Penale

Concorsi truccati nella sanità, no ai domiciliari per i raccomandati senza prova dell'istigazione

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di Paola Rossi

Non basta essere beneficiario di una raccomandazione a un concorso o destinatario in anticipo della rivelazione delle prove perché scatti il concorso nei reati commessi dai pubblici ufficiali. Così nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi pilotati nella sanità lucana la Corte di cassazione annulla - con la sentenza n. 14380 depositata ieri - la convalida di misura cautelare contro una candidata favorita per ottenere l'indebito vantaggio dell'assunzione a dirigente sanitario. Si tratta degli arresti domiciliari disposti dal Gip a luglio 2018 per l'imputata "raccomandata" e a cui erano state rivelate in anticipo le tracce della prova scritta del concorso. Il motivo dell'annullamento dell'ordinanza del tribunale di Potenza sta nell'aver piattamente confermato il provvedimento del Gip che ha applicato la misura a titolo di concorso nei reati commessi da pubblici ufficiali. Reati che, appunto, il privato può commettere soltanto in maniera concorrente, ma va dimostrato che questi abbia istigato e rafforzato il convincimento - di chi riveste cariche pubbliche - a commettere tanto l'abuso d'ufficio quanto la rivelazione di segreto d'ufficio per aver fornito le tracce delle prove di esame a chi ha poi ottenuto l'illegittimo risultato dell'assunzione a spese della pubblica amministrazione.

Il rinvio della Cassazione - I giudici di legittimità, nell'annullare l'ordinanza del tribunale, rinviano il giudizio sul merito della misura cautelare degli arresti domiciliari del soggetto privato, accusato di concorso nei reati previsti dagli articoli 323 e 326 de Codice penale, dettando quali verifiche vadano fatte per colmare le lacune del ragionamento del Gip, che era stato adottato de plano dal giudice del riesame. In particolare, la sentenza della Cassazione sottolinea l'assenza del raggiungimento della prova dell'istigazione o induzione dei pubblici ufficiali a commettere i reati. E lo fa sottolineando che non poteva semplicemente essere affermato il concorso per essere stato il privato favorito dalle condotte, sub iudice, dei vertici della sanità di Matera e Potenza e del Governatore dell Basilicata, bensì andava valorizzata e approfondita la circostanza - che emerge dall'ordinanza genetica - della partecipazione dell'imputata insieme ad altro concorrente anch'egli "favorito" a un accordo preliminare per la gestione illecita del concorso. Quindi gli elementi dei gravi indizi sembrano ben sussistere solo che il tribuinale avrebbe dovuto confutare la difesa della persona ai domiciliari non semplicemente ribadendo quanto affermato dal Gip con una modalità di copia-incolla. Inoltre, fa notare sempre la Cassazione si tratta di materia che registra due differenti orientamenti sulla configurabilità del concorso in quelli che sono reati «propri», cioè imputabili a specifiche figure (in questo caso pubblici ufficiali): uno propende per la prova di un'attività propulsiva del privato mentre l'altro ritiene sufficiente il coinvogimento di chi non ha sollecitato la rivelazione di un segreto d'ufficio, che ha a sua volta rivelato a terzi la notizia, che sia rimasta comunque segreta. Non emerge che il tribunale del riesame abbia voluto aderire a tale indirizzo e spetta ora al giudice del rinvio il compito di colmare le lacune motivazionali dell'ordinanza annullata.

Corte di Cassazione – Sezione IV – Sentenza 2 aprile 2019 n. 14380

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