Civile

Concordato, per i creditori l’utilità degli strumenti finanziari partecipativi

Come disposto dall’articolo 84, comma 3, del Codice della crisi di impresa (e come già previsto dal regime abrogato), la proposta di concordato deve prevedere per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. In questa direzione, sempre più diffusa nella prassi e ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, va la possibilità – ...