Concordato, niente maggioranza se il voto per classi è in parità
La proposta di concordato preventivo passa solo se c'è il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi e, nel caso di classi, anche della maggioranza di queste. E in caso di voto paritario la maggioranza non è raggiunta. La Corte di cassazione, con la sentenza 2424 del 4 febbraio scorso, respinge il ricorso, di una società di costruzioni, contro la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale che aveva nella stessa data considerato inammissibile il concordato preventivo proposto dalla ricorrente. Nel caso esaminato i giudici avevano rilevato che non era stata raggiunta la maggioranza nei voti delle due classi votanti. La Cassazione ricorda che la proposta di concordato preventivo, nel regime introdotto dal Dl 35 del 2005, come modificato dalla legge 80/2005, è approvata solo in caso di voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e “in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, in ragione del voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei creditori ammessi al voto nel maggior numero di esse”. Un principio che- sottolinea la Suprema corte – conferma che, anche per due classi, come nel caso esaminato, “e non solo per ogni altro numero pari di esse, il legislatore ha previsto che, ove il debitore si voglia avvalere dell'opportunità riaggregativa economico-giuridica dell'istituto, deve pur sempre sottostare alla regola della maggioranza del voto positivo delle classi”. La conseguenza è che in caso di risultato paritario del voto per classi, come avvenuto nello specifico, la maggioranza non c'è.
Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 4 febbraio 2020 n.2424