Rassegne di Giurisprudenza

Compravendita di beni: per individuare il giudice competente si utilizza il criterio del "luogo di consegna"

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a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Giurisdizione - Regolamento di giurisdizione - Contratto di compravendita - Pluralità di forniture di beni di consumo da produrre - Risoluzione del contratto - Grave inadempimento - Giudice competente - Giurisdizione giudice italiano  

In caso di vendita a distanza, per poter verificare se il luogo di consegna viene individuato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, compresi i termini e le clausole che sono generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale. In caso contrario, altrimenti, sempre senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo viene identificato con quello della consegna materiale dei beni all’acquirente. Mancando nel caso in esame una chiara ed univoca convenzione delle parti volta a stabilire il luogo di consegna della merce, resta da applicare il criterio fattuale del recapito finale dei beni. Con riferimento all'art.7, lett. b, primo trattino del Reg. UE n. 1215/2012 va riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano.

•Corte di Cassazione, Sezioni Unite, civile, Ordinanza del 25 giugno 2021, n. 18299

 

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere concessione di vendita - Determinazione della competenza giurisdizionale - Prestazione di servizi ex art. 7, punto 1, lett. b), del regolamento ue n. 1215 del 2012 - Riconducibilità - Fondamento

La concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di "contratto normativo", dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita (rivendita) e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale; pertanto esso, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 7, Punto 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (sostitutivo del Regolamento CE n. 44 del 2001) costituisce, non una "compravendita di beni" (ingenerante la giurisdizione del giudice dello Stato membro in cui gli stessi sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto), ma una "prestazione di servizi" (ingenerante la giurisdizione del giudice dello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto), atteso che, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 15 giugno 2017, in C-249/16; sentenza del 19 dicembre 2013, in C-9/12) il concessionario - in cambio di una remunerazione costituita dal vantaggio concorrenziale derivantegli dall'esclusiva o quasi esclusiva per vendere i prodotti del concedente in un dato mercato, nonché dall'eventuale aiuto fornitogli in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione del "know-how" o di agevolazioni di pagamento - svolge un'attività positiva finalizzata a garantire la distribuzione dei prodotti del concedente e a contribuire ad ampliarne la diffusione, così offrendo, anche in virtù della garanzia di approvvigionamento, ed eventualmente della sua partecipazione alla strategia commerciale del concedente, servizi e vantaggi che non possono essere offerti da un semplice rivenditore, e che si traducono nella possibilità di conquistare, a vantaggio dei prodotti del concedente, una maggiore porzione di quel mercato.

• Corte di Cassazione, Sezioni Unite, civile, Ordinanza del 21 dicembre 2020, n.29176

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere vendita internazionale di beni mobili - Controversia inerente il pagamento della merce - Criterio di determinazione della giurisdizione ex art. 7, lett. b), del reg. ue n. 1215 del 2012 (applicabile 'ratione temporis') - Luogo di consegna - Trasferimento del rischio di perimento del bene per clausola cif - Irrilevanza - Fondamento

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, lett. b), primo trattino, del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione, consentita dall'art. 4 della l. n. 218 del 1995.

• Corte di Cassazione, Sezioni Unite, civile, Ordinanza del 13 dicembre 2018, n.32362

 

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno stato estero - Contratti dei consumatori - Configurabilità - Azione esercitabile dinanzi al giudice del domicilio del consumatore - Fondamento

L'acquisto di titoli obbligazionari emessi da uno Stato estero deve essere ricompreso nella categoria dei contratti con i consumatori e la relativa azione può essere legittimamente esercitata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore, pure in presenza di eventuali clausole di proroga da quest'ultimo sottoscritte. Anche alla luce delle disposizioni della Carta di Nizza, il cui art. 38 garantisce un alto livello di protezione dei consumatori, deve infatti ritenersi prevalente sulla disposizione dell'art. 4, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema di deroga alla giurisdizione, l'art. 3, comma secondo, della medesima legge, secondo cui, vertendosi in tema di contratti del consumatore, si applicano le disposizioni della sezione III del Regolamento CE n. 44 del 2001 e, quindi, l'art. 17, che ammette la deroga soltanto a date condizioni ed, in particolare, ove pattuita posteriormente al sorgere della controversia.

• Corte di Cassazione, Sezioni Unite, civile, Ordinanza del 20 febbraio 2013, n.4211