Amministrativo

Concorso notarile, la bocciatura può arrivare anche dal "giudizio complessivo"

Sarebbe irragionevole sostenere che, al termine della correzione di tutti gli elaborati, non si possa procedere a una esclusione del candidato, motivata con le anomalie riscontrate in tutti gli atti consegnati dal candidato

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di Pietro Alessio Palumbo


Nella vicenda trattata dal Consiglio di Stato con la recente sentenza 3733/2023 il ricorrente aveva partecipato al concorso per notaio sostenendo le tre prove scritte teorico-pratiche ma era stato ritenuto non idoneo a sostenere le prove orali. La disciplina concorsuale di specie prevede che nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze la commissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.

L'interessato aveva contestato la valutazione della Commissione in quanto a suo giudizio non era dato comprendere perché la Commissione, pur non avendo rilevato nei primi due elaborati ipotesi di nullità o di gravi insufficienze, successivamente, in sede di valutazione del terzo elaborato, aveva indicato carenze sui due primi elaborati; sostanzialmente rideterminandosi sugli stessi e con ciò ponendo in essere un ‘revirement' indecifrabile e per ciò stesso illegittimo.

Ebbene secondo il massimo giudice amministrativo la circostanza che la Commissione abbia proceduto alla lettura del terzo elaborato non implica che non vi siano anomalie, errori o mancanze nei primi due elaborati, ma solo che queste non configurano ipotesi di nullità o di gravi insufficienze ostative al prosieguo della valutazione degli stessi. In altre parole la presenza di eventuali carenze – rilevanti ma non direttamente ostative - può emergere anche nell'ambito di un 'giudizio complessivo' reso dalla Commissione.

A ben vedere il rilievo di cd. "errori ostativi" anche solo nel terzo elaborato non preclude – ma anzi impone – alla Commissione esaminatrice l'obbligo di dichiarare il candidato non idoneo. Nell'ambito del concorso notarile l'individuazione di "errori ostativi", così come gli esiti della correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, sono espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità; e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito delle valutazioni operate dalla commissione concorsuale. Il giudizio di legittimità non può, infatti, arrivare a un rifacimento, a opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa; potendo l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un'ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti.
In altre parole, le valutazioni rese dalla Commissione esaminatrice nell'ambito del concorso notarile non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei a evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà "lampante"; e il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore, sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione d'esame.

Su queste basi, secondo il Consiglio di Stato, nella controversia, risultano destituite di fondamento le censure volte a contestare la procedura di valutazione degli elaborati concorsuali. Osserva il Consiglio di palazzo Spada che si tratta di censure che denotano il travisamento interpretativo delle modalità di correzione seguite dalla Commissione. Nel caso in cui la Commissione rilevi, nella correzione del primo o del secondo elaborato, delle anomalie, queste non sempre determinano un immediato giudizio di inidoneità. La sussistenza di insufficienze meno gravi non legittima la mancata lettura degli elaborati successivi e neppure indica un giudizio di piena sufficienza sull'elaborato precedente, laddove la Commissione abbia proceduto alla lettura di quello o di quelli successivi, non avendo riscontrato gravi lacune "ostative".
Sarebbe, quindi, irragionevole sostenere che, al termine della correzione di tutti gli elaborati, non si possa procedere a una esclusione del candidato, motivata con le anomalie riscontrate in tutti gli atti consegnati dal candidato. In altri termini, la circostanza che, dalla lettura del primo e del secondo elaborato non siano state riscontrate nullità, errori o lacune talmente gravi da precludere la lettura della terza prova, non significa che i medesimi primi elaborati esaminati siano esenti da valutazioni negative da parte della Commissione.

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