Famiglia

Con la separazione si potrà già fare domanda di divorzio

Lo prevede lo schema di decreto legislativo che attua la riforma civile varato dal Governo. Andranno rispettati comunque i tempi previsti dalla legge

di Giorgio Vaccaro

Cambia il processo delle crisi familiari. Si va infatti verso un procedimento unificato in materia di persone, minorenni e famiglia con cui si prevede la possibilità di introdurre, insieme con la domanda di separazione, anche quella di divorzio. È una delle novità introdotte per sveltire i processi dallo schema di decreto legislativo che attua la riforma civile (legge 206/2021), approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura il 28 luglio e ora all’esame delle commissioni parlamentari per il parere.

Rito unificato

Lo schema di decreto legislativo introduce nel Libro II del Codice di procedura civile il Titolo IV-bis, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» e che va dall’articolo 473-bis al 473–bis.71. Disposizioni che si applicano a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, che oggi seguono riti diversi (ma il nuovo rito non si applicherà ai procedimenti per cui la legge prevede un altro rito, a quelli per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per l’adozione di minori e a quelli di competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione).

Nuovo rito in vista del Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, che però avrà tempi più lunghi. Se le norme sul rito unico si applicheranno ai procedimenti instaurati dal 30 giugno 2023, quelle sul Tribunale guardano al 2025.

Le disposizioni sul rito innovano la composizione dell’organo giudicante, indicato nel collegio con facoltà di delega a un relatore della trattazione e dell’istruttoria (articolo 473-bis.1). Vengono poi riformati l’ascolto del minore e le sue modalità (articoli 473-bis.4 e 473-bis.5) e si disciplina il «rifiuto del minore a incontrare il genitore» (articolo 473-bis.6): in quest’ultimo caso il giudice procede all’ascolto del minore senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali. Ma la norma non indica chi può proporre l’istanza, né definisce i provvedimenti che il giudice può prendere dopo l’istruttoria.

Separazioni e divorzi

I nuovi articoli da 473-bis.47 a 473-bis.51 rivoluzionano il processo della separazione e del divorzio, oltre alle regole per proporre le domande per sciogliere le unioni civili e regolare l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli delle coppie non coniugate. Tutte domande da presentare con ricorso al tribunale del luogo di residenza dei figli minori; se mancano, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. L’articolo 473-bis.12 indica i contenuti del ricorso, innovando rispetto alla “forma libera” oggi prevista. La novità più dibattuta è quella dell’«indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione»: si tratta di una norma che rischia di esporre la parte debole del rapporto coniugale a una immediata reazione, sia strategica che difensiva, dell’altra parte ed è indicativa dell’accorpamento di fatto, nei procedimenti di separazione e divorzio, delle due fasi in cui oggi si articolano, presidenziale e istruttoria.

Si precisa inoltre che ai ricorsi per separazione o divorzio, se vengono presentate domande di contributo economico o se ci sono figli minori, occorre sempre allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, i documenti che attestano la titolarità di diritti reali su beni immobili, beni mobili registrati e quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.L’articolo 473-bis.49 permette poi di cumulare le domande di separazione e divorzio: in pratica, negli atti introduttivi del procedimento di separazione, le parti possono proporre anche la domanda di divorzio. Quella di coordinare i due procedimenti è un’esigenza divenuta urgente dopo la legge 55/2015, che ha ridotto i termini per presentare la domanda di divorzio dopo l’avvio della separazione. La domanda di divorzio presentata insieme a quella di separazione sarà procedibile solo una volta decorso il termine e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. E i giudizi di separazione e divorzio presentati in momenti diversi e anche davanti a giudici diversi si potranno riunire.

L’articolo 473-bis.50 disciplina infine i provvedimenti temporanei e urgenti per l’affidamento dei figli: il giudice deve indicare le informazioni che ogni genitore è tenuto a comunicare all’altro e può formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se i genitori accettano la proposta ma poi non rispettano il piano possono essere sanzionati. La norma richiama il nuovo articolo 473-bis.22, che regola i provvedimenti del giudice, ma non l’articolo 473-bis.15, sui provvedimenti indifferibili resi nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da loro proposte, delle parti, oggi tipici della fase presidenziale del procedimento.

Doppia scadenza
Il nuovo rito
Il decreto legislativo che attua la riforma del processo civile (legge delega 206/2021) dettaglia le caratteristiche del nuovo procedimento unificato che si applica ai giudizi instaurati dal 30 giugno 2023 relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con l’esclusione dei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, per l’adozione dei minorenni e di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione
Tribunale per la famiglia
Il decreto legislativo dà anche attuazione alle disposizioni di delega della riforma civile per l’istituzione del nuovo tribunale unico per le persone per i minorenni e per le famiglie, che prenderà il posto del tribunale per i minorenni e delle sezioni del tribunale ordinario che si occupano di queste materie. Si tratterà di un tribunale altamente specializzato articolato in sezioni circondariali e sezioni distrettuali. Le nuove norme si applicheranno ai procedimenti introdotti decorsi due anni dalla data della pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©