Con il processo amministrativo telematico tutti gli atti devono essere sottoscritti con firma digitale
« Ai sensi dell'articolo 136, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo e dell'articolo 9 del Dpcm 16 febbraio 2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell'atto al suo autore a fini sostanziali». Questo il principio espresso dalla sezione II del Tar Napoli con la sentenza 22 febbraio 2017 n. 1053. Inoltre i magistrati amministratici hanno specificato che «anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non soltanto l'autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore».
Ha chiarito il Tar che nell'attuale sistema a regime del processo amministrativo telematico sembra venuta meno la facoltatività della sottoscrizione digitale degli atti, propria della fase di sperimentazione e non più prorogata. I magistrati amministrativi hanno ricordato che «il comma 2 bis dell'art. 136 c.p.a. non parla mai di copie di atti o provvedimenti, sicché difficilmente la si potrebbe riferire semplicemente ad una forma strumentale al deposito delle copie, invece che ad un elemento di forma sostanziale dettato per l'identificazione della provenienza del documento, frutto di una scelta legale sulla rilevanza giuridica di un tipo di sottoscrizione, anziché di un altro, nel contesto di cui si discute (il processo amministrativo)».
Tar Campania – Sezione II – Sentenza 22 febbraio 2017 n 1053