Società

Composizione negoziata, per la documentazione incompleta respinta la domanda sulle misure protettive

Così ha deciso il tribunale di Bergamo con l'ordinanza 15 febbraio 2022

di Rossana Mininno

La domanda di conferma delle misure protettive del patrimonio è suscettibile di rigetto nell'ipotesi di mancata allegazione o di inadeguatezza della documentazione prescritta ex lege, teleologicamente orientata a consentire al Tribunale di valutare le possibilità di sopravvivenza dell'impresa e la serietà dell'iniziativa che l'imprenditore intende proporre ai creditori. E sulle conseguenze della mancata allegazione dei documenti prescritti ex lege o della inadeguatezza dei medesimi si è recentemente pronunciato il Giudice di merito bergamasco, il quale - dopo aver ricordato che «l'impresa in crisi che si rivolge al Tribunale ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021 è tenuta a corroborare l'istanza con un corredo documentale puntualmente descritto dalla norma» - ha chiarito che l'allegazione documentale prescritta è «funzionale ad un riscontro da parte dell'ufficio circa la pendenza della composizione negoziata, la situazione di crisi o insolvenza in cui versa l'impresa, un piano finanziario a sei mesi, la ragionevolezza e serietà dell'iniziativa che intende proporre ai creditori»: il Tribunale, attese le rilevate lacunosità dell'allegazione documentale e «carenza del compendio informativo», ha rigettato l'istanza di conferma delle misure protettive «per inadeguatezza della documentazione allegata» (Tribunale Ordinario di Bergamo, 15 febbraio 2022, Est. De Simone).

La normativa di riferimento
Con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, il Governo - avendo preso atto della gravità degli «effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale» e ravvisato la «straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare» detti effetti - ha introdotto (e disciplinato) nuovi strumenti di «soluzione concordata della crisi» per incentivare il ricorso, da parte delle imprese, ad «alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale».
Intervento che - come esplicitato nella relativa relazione illustrativa - si è reso necessario in ragione dell'impossibilità per le aziende di affrontare la crisi determinata dallo straordinario e inedito evento pandemico ricorrendo ai tradizionali istituti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto non forgiati nell'ottica di coniugare la tutela dei creditori con le esigenze della produzione.
La novità di maggior rilievo è consistita nella previsione di una procedura di carattere privatistico e natura stragiudiziale, attivabile su base volontaria: si tratta della "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa" (cfr. articolo 2), intesa quale nuovo strumento di ausilio all'imprenditore commerciale e agricolo che «si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza» (articolo 2, comma 1), quando «risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» (articolo 2, comma 1).

La procedura
La procedura prevede che l'imprenditore sia (non sostituito, ma) affiancato da un «esperto indipendente», munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le «trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati» al dichiarato scopo di individuare una «soluzione per il superamento delle condizioni» di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, «anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa» (articolo 2, comma 2).
All'esperto compete la verifica circa la funzionalità delle trattative rispetto al risanamento e, nel contempo, l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori.
La presenza di un soggetto terzo e indipendente dovrebbe fornire ai creditori e alle parti interessate un maggiore affidamento sull'assenza di (possibili) intenti dilatori da parte dell'imprenditore.
L'attivazione della procedura de qua avviene su richiesta rivolta dall'imprenditore al Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura «nel cui ambito si trova la sede legale dell'impresa» (articolo 2, comma 1).
Alla procedura di composizione negoziata si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, «accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (articolo 3, comma 1).
La definizione della struttura della piattaforma, della lista di controllo particolareggiata, delle modalità di esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e del contenuto del protocollo di conduzione della composizione negoziata, demandata a un apposito «decreto dirigenziale del Ministero della giustizia» (articolo 3, comma 2), è avvenuta mediante il decreto dirigenziale adottato il 28 settembre 2021 dal Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni - Ufficio II - ordini professionali ed albi del Ministero della giustizia: con esso è stato recepito il "documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021" e trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota avente protocollo DAG 0192879.E del 27 settembre 2021.

Le misure protettive
L'imprenditore che intenda accedere alla procedura di composizione negoziata può chiedere - «con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza» (articolo 6, comma 1) - l'applicazione di misure protettive del patrimonio: dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese «i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti» (articolo 6, comma 1).
Dalle misure protettive sono espressamente esclusi «i diritti di credito dei lavoratori» (articolo 6, comma 3).
I creditori interessati dalle misure protettive «non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza» (articolo 6, comma 5).
Una volta formulata la richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio, l'imprenditore è tenuto a domandare - «con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto» (articolo 7, comma 1) - «la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative» (articolo 7, comma 1).
Il ricorso de quo deve essere corredato dai documenti indicati dall'articolo 7 ("Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari"), comma 2, del decreto-legge n. 118 del 2021: «a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando [l'imprenditore] non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta; b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare; e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata».

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