Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 10323/2024) la pubblicazione di “post” o “meme” sul proprio profilo Facebook, senza alcuna considerazione o commento, non può di per sé valere come approvazione del contenuto del documento e non può avere quindi di per sé alcun effetto in termini di responsabilità. In altre parole per avere rilievo penale o disciplinare necessitano elementi di segno positivo, da cui si possa desumere la “condivisione”, intesa come approvazione, dei documenti altrui pubblicati...

Riproduzione riservata Ⓒ