Società

Composizione negoziata, le sentenze dall’insolvenza ai prestiti ponte

Varie pronunce dei giudici regolano l’istituto in vigore dal 15 novembre 2021

di Michele D’Apolito

Misure protettive, ricorso alla finanza prededucibile, cessione d’azienda e utilizzo da parte di imprese insolventi. A un anno dall’avvio operativo della composizione negoziata i tribunali italiani hanno fornito indicazioni applicative su diversi aspetti.

Misure protettive

La maggioranza dei provvedimenti riguarda la richiesta di protezione che deve essere accettata dall’esperto, iscritta nel registro imprese e confermata dal tribunale.

La proroga può invece intervenire senza sentire le parti (Tribunale di Roma 21 novembre 2022 e Tribunale di Modena 1° dicembre 2022), ma con parere dell’esperto e buona fede dell’impresa nel condurre trattative ben indirizzate (Tribunale di Milano 14 luglio 2022); va valutata l’imminenza dell’accordo, per non pregiudicare per troppo tempo i diritti dei terzi (Tribunale di Prato 22 aprile 2022).

In questa fase, i giudici non potranno entrare nel merito delle trattative, ma dovranno verificare, sulla base di una prima diagnosi dell’esperto, le condizioni del risanamento (Tribunale di Bergamo 25 maggio 2022, Tribunale di Milano 21 luglio 2022 e Tribunale di Modena 1° dicembre 2022). A tal fine, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto essenziale un piano finanziario a sei mesi (15 febbraio 2022).

Le misure possono essere richieste erga omneso nei confronti di alcuni creditori; questo secondo caso va specificato nell’istanza (Tribunale di Milano, 27 luglio 2022 e Tribunale di Catania, 14 giugno 2022), ma consente alle altre controparti di acquisire diritti di prelazione o avviare iniziative durante la composizione (Tribunale di Roma 3 febbraio 2022). La protezione è richiedibile anche in assenza di azioni esecutive, per consentire all’impresa di avviare trattative non sbilanciate (Tribunale di Milano, 26 gennaio 2022).

Le misure protettive possono intervenire solo se l’impresa non è in liquidazione e prossima alla cancellazione, perché il presupposto è la continuità, anche indiretta, dell’attività (tra gli altri, Tribunale di Bergamo 15 marzo 2022 e, Tribunale di Ferrara 21 marzo 2022).

Finanza prededucibile

Di rilievo è la possibilità di ottenere finanza prededucibile funzionale al risanamento. In tale contesto è necessario un piano di risanamento che espliciti il fabbisogno finanziario (Tribunale di Bergamo, 5 luglio 2022), con un business plan che sottolinei il maggior favore per i creditori nel perseguire tale strada (Tribunale di Treviso, 8 luglio 2022).

Tali valutazioni devono accompagnarsi ad adeguati assetti amministrativi nella pianificazione che spesso confligge con i tempi stretti chiesti dalle contingenze. Se l’impresa è già attrezzata con un piano adeguato, è possibile ottenere nuova finanza anche in assenza della nomina dell’esperto, potendo il tribunale nominare un ausiliario del giudice (Tribunale di Treviso, 22 dicembre 2021).

In ogni caso, non può esservi un approccio da «finanza ponte a tutti i costi», perché tale opportunità è inibita quando il finanziatore richieda garanzie tali da pregiudicare l’eventuale utilizzo successivo di uno strumento di regolazione della crisi (Tribunale di Bologna, 8 novembre 22).

Compatibilità con l’insolvenza

Anche le imprese insolventi possono ricorrere alla composizione, purché tale stato sia potenzialmente reversibile in virtù delle azioni che si pensa di compiere nelle trattative coi creditori; deve trattarsi, quindi, di insolvenza reversibile (Tribunale di Bologna, 8 novembre 2022) e non di uno stato che renda non prefigurabile un risanamento (Tribunale di Siracusa, 14 settembre 2022). Questo anche per evitare che l’impresa utilizzi la composizione con finalità dilatorie o per accedere al concordato semplificato, che, invece, può essere perseguito solo all’esito di un percorso condotto in buona fede coi creditori e non conclusosi positivamente per sopraggiunta indisponibilità o altri motivi oggettivi.

Peraltro, il concordato semplificato si può richiedere solo se sono preclusi altri accordi, convenzioni di moratoria o accordi di ristrutturazione con i creditori (Tribunale di Bergamo, 23 settembre 2022).

Cessione d’azienda

Una possibilità di risanamento è il trasferimento d’azienda durante la composizione negoziata, perché consente all’acquirente di derogare alla responsabilità solidale per i debiti ante cessione (articolo 2560, comma 2, Codice civile) e di conservare gli effetti di tale operazione in caso di successiva conclusione negativa delle trattative e di passaggio ad altro strumento. Per favorire tale incentivo per l’acquirente (giova ricordarlo) è necessaria l’autorizzazione del tribunale ed il placet dell’esperto.

La cessione deve inserirsi in un complessivo piano volto al miglior soddisfacimento dei creditori (Tribunale di Parma, 4 novembre 2022); un aspetto delicato di tale operazione è l’adozione di effettive procedure competitive, che vanno sempre garantite nel miglior interesse per i creditori, ma che rischiano di essere più formali che sostanziali, vista l’importanza del fattore tempo nell’evitare la dispersione dei valori aziendali.

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