Penale

Con la riparazione si cancella anche il reato

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di Bruno Giordano

Esordisce l’estinzione del reato per condotte riparatorie . Per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, il nuovo articolo 162 ter del Codice penale attribuisce al giudice il potere di dichiarare estinto il reato in cambio della riparazione (restituzione o risarcimento) del danno e della eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose. L’obiettivo è quello di agevolare la risoluzione extraprocessuale di taluni reati mediante la soddisfazione della vittima ed evitando all’imputato il processo e la condanna. Nulla a che vedere con la giustizia riparativa, dove v’è un percorso di comprensione reciproca del torto fatto e subito. Qui v’è soltanto pagamento a tacitazione della vittima, alla quale può essere recapitata dall’imputato anche solo l’offerta reale di una somma (articoli 1208 e seguenti Codice civile), che se non viene accettata, ma dal giudice ritenuta congrua, porta comunque all’estinzione del reato.

La vittima viene privata del diritto di rimettere la querela in ogni stato e grado: se non accetta la congrua riparazione scatta il nuovo meccanismo dell’articolo 162 ter Codice penale.

Il limite temporale è la dichiarazione di apertura del dibattimento; pertanto si pone il tema dell’ammissibilità di una richiesta nella fase delle indagini preliminari davanti al gip. Depongono positivamente a favore sia la lettera della legge sia considerazioni di deflazione processuale; di contro vi si oppone l’assenza della sede processuale dove il giudice verifichi l’offerta (rifiutata) di riparazione. Infatti l’inciso «sentite le parti» impone l’obbligo, da un lato, di un contraddittorio ancorché minimo sulle posizioni (in omaggio all’articolo 111 Costituzione) e, dall’altro, la necessità che i soggetti siano diventate “parti” di un costituito rapporto processuale: quindi, che la persona offesa si sia costituita quale parte civile. Così argomentando il campo di applicazione del nuovo articolo 162 ter Codice penale si ridurrebbe, però, al momento successivo alla fase di instaurazione del rapporto processuale (ad es. in udienza preliminare) e prima dell’apertura del dibattimento. In quest’ultimo caso certo il giudice del dibattimento con lo scarno fascicolo formato ex articolo 431 Codice di procedura penale dovrà congetturare sulla congruità del risarcimento, non avendo ancora prova alcuna del danno, salvo allegazioni difensive predibattimentali.

Nel caso in cui entro tali termini l’imputato non abbia potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, il giudice sospende il processo per non più di sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, la prescrizione resta sospesa.

Diversamente dall’oblazione, dove lo Stato rinuncia alla pena in cambio di una ridotta somma di denaro a favore della cassa delle ammende, qui lo Stato rinuncia alla pena, senza incassare alcunché, laddove la persona offesa invece vorrebbe insistere, pur in presenza di un’offerta serie e congrua di riparazione. Evidenti gli scopi deflattivi.

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