Società

Concordato fallimentare con assuntore e tassazione del decreto di omologa

Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore sconta l'imposta di registro proporzionale e non fissa

di Rossana Mininno


Il concordato fallimentare è disciplinato dagli articoli da 124 a 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

Il concordato fallimentare - a differenza del concordato preventivo, previsto e disciplinato quale procedura concorsuale autonoma - costituisce una delle forme di chiusura del fallimento: la proposta di concordato «può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo» (articolo 124, comma 1) a condizione che «sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato» (articolo 124, comma 1).

Quanto al contenuto della proposta concordataria, essa può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, trattamenti differenziati, purché motivati, tra creditori appartenenti a classi diversi, nonché la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie (cfr. articolo 124, comma 2).

Con specifico riferimento ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca la proposta concordataria può prevedere una loro soddisfazione solo parziale, purché «in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione» (articolo 124, comma 3).

La proposta, ove presentata dai creditori o da un terzo, può prevedere «la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa» (articolo 124, comma 4).

In seguito all'approvazione da parte dei creditori, avvenuta in ossequio ai criteri fissati dall'articolo 128, la proposta concordataria deve essere comunicata dal curatore al proponente «affinché richieda l'omologazione del concordato» (articolo 129, comma 2).
In caso di mancata proposizione di opposizioni il Tribunale, «verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame» (articolo 129, comma 4).

Come chiarito dai Giudici di legittimità, «se è vero che in difetto di opposizioni il tribunale è esonerato dal condurre un'istruttoria sul merito della proposta, tuttavia, il decreto di omologazione non costituisce l'unico ed indefettibile esito della procedura, ben potendo il tribunale, qualora sia sollevata l'eccezione del difetto di regolarità del giudizio, anche sub specie di intempestività della domanda, decidere per la non omologazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'art. 26 l. fall. cui lo stesso art. 129 comma 3 l. fall. rimanda, qualora nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione della proposta da parte dei creditori non sia depositata la richiesta di omologazione, la relativa domanda deve essere dichiarata, anche d'ufficio, improcedibile» (Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2020, n. 16707, massima rv. 658605 - 01).

Scaduti i termini per opporsi all'omologazione ovvero esaurite le impugnazioni previste dall'articolo 129, la proposta «diventa efficace» (articolo 130, comma 1) e il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, ivi compresi coloro che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo (articolo 135, comma 1).

I creditori «conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso» (articolo 135, comma 2).

Con l'ordinanza n. 13352 pubblicata in data 1 luglio 2020, la Sesta Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione - posta dall'Agenzia delle entrate - «se l'imposta di registro relativo all'omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore debba essere applicata con aliquota proporzionale (come sostenuto dall'Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla CTR, la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall'Agenzia nei confronti dell'assuntrice Società)».

I Supremi Giudici hanno in primis precisato che nel concordato con terzo assuntore «il terzo acquista i beni fallimentari già con l'omologa del concordato stesso, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (Cass. 15712/2002, Cass. 8832/2007, Cass. 4863/2010 Rv. 612336, Cass. 6643/2013 Rv. 625475)».

Con specifico riferimento all'unico motivo di ricorso formulato dall'Agenzia delle entrate (id est, «violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8, lett. a) e lett. g), della tariffa, parte prima, del d.P.R. 131/1986, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il decreto di omologazione del concordato con terzo assuntore fosse tassabile in misura fissa anziché proporzionale») i Supremi Giudici ne hanno riconosciuto la fondatezza avendo ritenuto che la tassazione del decreto di omologazione non possa avvenire sulla base del mero criterio nominalistico ai sensi dell'articolo 8 della Tariffa, Parte Prima ("Atti soggetti a registrazione in termine fisso"), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", disposizione precipuamente dedicata alla tassazione degli atti dell'Autorità giudiziaria «che definiscono, anche parzialmente, il giudizio».

Secondo i Giudici della Sesta Sezione, trattandosi - nel caso sottoposto al loro vaglio - di un concordato con immediato effetto traslativo e dovendo essere applicato il principio che «àncora l'imposizione di registro agli «effetti» dell'atto, piuttosto che al relativo «titolo» (art. 20 d.P.R. 131/1986, pur dopo la modifica di cui alla l. 205/2017)», la fattispecie «va ricondotta nell'ambito dell'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che tassa le cessioni di credito e non già nell'alveo dell'art. 8 cit., che prevede l'applicazione dell'imposta in misura fissa per il provvedimento di omologa».

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Imposta di registro - Atti giudiziari - Registrazione - Decreto di omologazione concordato - Terzo assuntore - Tassazione in misura proporzionale

Sezione 6 Tributaria

A cura di Michele Brusaterra

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