Concorrenza, procedimento davanti alla Agcom e valutazione dei danni per illeciti anticoncorrenziali
Concorrenza - Condotta - Natura anticoncorrenziale - Risarcimento danni - Abuso di posizione dominante - Valutazione - Giurisprudenza comunitaria - Criteri
Nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 287 del 1990, articolo 33, comma 2, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a norma dell'articolo 14-ter della stessa Legge a proposito della posizione rivestita sul mercato e della sussistenza di un comportamento implicante abuso di posizione dominante, il giudice del merito, considerate le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria (e in particolare dalla sentenza 23 novembre 2017, causa C-547/16, della Corte di giustizia), non è in alcun modo limitato nelle sue valutazioni e deve anzi porre a fondamento del proprio accertamento anche gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta; in particolare deve tener conto della valutazione preliminare della Commissione e degli elementi desumibili dalla comunicazione delle afferenti risultanze, onde considerarle quale indizio, o addirittura quale principio di prova, della natura anticoncorrenziale della condotta contestata, nel contesto di tutte le emergenze, anche di diverso tenore, acquisite in giudizio.
Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 04 ottobre 10-2021, n. 26869
Concorrenza (diritto civile) - In genere concorrenza - Illecito anticoncorrenziale - Elementi di prova raccolti nel procedimento davanti alla Agcom - Rilevanza nel giudizio civile.
In tema di concorrenza, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a norma dell'art. 14 ter l. cit., in ordine alla sua posizione rivestita sul mercato ed alla sussistenza di un comportamento implicante un abuso di posizione dominante, il giudice di merito può porre a fondamento del proprio accertamento gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta e, segnatamente, quelli desumibili dalla comunicazione delle sue risultanze, sebbene gli stessi non costituiscano prova privilegiata potendo essere contrastati da emergenze di diverso tenore.
Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza 27 febbraio 2020 n. 5381
Concorrenza (diritto civile) - In genere illeciti anticoncorrenziali - Giudizi risarcitori ex art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990 - Provvedimenti dell'AGCM e decisioni del giudice amministrativo - Prova privilegiata - Sussistenza.
Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, i provvedimenti assunti dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) e le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quei provvedimenti, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.
Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 5 luglio 2019 n. 18176
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