Amministrativo

Concorso in magistratura, orale da rifare se il bando prevede l'estrazione a sorte

Il Consiglio per la Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con la sentenza n. 944/2020 ha chiarito che il singolo bando di concorso è lex specialis

di Pietro Alessio Palumbo

Se non è in discussione che il concorso da uditore giudiziario è retto da regole proprie e ad esso non sono senz'altro estensibili le disposizioni del Regolamento generale del 1994 sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, tuttavia nel caso in cui sia lo stesso bando a richiamare l'ordinamento in parola, quest'ultimo deve essere applicato, quanto meno per le norme non incompatibili con quelle specifiche. Su questa linea ricostruttiva il Consiglio per la Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con la recente sentenza n.944/2020 ha chiarito che il singolo bando di concorso è lex specialis e la disciplina da esso richiamata, ancorché solo in preambolo, non può essere ignorata o considerata una mera "clausola di stile" dovendo invece a esso essere attribuito il "significato utile", che è quello di autolimitazione della discrezionalità valutativa dell'Amministrazione.

Ebbene dal momento che il citato Regolamento generale prevede espressamente che la prova orale dei concorsi pubblici, a speciale garanzia di trasparenza e par condicio tra i candidati, sia condotta dalla Commissione d'esame per mezzo dell'estrazione a sorte di domande, è così che deve procedersi. Senza se e senza ma. Qualora diversamente operato la prova orale del candidato è illegittima. Di talché nessun dubbio: orale negativo da ripetersi - ma si badi - con un'altra, diversa, Commissione concorsuale.

Il "ragionevole affidamento" sull'estrazione a sorte delle domande - A ben vedere l'art. 12 del D.P.R. n. 484/1997 contiene una regola di condotta integrativa delle norme primarie. Regola di condotta che, a ben vedere, ben potrebbe essere adottata dalle singole Commissioni di esame anche in assenza di espressa previsione nel bando: immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, le Commissioni devono stilare i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Nel caso di specie il richiamo da parte del bando di concorso al citato Regolamento generale sull'accesso ai pubblici impieghi ha ingenerato nel concorrente coinvolto "il ragionevole affidamento" che le relative disposizioni sarebbero state certamente applicate. In altre parole la violazione di tale regola procedurale si è tradotta in un oggettivo svantaggio per il ricorrente.

No alla disapplicazione delle regole a bando - Non essendovi alcuna contrarietà del bando di concorso a disposizioni di legge, ben potendo, come evidenziato, i criteri del D.P.R. n. 484/1997 avere una funzione integrativa delle regole legali sul concorso per uditore giudiziario, non vi era nel caso di specie alcuno spazio per la disapplicazione del bando con riguardo alle modalità di conduzione delle prove orali. Norma quella del sorteggio delle domande, che peraltro risponde a una condivisibile ratio di trasparenza dell'operato della Commissione d'esame, par condicio dei candidati, omogeneità dei criteri di valutazione e del livello di difficoltà dell'esame per i candidati, congruenza e adeguatezza delle domande con i criteri prestabiliti. Peraltro l'osservanza della citata disposizione richiede, oltre al sorteggio delle domande, a monte di esso, un momento collegiale focalizzato specificamente sulla individuazione complessiva delle domande, per favorire una meditazione adeguata, prudente, e un'attenzione della Commissione di concorso affinché il livello di difficoltà delle domande sia congruente con gli obiettivi dello specifico reclutamento concorsuale, proporzionato al lavoro pubblico cui il reclutamento in esame è finalizzato, omogeneo ed equivalente per tutti i candidati.

L'indispensabile par condicio è "comunque" da garantire - Né nel caso esaminato l'Amministrazione ha dimostrato in che modo sia stata "comunque" assicurata la par condicio dei candidati alla prova orale, ad esempio evidenziando che le medesime domande che hanno messo in difficoltà il candidato in questione siano state sottoposte anche ad altri candidati senza che questi abbiano avuto difficoltà a rispondere; o che agli stessi siano state sottoposte domande di analogo tenore e livello di difficoltà.

No al superamento automatico: prova da ripetere per il (solo) ricorrente - In ogni caso nei limiti della domanda e dell'interesse del candidato coinvolto, per il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana va annullato non l'intero concorso o l'intera graduatoria, bensì unicamente la prova orale del ricorrente in questione e il conseguente giudizio negativo su di lui. Per altro verso, ciò non implica la diretta attribuzione del bene della vita - il superamento del concorso - in quanto la prova orale deve essere reiterata a cura di diversa Commissione d'esame, anche se del caso utilizzando la Commissione di un concorso da uditore giudiziario in itinere, con applicazione – si badi - delle disposizioni procedurali previste dall'art. 12 D.P.R. n. 484/1997, nonché nel rispetto dei termini dilatori ordinariamente e ragionevolmente concessi ai candidati per la preparazione dell'esame orale dopo la comunicazione del superamento della prova scritta.

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