non contempla la presenza di dipendenti, quanto dai collaboratori e service provider esterni che vi collaborano in forza delle relazioni contrattuali tra l'SPV e i fornitori di servizi. Proprio i contratti tra le parti dovranno prevedere l'impegno dei fornitori di servizi ad osservare determinate regole di condotta nella conduzione delle attività al fine di minimizzare il rischio di commissione di illeciti di cui l'SPV possa essere chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato. I contratti dovranno quindi prevedere anche delle sanzioni contrattuali (quindi clausole risolutive espresse e penali) e i modelli dovranno prevedere, per quanto possibile, dei sistemi di controllo circa l'effettiva osservanza delle prescrizioni 231 da parte dei fornitori di servizi.

I RISCHI CONNATURATI ALL'APPARTENENZA AL GRUPPO

Il tema del rapporto tra gruppo di appartenenza ed SPV soggetto responsabile di un impianto FER o di diritti e autorizzazioni per la sua futura realizzazione ha indubbiamente rilevanza sotto il profilo 231.
Ove l'SPV appartenga ad un gruppo e sia sottoposta a direzione e coordinamento di altra società del gruppo medesimo, il rischio che un ipotetico reato possa considerarsi commesso nell'interesse o vantaggio di entrambe è concreto e quindi il modello deve essere concepito al fine di prevenire la commissione di illeciti in seno all'SPV e alla società che ne esercita la direzione e coordinamento. E' quindi estremamente importante che i rapporti tra le due società siano adeguatamente regolamentati in ottica di prevenzione dei rischi reato. Il tema assume una particolare rilevanza oggi, in considerazione dell'ingresso dei reati tributari tra i reati presupposto 231.
Soprattutto nel contesto di gruppi internazionali, l'argomento 231 si intreccia a doppio filo con il tema della tax compliance e dei prezzi di trasferimento, il che rende quanto mai opportuno avviare una riflessione integrata, avvalendosi di una consulenza multidisciplinare, che consenta di individuare soluzioni operative efficienti e "compliant" sotto ogni punto di vista.

*Paolo Peroni, avvocato e partner di Rödl & Partner

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