Amministrativo

Concorso dirigenti scolastici, se la riapprovazione della graduatoria non è impugnata il ricorso è improcedibile

Lo ha affermato la Sezione 3-bis del Tar Lazio con la sentenza n. 4425/2022

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di Laura Biarella

Ai fini della persistenza dell'interesse a ricorrere, è necessaria l'impugnazione dei provvedimenti coi quali l'Amministrazione ha riapprovato gli esiti del concorso, rideterminando la graduatoria di merito dei vincitori del concorso. Lo ha affermato la Sezione 3-bis del Tar Lazio – Roma, sentenza n. 4425/2022.
La vicenda oggetto della decisione prende le mosse dal ricorso interposto da un aspirante Dirigente Scolastico, che non aveva superato la prova orale del concorso bandito nel 2017, richiedendo quindi l'annullamento degli atti e la ripetizione della prova, mentre con successivi ricorsi per motivi aggiunti (di cui uno notificato tardivamente) aveva impugnato la graduatoria via via riaggiornata.

La riapprovazione delle graduatorie secondo il Tar Lazio
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato dichiarato, dal collegio del Tar romano, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, così dando seguito al granitico orientamento (ex multis, Tar Lazio, Sez. 3-bis, n. 10536/2021) secondo cui "L'adozione delle graduatorie rettificate medio tempore intervenute comporta che l'Amministrazione abbia espresso delle nuove determinazioni da un punto di vista sostanziale, riverberandosi sui punteggi attribuiti ad alcuni candidati e, conseguentemente, sul loro posizionamento nella graduatoria finale. Da ciò discende che la loro mancata impugnazione non può non determinare l'improcedibilità del ricorso, non potendosi domandare al giudice amministrativo, per le ragioni pocanzi esposte, alcuna tutela di tipo demolitorio nei confronti di un provvedimento, quale l'originaria graduatoria emessa nel 2019, che è stata sostituita da altri atti sopravvenuti".

La persistenza dell'interesse a ricorrere
Richiamando alcuni precedenti (Tar Lazio, sezione 3-bis, n. 12326/2021), il giudice amministrativo ha ritenuto che, in riferimento alla specificità del concorso in questione, per ritenere la persistenza dell'interesse a ricorrere, è necessaria l'impugnazione dei provvedimenti coi quali l'Amministrazione ha riapprovato gli esiti del concorso, rideterminando la graduatoria di merito dei relativi vincitori. La graduatoria originaria (approvata con decreto del 1° agosto 2019) era stata più volte sostanzialmente modificata, mediante la rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati e conseguente modifica delle loro posizioni. Il Collegio ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, fosse necessario impugnare le riapprovazioni della graduatoria di merito intervenute successivamente al 2019, poiché non vi è quel rapporto di stretta presupposizione e di consequenzialità immediata, diretta e necessaria, tra i diversi provvedimenti che nel tempo si sono succeduti, tale per cui l'annullamento della precedente graduatoria avrebbe comportato altresì la caducazione degli atti successivi quale inevitabile conseguenza, venendo in rilievo ulteriori valutazioni di interessi da parte dell'Amministrazione. Nel caso di specie, dunque, i singoli provvedimenti di riapprovazione della graduatoria definitiva (e non quelli di semplice depennamento di singoli candidati) costituiscono autonome espressioni della riedizione del potere amministrativo con rideterminazione del contenuto del provvedimento originario sul quale sono intervenuti, conseguendone che solo l'impugnazione dei singoli provvedimenti consente di ritenere la persistenza dell'interesse a ricorrere che deve accompagnare lo svolgersi del giudizio.

La tardività della notifica contro il decreto di rettifica della graduatoria
Nonostante la proposizione dei ricorsi per motivi aggiunti, da parte dell'aspirante, il Collegio ha rilevato che lo stesso aveva impugnato la graduatoria definitiva di cui al decreto n. 1205/2019, la successiva rettifica disposta con decreto n. 986/2020, nonché l'ultima rettifica di cui al decreto n. 1357/2021, ma al contempo è stato osservato che il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di rettifica della graduatoria, di cui al Decreto n. 986/2020, era stato notificato all'Amministrazione resistente soltanto il 9 marzo 2021, ossia quando era abbondantemente scaduto il termine decadenziale per proporre ricorso (di cui al comma 2 dell'articolo 41 c.p.a.). La tardività e, per l'effetto, l'inammissibilità di tale ricorso, hanno reso altresì improcedibili il ricorso introduttivo e gli altri ricorsi per motivi aggiunti.

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