Civile

Concordato semplificato, elusivo il cambio di sede nell’anno precedente

Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 9730 della Prima sezione civile

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di Giovanni Negri

Il concordato semplificato, successivo alla negativa conclusione di una procedura di composizione negoziata della crisi, non può a questa essere assimilato. Neppure per quanto riguarda l’individuazione del giudice competente, dopo un cambiamento di sede giuridica immediatamente a valle della conclusione della composizione negoziata. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 9730 della Prima sezione civile.

La pronuncia sottolinea come il concordato semplificato si distingue in alcuni punti dal concordato preventivo, a partire dalla modalità di accesso. Quest’ultimo, infatti, non è consentito in via diretta, ma solo al termine del percorso di composizione negoziata. È vero, riconosce la Corte, che la composizione negoziata esprime un istituto degiurisdizionalizzato, di tipo essenzialmente negoziale e volontario. Ma si tratta di una circostanza che non può essere tradotta tranquillamente per il concordato semplificato.

Il concordato semplificato deve essere collocato nel contesto delle procedure concorsuali, e il ricorso a questo procedimento è consentito se l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o di insolvenza, come per esempio il contratto, la convenzione di moratoria o l’accordo con i creditori, non sono possibili.

«Non è in discussione - si legge nella sentenza - che la regolamentazione presenti in questo senso talune specificità: per esempio la previa acquisizione da parte del tribunale della relazione finale dell’esperto e la richiesta a lui anche di un parere con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte».

Tuttavia nel Codice della crisi il concordato semplificato è inserito tra gli strumenti di regolazione dell’insolvenza: si tratta infatti di una delle procedure destinate ad attuare la liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere precedute dalla composizione negoziata. Va allora ricordata la regola generale per cui il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è stato deciso nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale. La presunzione assoluta di spostamento elusivo per cambiare l’ufficio giudiziario davanti al quale sottoporre la procedura concorsuale, con sottrazione al giudice naturale, è quindi pienamente estensibile al concordato semplificato secondo la versione soggetta al decreto legge n. 118 del 2021.

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