Comunitario e Internazionale

Con il sequestro Ue dei conti bancari recupero crediti «esteri» più facile

di Marina Castellaneta

Il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale diventa più facile. Sarà approvato nei prossimi giorni il decreto legislativo che adegua la normativa italiana al regolamento Ue n. 655/2014 che ha istituito l’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari. L’obiettivo è aumentare la tutela dei creditori, incrementare gli scambi internazionali e favorire la realizzazione del mercato interno. L’ordinanza europea permette infatti al giudice di assicurare l’esecuzione futura del credito mediante il trasferimento o il prelievo di somme detenute dal debitore in un conto bancario attivato in uno Stato membro diverso sia da quello di domicilio del creditore, sia da quello del foro di competenza per la domanda di sequestro.

Il Dlgs che ha gia ottenuto i pareri parlamentari deve essere ora varato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

Le regole
Il regolamento Ue 655/2014 ha introdotto nello spazio giudiziario europeo norme processuali uniformi per tutti gli Stati membri (con esclusione della Danimarca e, prima ancora della Brexit, del Regno Unito) per mettere in campo, a tutela del creditore, uno speciale provvedimento cautelare (l’ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari), autonomo rispetto ai rimedi cautelari di diritto interno. Il testo, che è affiancato dal regolamento di esecuzione 1823/2006, è direttamente applicabile dal 18 gennaio 2017. L’Italia doveva però ancora inserire alcune regole processuali al fine di permettere il corretto funzionamento della nuova procedura, in linea con quanto previsto dall’articolo 5 della legge 117/2019 contenente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee (legge di delegazione europea 2018).

Lo fa adesso con questo Dlgs che che ne permetterà quindi il concreto utilizzo. Si tratta infatti di regole norme processuali essenziali per far sì che un giudice di uno Stato membro possa congelare i fondi presenti in un conto bancario che il debitore ha attivato in un altro Paese Ue.

L’ordinanza di sequestro sui conti correnti rafforza quindi i diritti dei creditori, mettendo un freno a possibili manovre per sottrarre denaro dai conti nello spazio europeo.

Il giudice competente
Un degli aspetti che doveva essere chiarito era quello del funzionamento nei casi in cui la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fosse fondata su un credito risultante da un atto pubblico: il Dlgs precisa che la competenza spetta al giudice del luogo in cui l’atto pubblico è stato formato.

Ma il tema cruciale era quello delle acquisizioni delle informazioni sui conti bancari: il Dlgs precisa che la competenza è affidata al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede e, se queste situazioni non riguardano l’Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

Spetta al presidente del tribunale richiedere la ricerca di informazioni con modalità telematiche in modo conforme all’articolo 492-bis del Codice di procedura civile. L’istanza, quindi, deve essere presentata dal creditore, con autorizzazione del presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha domicilio o residenza. Poi spetta all’ufficiale giudiziario procedere all’acquisizione delle informazioni.

Le regole interne, tuttavia, sono applicate solo se compatibili con le norme fissate nel regolamento Ue che ha attivato un meccanismo di cooperazione tra autorità emittenti e autorità di informazione del luogo in cui l’ordinanza deve essere eseguita.

I ricorsi
L’organo giurisdizionale competente chiamato a decidere sull’azione del debitore contro l’ordinanza europea di sequestro è il giudice che ha emesso il provvedimento, mentre nel caso di opposizione all’esecuzione dell’ordinanza è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede.

Il Dlgs introduce una tutela per il debitore che, nel caso di attivazione dei mezzi di ricorso, ha diritto a stare in giudizio con l’assistenza di un difensore. Il regolamento non prevede questo obbligo, lasciando spazio, però, agli Stati membri e, quindi, l’intervento del legislatore italiano funzionale a rafforzare il diritto di assistenza in giudizio è compatibile con il diritto Ue.

Il testo, in ultimo, fissa gli importi per il contributo unificato che è di 98 euro, con incrementi nei procedimenti di impugnazione. Inoltre, in caso di ricorso del debitore contro l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo, il contributo va da 43 a 1.688 euro a seconda del valore del sequestro.

Come funziona

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