Civile

Concordato preventivo, più difficile sciogliere il preliminare della compravendita

La Cassazione, sentenza n. 26568, accoglie il ricorso del promissario acquirente che aveva già pagato il prezzo e deteneva l'immobile

di Francesco Machina Grifeo

Nella richiesta di scioglimento di un contratto preliminare di compravendita a seguito di accoglimento della domanda di concordato preventivo, il giudice dovrà valutare i profili dell''"abuso del diritto" da parte del debitore, nella forma dell'"abuso dello strumento concordatario", in coerenza con i principi di recente affermati dalla direttiva Ue 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva, che l'Italia dovrà recepire entro luglio 2021. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26568 depositata oggi 23 novembre, che ha formulato una serie di importanti principi di diritto nella ricerca di una definizione coerente dei diversi passaggi.

Per la I Sezione civile dunque qualora uno dei contraenti abbia adempiuto la propria prestazione - quantomeno quella da ritenersi principale nel sinallagma contrattuale - non può trovare applicazione l'articolo 169-bis legge fallimentare. E nel caso affrontato, per i giudici, "è indubitabile" che il promissario acquirente "non solo abbia integralmente adempiuto la propria obbligazione principale di versare integralmente il prezzo dell'immobile promesso in vendita" che gli è stato pure consegnato, "ma si sia anche attivato formalmente per conseguire la controprestazione", la stipula del definitivo, sino a promuovere un giudizio contro il promittente venditore ex articolo 2932 cod. civ., per l'esecuzione in forma specifica.

"In tema di concordato preventivo - chiarisce dunque la Suprema corte formulando un principio di diritto -, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente, a norma dell'art. 169-bis legge fall., presuppone che, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale". "Ne consegue - continua la decisione - che l'istituto non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione". Ed è proprio questo il caso della fattispecie in esame che viene descritta come "relativa a contratto preliminare di compravendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 legge fall., il promissario acquirente aveva già versato l'intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell'immobile così che aveva promosso giudizio ex art. 2932 cod. civ. per ottenere la prestazione del consenso dell'altra parte alla stipulazione definitiva del contratto di compravendita".

Non solo, "il giudice – prosegue la sentenza -, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, è tenuto, in linea con i principi della normativa unionale in tema di ristrutturazione preventiva, a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente (a norma dell'art. 169-bis legge fall.), abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell'altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario". Che nello specifico, si estrinseca nell'avere il creditore ricorrente subito "una quantificazione dell'indennizzo in misura corrispondente alla mera restituzione del prezzo versato, oggetto di falcidia concordataria nella misura dell'85%".

Sul punto la Corte, formulando un ulteriore principio, precisa però che: "l'accertamento con efficacia di giudicato circa l'esistenza, l'entità e il rango del credito relativo all'indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto va effettuato, come per tutti i restanti crediti concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, al solo fine del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176 legge fall."

Inoltre, i giudici precisano che il credito relativo all'indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto, ha natura concorsuale, in quanto va «soddisfatto come credito anteriore al concordato», anche quando la facoltà di scioglimento sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso di cui all'art. 161 legge fall. (come chiarito con le modifiche apportate all'art. 169-bis legge fall. dall'art, 8 del Dl 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, avente sul punto natura sostanzialmente interpretativa). Infatti, tale ultima previsione ha altresì chiarito che la collocazione in prededuzione può essere riservata solo a credito derivante da eventuali prestazioni contrattuali eseguite «legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161»".

Sempre in tema di concordato preventivo, avente però "natura liquidatoria", la Cassazione con la sentenza n. 26567 depositata oggi, ha affermato che "ove nel corso dell'esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l'art. 12 legge fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d'inventario ovvero, nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, nei confronti del curatore dell'eredità giacente».

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