Rassegne di Giurisprudenza

Compravendita a "corpo" e diritto dell'acquirente alla riduzione del prezzo

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a cura della Redazione Diritto

Contratto di compravendita - Vendita a "corpo" - Art. 1538, primo comma, c.c. - Divergenza quantitativa maggiore di un ventesimo - Modifica del prezzo - Salvaguardia della natura contrattuale della vendita a corpo - Specifica clausola negoziale
Qualora le parti concludano un contratto di compravendita "a corpo" indicando, nell'ambito di esso, la misura del bene compravenduto, si applica il rimedio previsto dall'art. 1538 c.c., comma 1, in presenza di una divergenza quantitativa della misura del bene maggiore di un ventesimo di quella indicata nel contratto. Tuttavia, le parti possono escludere l'efficacia della norma dianzi richiamata, mediante specifica clausola negoziale, pur in presenza dei requisiti previsti per la sua applicabilità.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 10 ottobre 2022, n. 29363

Vendita – Singole specie di vendita – Di cose immobili – A misura - Vendita immobiliare a corpo - Diritto del compratore alla riduzione del prezzo - Condizioni.
Nella vendita "a corpo" il prezzo è stabilito in relazione all'entità globale del bene indipendentemente dalle sue dimensioni reali, sicché non si procede a diminuzione salvo che la misura reale sia inferiore di un ventesimo rispetto a quella precisata nel contratto, che determina il venir meno della presunzione di indifferenza delle parti rispetto al minor valore dell'immobile e l'applicazione delle ordinarie regole di riduzione del corrispettivo in caso di non corrispondenza tra qualità promesse e cosa trasferita.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 17 settembre 2015, n. 18263

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - A corpo - Rettifica del prezzo ex art. 1538, primo comma, cod. civ. - "Ratio" - Criteri
In tema di vendita immobiliare "a corpo", l'art. 1538, primo comma, cod. civ. risponde alla necessità di ripristinare l'equilibrio delle prestazioni quale in concreto fissato dalle parti e, tuttavia, pregiudicato dalla sperequazione emersa dopo la stipula. Pertanto, la revisione del prezzo non deve seguire il criterio del valore di mercato (che si sovrapporrebbe all'equilibrio contrattuale raggiunto dai contraenti), né il criterio proporzionale "secco" (che cancellerebbe la volontà delle parti di vendere "a corpo", anziché "a misura"), dovendosi applicare, invece, un criterio proporzionale "corretto", che prescinda dall'esatta misurazione del bene, entro l'ambito per il quale è esclusa la revisione ex art. 1538 cod. civ.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 29 agosto 2013, n. 19890

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - A corpo - Nozione - Estensione del fondo - Rilevanza - Limiti
Ai sensi dell'art. 1538 cod. civ. nella vendita a corpo - a differenza di quella a misura disciplinata dall'art. 1537 cod. civ. - il prezzo pattuito è determinato con riguardo all'immobile nella sua entità globale indipendentemente dalle effettive dimensioni, salvo che la sua misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo a quella indicata in contratto, sicchè l'estensione del fondo, ancorchè sia stata dalle parti indicata in contratto, assume rilevanza soltanto ai fini della identificazione del bene effettivamente venduto, che va compiuta attraverso l'interpretazione secondo i canoni legali della volontà negoziale.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 29 settembre 2004, n. 19600