L’imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato se le trattative nell’ambito della composizione negoziata della crisi, pur non avendo avuto esito positivo, si sono svolte secondo correttezza e buona fede, sempre che l’esperto attesti la non praticabilità in concreto di soluzioni alternative. Correttezza e buona fede costituiscono la cifra cui è informato lo svolgimento della Cnc.

Sul delicato tema dei requisiti di accesso alla procedura in esame, già affrontato su queste colonne...

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